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Dall’invalidità del brevetto europeo non deriva automaticamente l’invalidità del brevetto italiano: sono titoli autonomi

Dall’invalidità del brevetto europeo non deriva automaticamente l’invalidità del brevetto italiano: sono titoli autonomi
L’inefficacia del brevetto italiano si produce solamente quando è certo che il brevetto europeo non è stato opposto o l’opposizione è stata definitivamente rigettata.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22984 del 18 giugno 2019, ha accolto il ricorso di una società contro una decisione della Corte d’appello di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa.
Con tale sentenza si era ritenuto che la revoca di un brevetto europeo comportasse automaticamente, come inevitabile conseguenza, la perdita di efficacia del corrispondente brevetto italiano. I giudici della Corte d’appello di Venezia, infatti, avevano ritenuto che sarebbe venuto meno l’interesse delle parti alla materia del contendere.
Tuttavia, osservano i giudici della Cassazione, nel caso di specie contro il brevetto europeo pendeva un’impugnazione che rendeva, quindi, precaria la definitiva configurazione e validità del brevetto stesso.
Tale impugnazione, difatti, pur straordinaria e priva di effetti sospensivi, testimoniava il perdurante contrasto tra le ragioni delle parti.
A tal riguardo, l’art. art. 59 del codice propr. industriale stabilisce che la cessazione degli effetti del brevetto italiano si produce esclusivamente quando, tra le altre ipotesi, “la procedura di opposizione si è definitivamente conclusa con il mantenimento in vigore del brevetto europeo o del brevetto europeo con effetto unitario”.
In altre parole, se l’opposizione contro il brevetto europeo è stata accolta, non c’è alcuna perdita di efficacia del brevetto italiano che costituisce, a tal fine, titolo autonomo.
Affermano a tal proposito i giudici della Cassazione che la disposizione sancisce “la preminenza del brevetto europeo, vigendo il divieto di cumulo delle protezioni con conseguente cessazione degli effetti del brevetto italiano”; tuttavia, si legge in motivazione, “tale effetto si produce nell’ipotesi opposta a quella in esame, vale a dire quando il brevetto europeo ha assunto la sua configurazione definitiva, in quanto non sia stato opposto o l’opposizione sia stata definitivamente rigettata”.
La disciplina, poi, trova riscontro anche sul piano processuale, poiché il comma 3 del citato art. 59 del codice della proprietà industriale sancisce che “alla scadenza dei termini di cui al comma 1, colui che ha promosso un azione a tutela del brevetto italiano può chiederne la conversione nella corrispondente azione a tutela del brevetto europeo o del brevetto europeo con effetto unitario, fatti salvi i diritti che scaturiscono dal brevetto italiano per il periodo anteriore”.


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