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Articolo 391 bis Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di cassazione

Dispositivo dell'art. 391 bis Codice di procedura civile

Se la sentenza, l'ordinanza o il decreto di cui all'articolo 380 bis pronunciati dalla Corte di cassazione sono affetti da errore materiale o di calcolo ai sensi dell'articolo 287, ovvero da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4), la parte interessata può chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti. La correzione può essere chiesta, e può essere rilevata d'ufficio dalla Corte, in qualsiasi tempo. La revocazione può essere chiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento(1).

[omissis](2)

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In caso di impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di cassazione non è ammessa la sospensione dell'esecuzione della sentenza passata in giudicato, né è sospeso il giudizio di rinvio o il termine per riassumerlo(3).

Note

(1) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti";
- (con l'art. 35, comma 6) che "Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".
(2) Comma abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197.
(3) Tale previsione risponde all'esigenza di evitare che la revocazione ex art. 395, n. 4 possa essere proposta per fini meramente dilatori.

Spiegazione dell'art. 391 bis Codice di procedura civile

Trattasi di norma alla quale per effetto della Riforma Cartabia sono state apportate modifiche di mero coordinamento.
La possibilità di chiedere la correzione degli errori materiali o la revocazione per errore di fatto si estende a tutte le sentenze, le ordinanze o i decreti della Corte di Cassazione.
In particolare, va precisato che la correzione degli errori materiali può essere chiesta, o rilevata d'ufficio, in ogni tempo, mentre la revocazione può essere chiesta entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento ovvero entro sei mesi (e non più un anno) in assenza di notificazione.

Principio fondamentale che regola le sentenze pronunciate dalla Corte di Cassazione è quello della loro non impugnabilità, il quale costituisce un'ovvia conseguenza della funzione riconosciuta alla Corte di ultimo controllo di legalità dell'iter che determina l'incontrovertibilità del giudicato.
E’ proprio su tale principio che si fondano i rimedi della revocazione e della correzione degli errori materiali o di calcolo della sentenza di legittimità , che sono gli unici, oltre all'actio nullitatis (in caso di inesistenza) ed all'opposizione di terzo, che l'ordinamento consente nei confronti della statuizione della Corte.

A parte le ipotesi estreme dell'inesistenza, per le quali opera la disciplina di cui all'161cpc, l'inoppugnabilità delle sentenze della Cassazione rende irrilevanti gli eventuali errori in essa contenuti, il che induce a poter affermare che la pronuncia della Corte nasce già formalmente come passata in giudicato.
E’ stato fatto rilevare che l’innovazione introdotta dalla norma in esame sia, in realtà, soltanto apparente, in quanto sia la correzione degli errori materiali che la revocazione per errore di fatto erano già stati di fatto introdotti nell'ordinamento.
In particolare, la prima in virtù di una interpretazione estensiva dell'art. 287 del c.p.c., mentre la seconda a seguito di due separati interventi additivi della Corte Costituzionale, la quale aveva esteso l'impugnazione revocatoria per errore rilevante sul fatto anche alle pronunce della Corte di Cassazione (in un primo momento a quelle emesse su ricorsi ex art. 395, n. 4).
La novità della presente norma, dunque, si ridurrebbe alla previsione di un procedimento speciale per la correzione delle pronunce della Corte.

Come può chiaramente notarsi, la norma consente di chiedere la sola correzione, ma non anche l'integrazione; tale lacuna, tuttavia, può colmarsi grazie ad un'interpretazione estensiva per effetto dell'esplicito richiamo che viene fatto all'art. 287 del c.p.c. e la possibilità di considerare l'omissione una species del genus errore materiale.

Già da tempo, peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto applicabile il procedimento di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. anche alle sentenze pronunciate dalla Cassazione.
Relativamente, all'errore di fatto revocatorio di cui al n. 4 dell’art. 395 del c.p.c., deve trattarsi di un errore nella percezione delle risultanze documentali, rilevabile non già dalla sentenza viziata, ma ex actis, senza esigenza istruttoria.

Il ricorrente, pertanto, non può dolersi dell'omesso esame di scritti difensivi (a meno che non provi che il loro esame avrebbe condotto ad una diversa decisione), nè può dolersi di avere erroneamente individuato il termine di decorrenza dell'impugnazione, il quale abbia condotto ad una dichiarazione di inammissibilità.
Da diverse parti è stata criticata, sul piano sistematico, l’introduzione da parte del legislatore di una disciplina unitaria delle ipotesi di correzione e di revocazione, e ciò in considerazione della ontologica diversità della natura e della funzione e soprattutto per l'incongrua conseguenza della possibilità di configurare per la domanda di correzione un termine perentorio per la sua proposizione e dall'individuazione del legittimato nella sola parte interessata.

Infatti, la previsione di un termine anche per la correzione ha come presupposto l'assimilazione di tale rimedio agi ordinari mezzi di impugnazione, assimilazione che, invece, risulta esclusa dall'orientamento giurisprudenziale formatosi attorno all'istituto generale di cui all'287cpc.
A tale specifico fine è intervenuta la Corte Costituzionale con sentenza n. 119/1996, dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui prevede un termine per la proposizione dell'istanza di correzione degli errori materiali, con la conseguenza che si può ritenere che anche la correzione delle sentenze della Corte possa ora essere chiesta in ogni tempo, in conformità con il principio desunto dall'art. 288 del c.p.c..
Ciò induce adesso a ritenere che la correzione della sentenza di cassazione debba definitivamente intendersi come esattamente inquadrabile nell'ambito della disciplina generale di cui all'art. 287 del c.p.c., e dunque come mera rettificazione o integrazione di una documentazione infedele rispetto al decisum.
Al contrario, la revocazione per errore di fatto costituisce, nei riguardi della sentenza di legittimità, un mezzo di impugnazione di un decisum considerato come ingiusto.

Il fondamento della correzione deve individuarsi nel fatto che l'errore non è inerente al processo decisionale.
Nel procedimento che si apre deve essere rispettato il principio del contraddittorio, nel senso che le parti devono essere chiamate a interloquire; per tale ragione, la cancelleria dovrà comunicare l'avvio del procedimento di correzione ai procuratori già costituiti nel giudizio conclusosi col provvedimento da correggere.
Secondo la giurisprudenza, con il procedimento di correzione è possibile coprire l'area delle omissioni, che possono essere individuate, a titolo esemplificativo, nei seguenti errori: mancata riproduzione delle conclusioni, mancanza di alcuni elementi della sentenza (come l'intestazione), omessa o erronea indicazione di uno dei componenti del collegio giudicante nella stessa intestazione; data della deliberazione della sentenza.
Devono, ancora, considerarsi ricompresi: gli errori materiali e di calcolo, da intendere nel senso di erronea utilizzazione delle regole aritmetiche o come svista del giudice, incapace di incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione.
Non sono invece, ritenuti, errori materiali, sempre a titolo esemplificativo, la liquidazione globale e cumulativa delle spese in favore di più parti vittoriose; l'omissione della distrazione delle spese in favore del procuratore anticipatario; l'omissione parziale di pronuncia contenuta nel dispositivo della sentenza pronunciata con il rito del lavoro.

Occorre precisare che nel procedimento di correzione non può esservi condanna alla spese, in quanto non vi è una parte soccombente.

La seconda parte della norma si occupa, invece, della revocazione nel caso in cui la sentenza di cassazione risulti viziata da errori di fatto ai sensi del n. 4 dell’art. 395 del c.p.c..
L'errore di fatto, idoneo a costituire motivo di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, deve consistere nell'erronea percezione degli atti di causa e sostanziarsi nella supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure nella supposizione dell’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato.

Deve anche trattarsi di errore decisivo (tra l'erronea supposizione e la decisione resa deve sussistere un nesso di causalità necessaria), non deve cadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata ed, infine, deve presentare i caratteri della evidenza e della obiettività.

