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Articolo 629 bis Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Rescissione del giudicato

Dispositivo dell'art. 629 bis Codice di procedura penale

(1)1.Fuori dei casi disciplinati dall’articolo 628 bis, il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall’articolo 420 bis, e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza.

2. La richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall’interessato o da un difensore munito di procura speciale entro trenta giorni dal momento dell’avvenuta conoscenza della sentenza.

3. La corte di appello provvede ai sensi dell’articolo 127 e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice della fase o del grado in cui si è verificata la nullità.

4. Si applicano gli articoli 635 e 640.

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


1. Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 628-bis, il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-bis, e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza.
2. La richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza della sentenza.
3. La corte di appello provvede ai sensi dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice della fase o del grado in cui si è verificata la nullità.
4. Si applicano gli articoli 635 e 640.

__________________

(1) Articolo sostituito dall'art. 36, co. 1 del D.Lgs. n. 150 del 2022 (c.d. "Riforma Cartabia").

Ratio Legis

L’istituto ritrova la propria ratio nella volontà di permettere all’imputato di recuperare le garanzie negategli con l’erronea dichiarazione di assenza attraverso lo svolgimento di un nuovo processo sul merito.

Spiegazione dell'art. 629 bis Codice di procedura penale

L’art. 629-bis c.p.p. (modificato dalla riforma Cartabia, d.lgs. n. 150 del 2022) disciplina la cd. rescissione del giudicato: ossia, l’impugnazione straordinaria che può essere proposta contro le sentenze irrevocabili di condanna o con cui è stata applicata una misura di sicurezza, nel caso di erronea dichiarazione di assenza.

Il comma 1 stabilisce che, al di fuori dei casi di cui all’art. 628 bis del c.p.p. (quando una decisione della Corte EDU ha accertato una violazione del diritto a partecipare personalmente al processo penale), il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza, con sentenza passata in giudicato, può ottenere la rescissione del giudicato qualora dimostri che ci sia stata un’erronea dichiarazione di assenza (per mancanza dei presupposti ex art. 420 bis del c.p.p.) e che non abbia potuto impugnare nei termini la sentenza senza sua colpa. Non è possibile l’esperimento di tale impugnazione straordinaria nei casi in cui risulta che l’interessato, nei cui confronti si è proceduto in assenza, abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza.

Ai sensi del nuovo comma 2, l’interessato dovrà presentare la richiesta di rescissione personalmente (o tramite un difensore munito di procura speciale). A pena di inammissibilità, entro trenta giorni dal momento dell’avvenuta conoscenza della sentenza, la richiesta di rescissione va presentata alla Corte d’Appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento.

Il nuovo comma 3 precisa che la Corte d’Appello provvede ai sensi dell’art. 127 del c.p.p. (quindi, con rito in camera di consiglio partecipata). Se accoglie la richiesta di rescissione, la Corte revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice della fase o del grado in cui si è verificata la nullità.

Infine, il comma 4 evidenzia che si applica l’art. 635 del c.p.p. e l’art. 640 del c.p.p..

Relazione al Progetto della Costituzione

(Relazione del Presidente della Commissione per la Costituzione Meuccio Ruini che accompagna il Progetto di Costituzione della Repubblica italiana, 1947)

1 
È stato confermato l’istituto della rescissione del giudicato, destinato ad operare al di fuori dei casi in cui operi la revisione europea e per le sole ipotesi in cui l’interessato provi che la dichiarazione di assenza è avvenuta in mancanza dei presupposti previsti dall’articolo 420 bis.


Ovviamente il ricorso a questo strumento, in conformità a tutti gli altri previsti dall’ordinamento all’interno del processo, postula che l’imputato dimostri di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione avverso la sentenza di cui chiede la rescissione nei termini senza sua colpa.


La possibilità riconosciuta dal sistema in tutte le sue fasi e i suoi gradi, di far valere la nullità della dichiarazione di assenza, preclude la concessione del radicale beneficio rescissorio a colui che quella nullità avrebbe potuto far valere nel corso del processo.
Per contro, l’estensione della remissione in termini a chi non deduca un’errata dichiarazione di assenza, ma assuma che malgrado la correttezza della pronuncia egli in realtà non aveva avuto effettiva conoscenza del processo, esclude la necessità di estendere anche a costui il rimedio rescissorio.

Massime relative all'art. 629 bis Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 23075/2021

E' inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato depositata, con le forme di cui agli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., in un luogo diverso dalla cancelleria della Corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, stante la tassatività delle modalità di presentazione previste dall'art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen. (Rigetta, CORTE APPELLO FIRENZE, 23/10/2020).

Cass. pen. n. 49916/2018

In tema di rescissione del giudicato, deve escludersi l'incolpevole mancata conoscenza del processo, con conseguente inammissibilità del ricorso di cui all'art. 629-bis, comma 3, cod. proc. pen., nel caso in cui risulti che l'imputato abbia, nella fase delle indagini preliminari, eletto domicilio presso il difensore di ufficio, derivando da ciò una presunzione di conoscenza del processo che legittima il giudice a procedere in assenza dell'imputato, sul quale grava l'onere di attivarsi per tenere contatti informativi con il proprio difensore sullo sviluppo del procedimento.(Fattispecie nella quale l'indagato aveva eletto domicilio presso il difensore d'ufficio nel verbale di identificazione redatto al momento della sottoposizione a controllo da cui era scaturito il procedimento per il reato di cui all'art. 187, comma 8, cod. strada).

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