In conseguenza di quanto appena detto, la revocazione è inammissibile per denunciare sia errori che non rilevino con assoluta immediatezza (e per la cui valutazione occorre lo sviluppo di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche), sia errori non decisivi ex se, ma che devono valutarsi nel più ampio contesto delle risultanze di causa, ovvero, ancora, per errori che derivino da un'erronea interpretazione degli atti e documenti della causa.

In estrema sintesi, può dirsi che l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione è solo quello in cui la Corte sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio di cassazione, intendendosi per atti interni, quelli che la Corte deve esaminare direttamente, con propria autonoma indagine di fatto.

L'istituto della revocazione per errore di fatto è ammissibile anche nei confronti dei provvedimenti emessi dalla Corte di Cassazione in sede di regolamento di competenza.
Nei casi in cui il ricorso per revocazione risulti manifestamente infondato la Corte, per evitare un dispendio di inutili attività processuali, non deve procedere all'integrazione del contraddittorio o alla concessione di un termine per la rinnovazione di una notifica nulla.

Sia per il procedimento di correzione di errore materiale, che per quello di revocazione per errore di fatto, la norma in esame prevede un unico procedimento, il quale prende avvio con la presentazione di un ricorso, ex art. 365 del c.p.c., con atto sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell'apposito albo e munito di procura speciale.
Tale ricorso dovrà essere notificato entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica della sentenza, ovvero di un anno dalla pubblicazione della stessa.

Il ricorso per la correzione di errori materiali può essere proposto dallo stesso difensore già nominato con la sentenza da correggere, sulla base della procura rilasciatagli per il giudizio di cassazione; ciò si giustifica per il fatto che il procedimento di correzione non introduce una nuova fase processuale, ma costituisce un mero incidente dello stesso giudizio.

Dovendosi escludere la natura impugnatoria del procedimento di correzione, il relativo ricorso, qualora venga proposto entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza, deve essere notificato al procuratore costituito nel giudizio di cassazione ex 170 commi 1 e 3.

Se, invece, la correzione concerne una sentenza dopo un anno dalla sua pubblicazione, il ricorso va notificato alla parte personalmente, così come previsto, in generale, dal terzo comma dell’art. 288 del c.p.c..

Anche per la revocazione e la correzione valgono i principi generali in tema di interesse e di legittimazione ad impugnare ovvero di interesse alla correzione; ciò comporta che sia il ricorso per revocazione che l'istanza di correzione potranno essere proposti solo dagli stessi soggetti processuali che hanno partecipato al giudizio in cui la sentenza stessa venne pronunciata, assumendo in tale giudizio la qualità di parti.

Il ricorso per revocazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'integrale esposizione dei fatti, inclusi i motivi posti a fondamento del ricorso originario.
Il mancato deposito del ricorso e della copia autentica della sentenza nel termine previsto dall’art. 369 del c.p.c. determina l'improcedibilità del ricorso.


La sentenza o l'ordinanza emessa dalla Cassazione nel giudizio di revocazione non è suscettibile di nuova impugnazione per revocazione, né nei suoi confronti è proponibile il ricorso straordinario di cui all'art. 111 Cost..

Anche per il ricorso in revocazione si applica il principio di consumazione dell'impugnazione di cui all'art. 387 del c.p.c., mentre si ritiene che in caso di accoglimento dell'istanza di correzione si riaprano i termini per impugnare le parti della sentenza corrette.

A differenza di quanto previsto dall’art. 401 del c.p.c. (che disciplina la sospensione dell'esecuzione da parte del giudice della revocazione), l’ultimo comma della norma in esame afferma espressamente che in caso di impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione non è ammessa la sospensione dell'esecuzione della sentenza passata in giudicato, né è sospeso il giudizio di rinvio o il termine per riassumerlo.


Con tale previsione si intende porre un ostacolo all'abuso del ricorso a fini meramente dilatori e strumentali, diretti ad impedire il formarsi del giudicato.

Massime relative all'art. 391 bis Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 19622/2021

Il termine semestrale dalla pubblicazione del provvedimento, previsto per la proposizione del ricorso per revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione dall'art. 391 bis, comma 1, c.p.c., così ridotto, in sede di conversione del d.l. n. 168 del 2016, dalla l. n. 197 del 2016 ed applicabile ai provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in vigore della stessa (30 ottobre 2016), trova operatività anche nell'ipotesi di mancata comunicazione al ricorrente della data fissata per la trattazione del ricorso per cassazione definito con il provvedimento impugnato, atteso che tale circostanza non rientra tra quelle che, ai sensi dell'art. 327, comma 2, c.p.c., giustificano una diversa decorrenza del termine e che il ricorrente, essendo in quanto tale a conoscenza della pendenza del procedimento, si trova in condizione di poter informarsi del suo esito in tempo utile per proporre tempestivamente il ricorso per revocazione. (Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 22/01/2018).

Cass. civ. n. 24417/2020

L'attività di specificazione o di interpretazione di una sentenza della Corte di cassazione non può essere oggetto né del procedimento di correzione di errore materiale né di quello per revocazione di cui all'art. 391 bis c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per correzione di errore materiale con il quale la parte condannata alla rifusione delle spese processuali nei confronti di "ciascuna parte controricorrente" chiedeva venisse specificato che per "parte controricorrente" doveva intendersi ogni parte processuale, vale a dire "ogni parte assistita dal medesimo difensore"). (Decide su correzione errore materiale, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 05/07/2019).

Cass. civ. n. 31032/2019

L'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio.

Cass. civ. n. 30651/2019

La presentazione di un'istanza volta a sollecitare il potere della Corte di Cassazione di emendare, d'ufficio, gli errori materiali, ex art. 391-bis c.p.c., non equivale al deposito di un ricorso; sicché, per effetto del rinvio all'art. 380-bis, commi 1 e 2, contenuto nel cit. art. 391-bis, nonché della disciplina generale della correzione dell'errore materiale ex art. 288 c.p.c., a fronte della fissazione dell'udienza camerale, le parti hanno la possibilità di depositare memorie e non anche di proporre controricorso.

Cass. civ. n. 25166/2019

In tema di ricorso per cassazione, l'errore di percezione, in relazione all'art. 115 c.p.c., cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, non può ravvisarsi laddove la statuizione di esistenza o meno della circostanza controversa presupponga un giudizio di attendibilità, sufficienza e congruenza delle testimonianze, che si colloca interamente nell'ambito della valutazione delle prove, estranea al giudizio di legittimità.

Cass. civ. n. 20856/2019

In tema di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, la valutazione di "non inammissibilità" del ricorso per revocazione che la Corte compie ai fini del rinvio alla pubblica udienza della sezione semplice, in base all'art. 391 bis, comma 4, c.p.c. (come sostituito dall'art. 1bis comma 1, lett. l, n.3, del d.l. n. 168 del 2016), non preclude alla stessa Corte, all'esito dell'udienza pubblica, di dichiarare con sentenza l'inammissibilità del ricorso. Ciò in quanto la delibazione della sezione semplice non rimane vincolata dalla precedente valutazione ed anzi, in virtù della più ampia garanzia assicurata dal giudizio celebrato in pubblica udienza, si estende a tutte le questioni poste dal ricorso.

Cass. civ. n. 16497/2019

E' affetta da nullità insanabile, non emendabile per mezzo del procedimento per la correzione dell'errore materiale, l'ordinanza emessa dalla Corte di cassazione che, per evidente svista, rechi l'intestazione riferita alle parti effettive della causa, e la motivazione ed il dispositivo relativi alle parti di altra causa, atteso che, in tale ipotesi, a differenza di quel che si verifica nella correzione dell'errore materiale, non è possibile ricostruire il "decisum" e la "ratio decidendi", con la conseguenza che la decisione manca del tutto e la Corte è tenuta a procedere alla rinnovazione dell'intero giudizio.

Cass. civ. n. 29955/2018

Nel giudizio di cassazione, l'errore materiale che riguardi esclusivamente la portata motivazionale della sentenza impugnata è errore afferente al processo e va verificato mediante il raffronto tra la sentenza che si assume contenerlo e gli atti di causa che lo attestino, i quali sono suscettibili di esame diretto da parte del giudice di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto, in relazione ad un giudizio per l'accertamento dell'esposizione all'amianto, affetta da un mero errore materiale la motivazione della sentenza impugnata nella quale si era fatto riferimento ad una domanda amministrativa inoltrata dall'interessato all'INPS e non, come invece emerso dagli atti di causa, all'INAIL).

Cass. civ. n. 27196/2018

Il ricorso per correzione di errore materiale di una sentenza della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c. è inammissibile quando il ricorrente non provveda alla notifica dell'atto disposta dalla S.C., dovendosi applicare le norme sul ricorso per cassazione, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 391 bis c.p.c. alla disciplina dettata dagli artt. 365 e ss. c.p.c..

Cass. civ. n. 26643/2018

L'errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione della sentenza di cassazione, ex artt. 391 bis e 395, n. 4 c.p.c., deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la S.C. può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell'ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d'ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l'errore sia stato causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione.

Cass. civ. n. 21280/2018

La riduzione del termine per la proposizione del ricorso per la correzione degli errori materiali o per la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, disposta – in sede di conversione del d.l. n. 168 del 2016 – dalla l. n. 197 del 2016 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 2016), si applica solamente ai provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in vigore della legge di riforma (30 ottobre 2016), in applicazione del principio generale posto dall'art. 12 delle preleggi, non potendosi ravvisare una specifica disciplina transitoria nell'art. 1 bis, comma 2, del citato d.l. n. 168 del 2016 il quale, disponendo che le novità legislative si applichino ai ricorsi "per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio", intende riferirsi alle sole norme dettate per la trattazione dei ricorsi e non anche al termine per il deposito degli stessi.

Cass. civ. n. 14929/2018

L'inammissibilità della revocazione delle decisioni, anche della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., per errore di fatto, qualora lo stesso abbia costituito un punto controverso oggetto della decisione, ricorre solo ove su detto fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, in ragione della quale la pronuncia del giudice non si configura come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio: ne deriva che non costituisce un punto controverso oggetto di decisione quello rispetto al quale una parte si sia limitata a sollecitare l'esercizio di poteri di controllo officiosi da parte del giudice.

Cass. civ. n. 14126/2018

La domanda di revocazione della sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto deve contenere, a pena di inammissibilità, oltre all'indicazione del motivo della revocazione, prescritta dall'art. 398, comma 2, c.p.c., anche l'esposizione dei fatti di causa, richiesta dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., al fine di rendere agevole la comprensione della questione controversa e dei profili di censura formulati, in immediato coordinamento con il contenuto della sentenza impugnata. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 391 bis c.p.c., evidenziando che l'esposizione dei fatti di causa non può ritenersi validamente effettuata mediante il semplice rinvio al precedente ricorso per cassazione).

Cass. civ. n. 23698/2017

Nelle controversie in materia di lavoro e previdenza, la sospensione feriale dei termini va esclusa dal computo del termine lungo per la proposizione del ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4 c.p.c. avverso le sentenze di legittimità, trovando applicazione anche nel giudizio di cassazione, in quanto richiamato ex art. 400 c.p.c., l’art. 3 della l. n. 742 del 1969 di cui non si ravvisano ragioni di incompatibilità con la disciplina della revocazione.

Cass. civ. n. 20635/2017

In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell'errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione. Ne consegue l'impossibilità di configurare errore revocatorio nel giudizio espresso dalla sentenza di legittimità impugnata sulla violazione del principio di autosufficienza in ordine a uno dei motivi di ricorso, per omessa indicazione e trascrizione dei documenti non ammessi dal giudice d'appello.

Cass. civ. n. 18278/2017

In tema di ricorso per revocazione, ancorché l'art. 391 bis, comma 4, c.p.c., nel testo modificato dal d.l. n. 168 del 2016 (conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016), preveda che, ove ne ritenga l'inammissibilità, la Corte pronunci nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 380 bis, commi 1 e 2, c.p.c., la relativa declaratoria deve ritenersi consentita anche con ordinanza all’esito di udienza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c., poiché tale ultimo modello di trattazione consente una maggiore articolazione del contraddittorio che conduce a superare il dato strettamente letterale del rinvio operato dall'art. 391 bis cit.

Cass. civ. n. 15346/2017

È inammissibile la revocazione proposta avverso una sentenza della Corte di cassazione per preteso omesso rilievo di un giudicato interno al processo, atteso che, in tale ipotesi, non è configurabile un errore di fatto ma, semmai, un errore di diritto.

Cass. civ. n. 14919/2017

Il provvedimento giurisdizionale affetto da un mero errore materiale nell’indicazione di uno dei componenti del collegio che lo ha pronunciato non può qualificarsi inesistente e, pertanto, è idoneo a validamente definire il ricorso cui si riferisce, salva la sola necessità della sua emenda formale con il procedimento di correzione; ne consegue che l’istanza, proposta ex art. 3 della l. n. 117 del 1988 prospettando come non ancora esaminato il predetto ricorso, è infondata ma può essere convertita nella procedura officiosa di correzione di errore materiale di cui all’art. 391-bis c.p.c., come modificato dall’art. 1-bis, comma 1, lett. l), n. 1, del d.l. n. 168 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016.

Cass. civ. n. 8615/2017

Una sentenza della Corte di cassazione non può essere impugnata per revocazione in base all'assunto che abbia male valutato i motivi di ricorso, perché un vizio di questo tipo costituirebbe un errore di giudizio e non un errore di fatto ai sensi dell'art. 395, comma 1, numero 4, c.p.c.

Cass. civ. n. 7778/2017

In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell'errore di fatto, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., presuppone che la decisione appaia fondata, in tutto o in parte, esplicitandone e rappresentandone la decisività, sull'affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che, per converso, la realtà effettiva (quale documentata in atti) induce, rispettivamente, ad escludere od affermare, così che esso sia percepito e portato ad emersione nello stesso giudizio di cassazione, nonché posto a fondamento dell'argomentazione logico-giuridica conseguentemente adottata dal giudice di legittimità, senza coinvolgere l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto che costituisse un errore di percezione, suscettibile di costituire valido motivo di revocazione, la valutazione compiuta dal giudice di merito circa l'inesistenza della trascrizione della domanda introduttiva del giudizio di esecuzione specifica di un contratto di compravendita, risultando l’esistenza di tale trascrizione già dalla sentenza di primo grado).

Cass. civ. n. 5595/2017

L'attività di specificazione, o di interpretazione, di una sentenza della Corte di cassazione non può essere oggetto del procedimento di correzione di errore materiale, né di quello per revocazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per correzione di errore materiale, avverso una propria sentenza, nel cui dispositivo era stata prevista erroneamente la liquidazione delle spese cumulativamente in favore di entrambe le parti controricorrenti invece che a vantaggio di ciascuna di esse).

Cass. civ. n. 3268/2017

Il ricorso per revocazione di una sentenza della Corte di cassazione ai sensi degli artt. 391 bis c.p.c. e 391 ter c.p.c. è improcedibile quando il ricorrente non depositi la copia autentica della sentenza, atteso che l’art. 391-bis c.p.c., rinviando alla disciplina dettata dagli artt. 365 e seguenti, richiede l’osservanza di quanto prescritto nell’art. 369, comma 2, n. 2, del medesimo codice.

Cass. civ. n. 26479/2016

In tema di revocazione di sentenze della Corte di cassazione, l'omessa percezione di questioni sulle quali il giudice d'appello non si è pronunciato in quanto ritenute, anche implicitamente, assorbite configura un errore di fatto denunciabile ex art. 395, n. 4, c.p.c., senza che rilevi, ai fini della sua decisività, l'eventuale omessa riproposizione in sede di legittimità della questione assorbita, su cui non si forma giudicato implicito, atteso che può essere riproposta e decisa nel giudizio di rinvio.

Cass. civ. n. 25560/2016

In tema di revocazione di sentenza della Corte di cassazione, integra errore revocatorio di fatto, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., il mancato esame di uno dei motivi di ricorso nell'erronea supposizione dell'inesistenza del motivo stesso, che non è frutto di una mera omissione ma di un errore di percezione di un fatto processuale.

Cass. civ. n. 23704/2016

L'errore di calcolo può essere denunciato con ricorso per cassazione quando sia riconducibile all'impostazione delle operazioni matematiche necessarie per ottenere un certo risultato, lamentandosi un "error in iudicando" nell'individuazione di parametri e criteri di conteggio, mentre, ove consista in un'erronea utilizzazione delle regole matematiche sulla base di presupposti numerici, individuazione e ordine delle operazioni da compiere esattamente determinati, è emendabile con la procedura di correzione ex art. art. 287 c.p.c..

Cass. civ. n. 21019/2016

Le sentenze e le ordinanze ex art. 380 bis c.p.c., emesse dalla Corte di cassazione nel giudizio di revocazione, non sono suscettibili di una nuova impugnazione per revocazione, essendo esauriti i mezzi di impugnazione ordinari, nè contro le stesse può proporsi il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., esperibile solo avverso un provvedimento di merito avente carattere decisorio e non altrimenti impugnabile; peraltro, il principio di effettività del giudizio di Cassazione, derivante dall'art,. 111, comma 7, Cost., implica che tale rimedio non è utilizzabile quando il controllo di legittimità sull'oggetto del giudizio sia stato già svolto dalla Suprema Corte, dovendo prevalere, in tal caso, l'esigenza di assicurare che il processo giunga a conclusione in tempi ragionevoli, ex art. 111, comma 2, Cost..

Cass. civ. n. 23528/2015

Il ricorso per revocazione della sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto deve esporre a pena d'inammissibilità i fatti rilevanti per la decisione revocatoria, non essendo invece necessaria l'esposizione dei fatti di cui all'originario ricorso per cassazione.

Cass. civ. n. 20393/2015

È inammissibile il ricorso per cassazione per revocazione proposto, ai sensi degli articoli 395, n. 4, e 391 bis c.p.c., avverso la sentenza con la quale la decisione di merito sia stata cassata con rinvio, potendo ogni eventuale errore revocatorio essere fatto valere nel giudizio di riassunzione.

Cass. civ. n. 19570/2015

Nel giudizio di revocazione ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c., al pari di un qualunque giudizio di cassazione, l'atto difensivo del controricorso deve essere notificato alla parte avversa, a pena della sua irritualità e della inammissibilità delle questioni in esso sollevate, salva la loro rilevabilità d'ufficio.

Cass. civ. n. 17163/2015

In materia di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l'omesso esame del motivo di ricorso con cui si denuncia la mancata valutazione di una doglianza relativa alla lesione del diritto di difesa, che sarebbe derivata dal ritardo di una decisione della commissione tributaria regionale deliberata in camera di consiglio oltre trenta giorni dopo l'udienza, integra un errore revocatorio.

Cass. civ. n. 15608/2015

Costituisce errore di fatto revocatorio, ai fini degli artt. 391 bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., la pretermissione, da parte della Corte di cassazione, di una doglianza di giudicato esterno fondata su una sentenza di legittimità intervenuta dopo la proposizione del ricorso, ove tale questione sia stata oggetto di specifica eccezione proposta nella memoria depositata ex art. 378 cod. proc. civ. e non presa in considerazione nella disamina del ricorso.

Cass. civ. n. 10854/2015

Il giudizio di rinvio a seguito di sentenza rescindente della Corte di cassazione e quello di impugnazione per revocazione di quest'ultima sentenza sono processi autonomi e possono coesistere, salva la possibilità di far valere in sede di rinvio la pregiudizialità logico-giuridica della decisione sulla revocazione della sentenza rescindente che ha disposto il rinvio. Ne consegue che i termini per l'impugnazione per revocazione della sentenza rescindente della Corte di cassazione decorrono, in via ordinaria, dalla notificazione o dalla pubblicazione della stessa, ai sensi dell'art. 391 bis, primo comma, cod. proc. civ., e non già dal deposito della sentenza di merito emessa in sede di rinvio.

Cass. civ. n. 730/2015

La procura rilasciata al difensore nel giudizio concluso con la sentenza da correggere è valida anche per la proposizione del ricorso per la correzione di errore materiale di una sentenza di cassazione ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., in quanto il procedimento di correzione non introduce una nuova fase processuale, ma costituisce un mero incidente dello stesso giudizio, diretto solo ad adeguare l'espressione grafica all'effettiva volontà del giudice, già espressa in sentenza.

Cass. civ. n. 19926/2014

In materia di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, non si è in presenza di un errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., allorquando sia dedotta l'erronea valutazione di un elemento processuale, quale l'allegazione e la produzione di un determinato documento, essendo esclusa dall'ambito della revocazione la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una decisione in punto di diritto.

Cass. civ. n. 843/2014

In tema di impugnazioni, dall'art. 391 bis, quarto e quinto comma, cod. proc. civ., costituisce norma speciale e derogatoria dell'art. 324 cod. proc. civ. - e quindi di stretta applicazione - secondo la quale la proposizione di un ricorso per revocazione impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata solo ove il ricorso per cassazione sia stato accolto, dovendosi invece, ritenere che per evitare la proposizione di ricorsi meramente dilatori e diretti ad impedire la formazione del giudicato, qualora una sentenza della Corte di cassazione abbia rigettato il ricorso, e lasciato immutata la decisione impugnata, tanto per ragioni processuali, quanto per la reiezione dei motivi di merito, si formi il giudicato, che non è inciso dalla proposizione (o dalla astratta proponibilità) di un ricorso per revocazione (Così statuendo, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva sancito la legittimità di un diniego di definizione di una lite fiscale pendente, ai sensi dell'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ritenendo inconfigurabile, alla data di entrata in vigore di quest'ultima, la stessa pendenza di quella lite, già precedentemente definita dalla medesima Corte avverso la cui sentenza l'odierna ricorrente aveva poi inammissibilmente esperito il rimedio della revocazione ex artt. 395, n. 4, e 391 bis cod. proc. civ.).

Cass. civ. n. 27451/2013

In materia di revocazione delle sentenze della corte di cassazione, l'errore di fatto di cui all'art. 395 n. 4, cod. proc. civ. deve consistere in una disamina superficiale di dati di fatto che abbia quale conseguenza l'affermazione o la negazione di elementi decisivi per risolvere la questione, mentre è inammissibile ove vengano dedotti errori di giudizio concernenti motivi di ricorso esaminati dalla sentenza della quale è chiesta la revocazione. (Nella specie, la contestazione riguardava, in particolare, la declaratoria di inammissibilità per aver escluso il vizio di violazione di legge in riferimento ad una circolare amministrativa, nonostante la stessa fosse stata adottata a seguito del d.lgs. n. 124 del 2004).

Cass. civ. n. 22569/2013

L'errore percettivo, denunciabile ex art. 391 bis c.p.c., si sostanzia esclusivamente nella mancata percezione, da parte della Suprema Corte, dell'esistenza di un motivo di ricorso, come tale ignorato nella sua pronuncia, e non anche nell'avere la stessa meramente recepito una valutazione effettuata dal giudice di merito così risolvendo la corrispondente questione all'esito di un giudizio di per sé incompatibile con l'errore di fatto, ed inidoneo, quindi, a costituire motivo di revocazione a norma dell'art. 395 n. 4 c.p.c.. (Nella specie, è stata esclusa la configurabilità di un siffatto errore nella impugnata decisione che aveva affermato essere dato pacifico tra le parti ed acclarato dalla sentenza di merito che la procedura espropriativa oggetto della stessa era stata generata da uno strumento scaturente dall'art. 80, piuttosto che nell'ambito degli artt. 28 e 29, della legge 14 maggio 1981 n. 219).

Cass. civ. n. 14858/2013

È inammissibile il ricorso proposto, ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c., per la revocazione del decreto presidenziale che abbia dichiarato estinto il giudizio di cassazione per la sopravvenuta rinuncia delle parti, riferendosi detta norma esclusivamente ai provvedimenti che rivestano la forma della sentenza o dell0ordinanza.

Cass. civ. n. 13181/2013

Non è idoneo ad integrare errore revocatorio, rilevante ai sensi ed agli effetti di cui agli artt. 391 bis e 395, numero 4), c.p.c., l'ipotizzato travisamento, da parte della Corte di cassazione, di dati giuridico-fattuali, per giunta estranei ai punti controversi sui quali essa si sia pronunciata, acquisiti attraverso la mediazione delle parti e l'interpretazione dei contenuti espositivi dei rispettivi atti del giudizio, e dunque mediante attività valutativa, insuscettibile in quanto tale - quand'anche risulti errata - di revocazione.

Cass. civ. n. 10727/2013

Non può dedursi con ricorso per cassazione l'errore materiale consistente nella mancata previsione in dispositivo di un diritto riconosciuto in motivazione in quanto, in caso di non coincidenza tra quanto riportato in dispositivo e quanto scritto in motivazione, deve prevalere quest'ultima. (Nella specie, relativa ad una azione di risarcimento per occupazione illecita di un terreno da parte dell'amministrazione, la decisione impugnata aveva affermato il diritto di rivalsa dell'ente comunale nei confronti della cooperativa edilizia esecutrice dell'opera nella sola parte motiva; la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha rigettato il ricorso inteso a far valere l'omissione come errore materiale).

Cass. civ. n. 795/2013

L'errore causato da inesatta determinazione dei presupposti numerici di una operazione è deducibile in sede di legittimità, in quanto si risolve in un vizio logico della motivazione, a differenza dell'errore materiale di calcolo risultante dal confronto tra motivazione e dispositivo, il quale è suscettibile di correzione con la procedura di cui agli artt. 287 ss. c.p.c. (in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto impugnabile per cassazione, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., la sentenza che, dopo avere affermato, nella motivazione, che la vittima di un fatto illecito aveva concorso nella misura del 50% a concausare il danno, nel dispositivo aveva condannato il responsabile a risarcirle integralmente il danno).

Cass. civ. n. 15321/2012

Il contrasto tra formulazione letterale del dispositivo di una sentenza della Corte di cassazione (nella specie, di rigetto del ricorso) e pronuncia adottata in motivazione (nella specie, di fondatezza di una delle censure dell'impugnazione proposta), non incidendo sull'idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, non integra un vizio attinente alla portata concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391 bis c.p.c., trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile "ictu oculi" dal testo del provvedimento, senza che venga in rilievo un'inammissibile attività di specificazione o di interpretazione della sentenza di legittimità. (Nella specie, la S.C., in accoglimento del ricorso per correzione degli errori materiali, ha ordinato di completare il dispositivo della sentenza mediante esplicita cassazione con rinvio del provvedimento impugnato, in relazione al motivo accolto, rimettendo al giudice di rinvio altresì la pronuncia sulle spese, in quanto del pari erroneamente liquidate).

Cass. civ. n. 9835/2012

Una sentenza della Corte di cassazione non può essere impugnata per revocazione in base all'assunto che abbia male compreso i motivi di ricorso, perché un vizio di questo tipo costituirebbe un errore di giudizio, e non un errore di fatto ai sensi dell'art. 395, comma primo, numero 4, c.p.c..

Cass. civ. n. 1535/2012

In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell'errore revocatorio presuppone un errore di fatto e cioè che la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un qualcosa che la realtà effettiva, quale documentata in atti, induce ad escludere od ad affermare. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso potessero essere qualificati come motivi di revocazione della sentenza della Corte di cassazione il mancato rilievo del carattere meramente apparente della motivazione della sentenza di merito impugnata o la contrarietà della medesima decisione di merito con un precedente giudicato).

Cass. civ. n. 1383/2012

In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell'errore di fatto, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., presuppone che la decisione appaia fondata, in tutto o in parte, esplicitandone e rappresentandone la decisività, sull'affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che, per converso, la realtà effettiva (quale documentata in atti) induce, rispettivamente, ad escludere od affermare, così che il fatto in questione sia percepito e portato ad emersione nello stesso giudizio di cassazione, nonché posto a fondamento dell'argomentazione logico-giuridica conseguentemente adottata dal giudice di legittimità. Ne consegue che, allorché la Corte, come nella specie, risolva, in applicazione di appositi principi e di un'adeguata interpretazione normativa, una determinata questione giuridica implicata dall'inosservanza di un necessario adempimento processuale sottoposto al rispetto di una specifica modalità notificatoria e di un termine perentorio e non prorogabile (l'invalida notificazione dell'integrazione del contraddittorio disposta con ordinanza, ai sensi degli artt. 330 e 331 c.p.c., sul ricorso incidentale), il ricorso per revocazione è inammissibile, non potendo affermarsi che l'impugnata sentenza sia incorsa in un errore di fatto.

Cass. civ. n. 29922/2011

In tema di revocazione delle sentenze della Cassazione, è inammissibile il ricorso al rimedio previsto dall'art. 391 bis c.p.c. nell'ipotesi in cui il dedotto errore riguardi norme giuridiche, atteso che la falsa percezione di queste, anche se indotta da errata percezione di interpretazioni fornite da precedenti indirizzi giurisprudenziali, integra gli estremi dell'"error iuris", sia nel caso di obliterazione delle norme medesime (riconducibile all'ipotesi della falsa applicazione), sia nel caso di distorsione della loro effettiva portata (riconducibile all'ipotesi della violazione).

Cass. civ. n. 29580/2011

È inammissibile la revocazione per contrasto con precedente giudicato delle sentenze della Corte di Cassazione che abbiano deciso le cause nel merito, non essendo contemplato dalla legge tale motivo di revocazione in relazione alle sentenze di legittimità, potendo il conflitto tra diverse "regulae iuris", derivanti da due distinti giudicati sullo stesso oggetto, essere composto con la prevalenza del secondo sul primo, in base all'art. 15 delle preleggi, applicabile trattandosi di vicenda relativa a comandi giuridici. È, inoltre, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale (per violazione degli artt. 3 e 24 Cost.) della omessa previsione dell'indicato motivo di revocazione, sia perché non sussiste identità, o analogia, tra le posizioni del giudice di rinvio e della Corte di cassazione, quest'ultima potendo decidere nel merito la controversia solo in base ai medesimi accertamenti ed apprezzamenti di fatto che costituiscono i presupposti del giudizio di diritto, sia perché l'esclusione di detto rimedio attiene ai limiti ed alle condizioni di operatività del giudicato, affidate alla valutazione discrezionale del legislatore ordinario, alla quale non resta estranea l'esigenza, tutelata dall'art. 111 Cost., di evitare che i giudizi di protraggano all'infinito.

Cass. civ. n. 16184/2011

In tema di revocazione, l'art. 391 bis c.p.c., interpretato anche alla luce dell'espressione "altresì" di cui all'art. 391 ter c.p.c. che pone in collegamento le diverse ipotesi revocatorie, comporta che, ove la decisione della S.C., oggetto di impugnazione revocatoria, non abbia deciso nel merito ma abbia rinviato la causa ad altro giudice a norma dell'art. 384, secondo comma, c.p.c., in tale sede possono essere fatti valere gli errori di fatto previsti dall'art. 395, n. 4, c.p.c. relativi ai vizi processuali che la parte rimasta contumace avrebbe potuto conoscere a seguito del ricorso in riassunzione. Tale soluzione si pone in linea con i principi del giusto processo atteso che, da un lato, valorizza la fase rescindente rendendola funzionale a garantire il riesame della controversia e, dall'altro, impedisce che la fase rescissoria ostacoli l'accertamento della verità materiale.

Cass. civ. n. 16003/2011

In riferimento all'omessa pronuncia da parte della Corte di cassazione su un motivo di ricorso, l'unico mezzo di impugnazione esperibile avverso la relativa sentenza è, ai sensi degli artt. 391 bis e 395, primo comma, n. 4, c.p.c., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa.

Cass. civ. n. 14651/2011

La necessità di una procura speciale, normativamente stabilita per la parte che proponga il giudizio di revocazione avverso una sentenza della corte di cassazione, non può, per ciò solo ed in assenza di una disposizione espressa in tal senso (come quella dettata dal codice di rito per il controricorso in cassazione), ritenersi richiesta anche per la controparte che, in tale giudizio, sia soltanto convenuta.

Cass. civ. n. 359/2011

La pronuncia con cui la Corte di cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso straordinario esperito ex art. 111 Cost. avverso un provvedimento di volontaria giurisdizione, reso dalla corte d'appello-sezione per i minorenni, su questioni attinenti all'affidamento dei figli ed alla regolamentazione del diritto di visita, in ragione della natura non definitiva nè decisoria del decreto stesso, costituisce affermazione in diritto,da cui consegue l'inammissibilità del ricorso per revocazione ex art. 391 bis c.p.c., con il quale sia chiesto un riesame della predetta questione processuale, sia pure alla luce di un dedotto mutamento di giurisprudenza.

Cass. civ. n. 22171/2010

L'istanza di revocazione di una sentenza della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell'art. 391 c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c. e che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio. (Nella specie la S.C., in applicazione del riportato principio, ha escluso la sussistenza dell'errore revocatorio, evidenziando che nell'impugnata sentenza di legittimità, nel prendere atto che la domanda si basava sull'interpretazione di un allegato di un CCNL, la Corte di cassazione aveva rilevato che tale allegato era stato depositato con il ricorso ma aveva ritenuto non sufficiente tale deposito, essendo necessario il deposito del CCNL di cui alla do manda in forma integrale).

Cass. civ. n. 17453/2010

Requisito indispensabile per l'esame dell'istanza di correzione di una sentenza della Corte di cassazione, che si assume affetta da errore materiale, è la notificazione del ricorso alle altre parti del giudizio conclusosi con la sentenza della quale si chiede la correzione; in assenza del detto requisito, il ricorso per correzione deve essere dichiarato inammissibile, senza che al riscontrato difetto possa porsi rimedio attraverso l'istituto della rinnovazione, ex art. 291 c.p.c., utilizzabile soltanto in presenza di notificazione nulla per violazione dello schema legale del relativo procedimento, non anche nel caso di materiale omissione della notificazione medesima.

Cass. civ. n. 14831/2010

Qualora la Corte di cassazione ometta, in una sua sentenza (o altro provvedimento decisorio), di disporre la distrazione delle spese liquidate in favore del procuratore che dichiari di averle anticipate e abbia formulato la relativa istanza, la pronuncia stessa deve considerarsi affetta da mera omissione materiale, emendabile attraverso il procedimento di correzione previsto dall'art. 391 bis c.p.c., in tal senso deponendo la considerazione secondo cui, se il venir meno del presupposto della pronuncia di distrazione dopo la stessa emissione della sentenza giustifica, ai sensi del secondo comma dell'art. 93 c.p.c., la revoca del provvedimento per mezzo del procedimento di correzione (nel caso di avvenuto pagamento delle spese e dei compensi ad opera della parte), non si scorgono elementi interpretativi contrari all'ammissibilità di tale procedimento qualora la mancata distrazione sia stata determinata da una svista, essendo, anzi, la suddetta norma orientata a consentire con forme snelle e semplici l'emenda della pronuncia in merito alla distrazione.

Cass. civ. n. 362/2010

In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l'omessa lettura (con la consequenziale assenza di qualsivoglia scrutinio) di alcuni motivi del ricorso per cassazione (nella specie relativi alla valida costituzione del rapporto processuale) configura un errore revocatorio, per essere il giudice di legittimità incorso in un errore di fatto nell'esame degli atti interni al suo stesso giudizio.

Cass. civ. n. 28019/2009

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 2009, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 391 bis, primo comma, c.p.c. (come modificato dall'art. 16 del D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40), nella parte in cui non prevede la esperibilità della revocazione per errore di fatto, ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4), c.p.c., avverso le ordinanze pronunciate dalla Corte di Cassazione a norma dell'art. 375, primo comma, n. 1), dello stesso codice, è ammissibile il ricorso per revocazione, proposto avverso l'ordinanza con cui sia stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione, nel quale si deduca l'erronea percezione del segno grafico attestante la data di deposito della sentenza di merito originariamente impugnata, rilevante ai fini del termine per l'impugnazione.

Cass. civ. n. 27218/2009

L'attività di specificazione o di interpretazione di una sentenza di Cassazione (nella specie richiesta in riferimento alla liquidazione delle spese nei confronti di più parti costituite) non può essere oggetto nè del procedimento di correzione di errore materiale, nè di quello per revocazione, a norma dell'art. 391 bis c.p.c., con conseguente inammissibilità del relativo ricorso.

Cass. civ. n. 24512/2009

L'unico mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze della Corte di Cassazione è, ai sensi degli artt. 391 bis e 395 n. 4 c.p.c., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità, che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa. Non può, quindi, ritenersi inficiata da errore di fatto la sentenza della Suprema Corte, chiamata a giudicare su un motivo di ricorso ex art. 112 c.p.c., della quale si censuri la valutazione del motivo di appello, in quanto espressa senza considerare le conclusioni contenute nell'atto di impugnazione, perché in tal caso è dedotta una errata valutazione ed interpretazione degli atti oggetto di ricorso.

Cass. civ. n. 8559/2009

Allorquando, nel caso di ricorso per revocazione avverso sentenze della Corte di cassazione, venga omessa la trattazione in camera di consiglio (prevista dall'art. 391 bis, secondo comma, c.p.c.), tale omissione configura una mera irregolarità del procedimento che, tuttavia, non determina una violazione dei diritti della difesa, in virtù della più ampia garanzia assicurata dal giudizio celebrato in pubblica udienza.

Cass. civ. n. 2535/2009

In tema di giudizio di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la palese ammissibilità e fondatezza del ricorso giustifica, per ragioni di economia processuale valutate alla luce del principio costituzionale di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, secondo comma, Cost., la sua trattazione diretta in udienza pubblica, senza che debba seguirsi l'"iter" procedimentale delineato dal combinato disposto degli artt. 391-bis e 380-bis cod. proc. civ.

Cass. civ. n. 26022/2008

In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l'errore revocatorio è configurabile nelle ipotesi in cui la Corte sia giudice del fatto e, in particolare, quando abbia valutato sull'ammissibilità e procedibilità del ricorso, e si individua nell'errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza ) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso ) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati. Ne consegue che non risulta viziata da errore revocatorio la sentenza della Corte di Cassazione nella quale il collegio abbia dichiarato l'inammissibilità del ricorso per motivi attinenti al merito delle questioni ed a valutazioni di diritto, e segnatamente alla asserita erronea applicazione di norme processuali, vertendosi, in tali casi, su errori di giudizio della Corte, con conseguente inammissibilità del ricorso per revocazione.

Cass. civ. n. 10867/2008

Avverso le sentenze di mera legittimità della Corte di cassazione non è ammissibile l'impugnazione per revocazione per contrasto di giudicati, ai sensi dell'art. 395, n. 5, c.p.c., non essendo tale ipotesi espressamente contemplata nella disciplina anteriore al D.L.vo n. 40 del 2006 (applicabile nella specie ), né in quella successiva ( artt. 391 bis e 391 ter c.p.c. ), secondo una scelta discrezionale del legislatore non in contrasto con alcun principio e norma costituzionale, atteso che il diritto di difesa e altri diritti costituzionalmente garantiti non risultano violati dalla disciplina delle condizioni e dei limiti entro i quali può essere fatto valere il giudicato, la cui stabilità rappresenta un valore costituzionale condivisibile anche alla luce della circostanza che l'ammissibilità di tale impugnazione sarebbe logicamente e giuridicamente incompatibile con la natura delle sentenze di mera illegittimità, che danno luogo solo al giudicato in senso formale e non a quello sostanziale.

Cass. civ. n. 24203/2006

In tema di revocazione delle sentenze emesse dalla Corte di Cassazione, è inammissibile il ricorso che contenga solo la domanda di revocazione della sentenza, ma non quella di decisione sull'originario ricorso attraverso la riproposizione degli argomenti in esso riportati, non essendo siffatto ricorso idoneo ad attivare la eventuale, successiva fase rescissoria.

Cass. civ. n. 19228/2006

La procura rilasciata al difensore nel giudizio concluso con la sentenza da correggere è valida anche per la proposizione del ricorso per la correzione di errore materiale di una sentenza di cassazione ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c., in quanto il procedimento di correzione, a differenza del giudizio per revocazione, non tende a conseguire una nuova volontà del giudicante introducendo una nuova fase processuale, ma costituisce un mero incidente dello stesso giudizio, diretto solo ad individuare l'effettiva volontà del giudicante con la rettifica della materiale espressione errata.

Cass. civ. n. 16361/2006

La mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 377 c.p.c. costituisce error in procedendo che non rientra nelle ipotesi di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, di cui agli artt. 395 n. 4 e 391 bis c.p.c., non potendosi considerare come errore su un fatto processuale su cui è fondata la decisione, stante la mancanza del requisito della decisività dell'errore, non esistendo un nesso causale diretto fra l'omessa notificazione dell'avviso dell'udienza di discussione ed il contenuto della sentenza adottata dalla Suprema Corte.

Cass. civ. n. 12305/2006

Nel giudizio davanti alla Corte di cassazione, le modifiche della elezione di domicilio contenuta nel ricorso devono essere compiute con una specifica dichiarazione «indirizzata» ai soggetti che, a diverso titolo, operano nel processo (controparti, giudice, cancelliere), non essendo sufficiente che l'annotazione del mutamento di domicilio risulti (come nella specie) annotata, in difetto di comprovata comunicazione alle parti, nel frontespizio della cartella del fascicolo d'ufficio, potendo tale annotazione derivare soltanto dalla relata negativa dell'ufficiale giudiziario. Ne consegue, ai fini della revocabilità delle sentenze della Corte di cassazione, che non è ravvisabile «errore di fatto» risultante dagli atti di causa nella mancata comunicazione dell'avviso di udienza alla parte regolarmente costituita, sebbene il «nuovo domicilio eletto» risulti dal «frontespizio della cartella del fascicolo d'ufficio» dove sia «stato cancellato il vecchio domicilio ed inserito il nuovo». Peraltro, l'errore di fatto legittimante la revocazione è configurabile quando sussista un contrasto fra la rappresentazione della realtà emergente dalla sentenza e quella emergente con assoluta immediatezza dagli atti e documenti processuali, laddove nel caso di specie non risulta nella sentenza impugnata una qualunque affermazione dalla quale possa desumersi una distorta percezione della realtà, e non piuttosto una valutazione – esatta o meno – di un atto processuale, quale la notificazione dell'avviso di udienza.

Cass. civ. n. 26261/2005

Anche al ricorso per revocazione proposto avverso una sentenza della Corte di cassazione si applica l'art. 327 c.p.c. nel suo complesso, per cui la parte ricorrente non decade dalla facoltà di proporre tardivamente l'impugnazione, in applicazione del secondo comma della norma citata, se dimostri la nullità della citazione o della notificazione di essa e di non aver avuto conoscenza del processo a causa di tale nullità; la prova di quest'ultima circostanza può essere fornita anche a mezzo di presunzioni, purché esse siano gravi, precise e concordanti. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione perché proposto oltre il termine annuale dal deposito della sentenza, in quanto la parte, pur avendo provato la nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di legittimità, non aveva fornito anche la prova della mancata conoscenza da parte sua del giudizio di cassazione e della sentenza che l'aveva definito).

Cass. civ. n. 21830/2005

In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, non costituisce errore di fatto, denunziabile ai sensi degli artt. 391 bis e 395 n. 4 c.p.c., la mancata cassazione della sentenza di merito per ragioni non dedotte tra i motivi di ricorso, ma dichiarabili d'ufficio. Essa, infatti, non si traduce in un errore percettivo, vale a dire nel travisamento di un fatto (rilevante e non dibattuto) prodromico all'errata pronunzia, ma, direttamente ed immediatamente, in un errore di diritto, e cioè nella mancata adozione di una pronuncia caducatoria della sentenza di merito, conseguente alla scelta di applicare rigorosamente il principio devolutivo del ricorso per cassazione, e quindi di non sostituire alle questioni dedotte quelle rilevabili d'ufficio all'esito di un'attenta lettura degli atti. (Nella specie, era stato dedotto come motivo di revocazione il fatto che la Corte di cassazione, nel confermare il rigetto di un'opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento, si era limitata a disattendere le censure sollevate dal ricorrente in ordine alla validità della notifica a mezzo posta del ricorso di fallimento, già proposte e rigettate in appello, senza avvedersi dell'inesistenza della medesima notificazione, derivante dal mancato compimento della prescritta giacenza alla data fissata per la comparizione dinanzi al tribunale).

Cass. civ. n. 13181/2005

La disciplina risultante dal combinato disposto degli artt. 391 e 395 bis e 395, numero 4), c.p.c. - nella parte in cui non prevede come causa di revocazione l'errore di giudizio o di valutazione - non viola l'art. 111 Cost. atteso che questo non impone altro vincolo, per il legislatore, se non la previsione del ricorso per cassazione per violazione di legge avverso le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali e non risultando irrazionale la scelta legislativa di limitare all'appello e al ricorso per cassazione l'esame del vizio suddetto e di riservare, quindi, alla revocazione la specifica funzione di consentire la correzione dell'errore di percezione.

Cass. civ. n. 7647/2005

In tema di impugnazioni civili, mentre l'errore del giudice che si estrinseca nell'erronea manifestazione della volontà – di tipo ostativo – è rimediabile in sede di correzione, l'errore vizio rileva o come errore di valutazione (o vizio logico), denunciabile ai sensi dell'art. 360, primo comma n. 5, c.p.c., ovvero come errore revocatorio, consistente, ove commesso dalla Corte di cassazione, nell'erronea percezione degli atti di causa (e in particolare nella supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa oppure nella supposizione dell'inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita), sempre che l'evento su cui cade l'errore non abbia costituito un punto controverso in ordine al quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunziato (artt. 391 bis e 393, primo comma n. 4, c.p.c.).

Cass. civ. n. 6198/2005

In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, il ricorso, ai sensi dell'art. 391 bis, primo comma, c.p.c. – che richiama i precedenti articoli 365 e seguenti del codice medesimo —, deve essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale, con conseguente inutilizzabilità della procura speciale rilasciata per il precedente ricorso per cassazione.

Cass. civ. n. 24170/2004

La revocazione della sentenza (o dell'ordinanza) di cassazione è consentita per vizi del procedimento di cui non si sia tenuto conto per un errore percettivo riguardante anche l'esame degli atti dello stesso processo di cassazione: è pertanto deducibile come causa di errore revocatorio la circostanza che la sentenza (o l'ordinanza) impugnata si fondi su un fatto l'avvenuta regolare comunicazione della fissazione dell'udienza a tutte le parti costituite – incontestabilmente mai avvenuto.

Cass. civ. n. 10737/2004

La procedura camerale prevista dagli art. 391 bis e 375 c.p.c. per le impugnazioni revocatorie delle sentenze della Corte di cassazione non contrasta con il principio di diritto internazionale della pubblicità dell'udienza e della relativa decisione (dettato, in particolare, dall'art. 6 della Convenzione dei diritti dell'uomo, resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955 n. 848), attese le garanzie di difesa assicurate al ricorrente e la pubblicità delle sentenze che definiscono i relativi procedimenti.

Cass. civ. n. 8326/2004

L'attività di specificazione o di interpretazione di una sentenza di cassazione non può essere oggetto né del procedimento di correzione di errore materiale, né di quello di revocazione a norma dell'art. 391 bis c.p.c. Ne consegue che, sotto entrambe le forme, va respinta la richiesta di specificazione del dispositivo di una sentenza di cassazione nel senso che il ritenuto assorbimento di un motivo di gravame equivalga ad accoglimento esplicito dello stesso: ciò, atteso che con la pronuncia di assorbimento la Corte si astiene dal giudizio di fondatezza o meno, reputandolo superfluo per effetto della decisione sulla precedente censura.

Ai fini della sussistenza dell'interesse ad impugnare una sentenza con il mezzo della revocazione rileva una nozione sostanziale e materiale di soccombenza, che faccia riferimento non già alla divergenza tra le conclusioni rassegnate dalla parte e la pronuncia, ma agli effetti pregiudizievoli che dalla medesima derivino nei confronti della parte. (Nella specie, la S.C. in applicazione del principio soprariportato ha revocato la sentenza di cassazione impugnata, che aveva affermato che la sentenza di appello aveva ritenuto assorbita la questione attinente alla riconducibilità del contratto intercorso tra le parti ad affitto a coltivatore diretto, mentre essa era stata espressamente esclusa, in quanto l'errore di fatto avrebbe consentito l'eventuale riesame della questione in sede di giudizio di rinvio, con possibile pregiudizio per la parte riuscita vincitrice).

Cass. civ. n. 2597/2004

Nella nozione di atti interni al giudizio di cassazione, in relazione ai quali è configurabile l'errore revocatorio della S.C. ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., oltre a quelli susseguenti alla proposizione del ricorso (ad esempio, il deposito ex art. 369, primo comma, c.p.c. e il controricorso con eventuale ricorso incidentale), vanno ricompresi anche tutti quegli altri atti che devono essere depositati assieme al ricorso ai sensi dell'art. 369, secondo comma, c.p.c., nonchè il fascicolo di ufficio (art. 369, terzo comma, c.p.c.) ma solo nei casi in cui la Corte Suprema debba esaminarli direttamente con propria autonoma indagine di fatto, senza cioè la mediazione della sentenza impugnata, essendo dedotti errore in procedendo o profilandosi questioni processuali rilevabili ex officio. Non rientra, pertanto, in tale nozione, e su di esso non può concepirsi un errore di fatto da parte della S.C. rilevante ex art. 395 n. 4 c.p.c., l'atto che, sebbene facente parte del fascicolo di ufficio, sia stato già esaminato dal giudice di merito e riconsiderato solo in via mediata dal giudice di legittimità in funzione dell'esame delle censure prospettate con i motivi di ricorso.

Cass. civ. n. 17631/2003

La domanda di revocazione della sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto, da proporre, in base al disposto dell'art. 391 bis c.p.c., con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti, deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione del motivo della revocazione, prescritta dall'art. 398, comma secondo, c.p.c. e la esposizione dei fatti di causa rilevanti, richiesta dall'art. 366, n. 3, c.p.c. e non anche la riproposizione dei motivi dell'originario ricorso per Cassazione.

Cass. civ. n. 12188/2003

In tema di giudizio di revocazione, il rinvio operato dall'art. 391 bis c.p.c. alle norme contenute negli artt. 365 e ss. c.p.c., comporta, nel caso in cui al ricorso finalizzato alla revocazione della sentenza di cassazione non sia stato allegato dalla parte il fascicolo del giudizio svoltosi nella fase di legittimità, la sanzione processuale della improcedibilità solo se i documenti richiamati siano indispensabili per giudicare sulla fondatezza della censura. (In applicazione di tale principio la Corte, nel caso esaminato, ha escluso tale conclusione perché i termini della questione, posti con chiarezza dal ricorso per revocazione, trovavano precisi riscontri documentali nella sola sentenza impugnata).

Cass. civ. n. 657/2003

La revocazione per errore di fatto va tenuta distinta dalla procedura di correzione degli errori materiali, pure prevista dall'art. 391 bis, c.p.c., per le sentenze pronunciate dalla Corte di cassazione, in ragione della loro diversa natura. Infatti, la revocazione per errore di fatto presuppone l'erroneità del decisum, per effetto di una errata percezione delle risultanze di fatto da parte del giudice, mentre la «correzione» suppone l'esattezza della decisione giudiziale, nonostante l'erroneità dei dati indicati. Ne consegue che la richiesta di correzione di errore materiale non può convertirsi in richiesta di revocazione.

Cass. civ. n. 9438/2002

Il dispositivo della sentenza della Corte di cassazione che, volendosi attenere al disposto dell'art. 91 c.p.c. e così condannare al pagamento delle spese processuali la parte soccombente, inverta il nome di questo con quello del vincitore, reca in sé un errore materiale, in quanto derivante da una semplice svista o lapsus calami, ed è pertanto correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391 bis c.p.c.

Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali.

Cass. civ. n. 9287/2002

Benché non espressamente previsto dall'art. 391 bis c.p.c., anche le ordinanze rese dalla Corte di cassazione in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., sono assoggettabili al rimedio della revocazione, pur sempre circoscritta ai casi dell'errore di fatto configurato dall'art. 395, n. 4, c.p.c. Ne consegue che non è censurabile con il rimedio della revocazione il preteso errore nella forma della decisione (la quale, nella specie, si assumeva essere stata resa nella forma dell'ordinanza, anziché in quella della sentenza).

Cass. civ. n. 5197/2002

Perchè ricorra, rispetto alle sentenze di legittimità, come a quelle di merito, l'ipotesi di revocazione rappresentata dall'errore di fatto, deve sussistere rapporto di causalità fra detto errore e pronuncia in concreto adottata, nel senso che, in mancanza dell'errore, la decisione sarebbe stata con certezza di segno opposto. (Nella specie, con riguardo ad una sentenza di legittimità che aveva ritenuto, in caso di acquisto di vettura da persona diversa da quella risultante proprietaria al P.R.A., l'onere dell'acquirente di convenire in giudizio l'intestatario e il venditore, ai fini dell'accertamento del suo diritto di proprietà e, conseguentemente, della efficace trascrizione, la Suprema Corte ha affermato la non decisività dell'errore denunciato con la proposizione di revocazione, relativo alla supposta autenticazione delle sottoscrizioni apposte all'atto di vendita).

Cass. civ. n. 15979/2001

L'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c., idoneo a determinare la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice ad affermare l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, la cui sussistenza (o insussistenza) risulti invece in modo incontestabile dagli atti; e l'erronea percezione postula l'esistenza di un contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti rispettivamente l'una dalla sentenza impugnata, l'altra dagli atti processuali. Ne consegue che non è configurabile l'errore revocatorio allorché il ricorrente, nel chiedere la revocazione della sentenza, denunzi la falsità delle prove sulla cui base si è formata l'attività di giudizio.

Cass. civ. n. 15426/2001

L'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4. c.p.c. e idoneo a determinare la revocabilità delle sentenze, comprese quelle della Corte di cassazione, consiste in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo, l'insussistenza o la sussistenza del quale risulti invece in modo incontrovertibile alla stregua degli atti o dei documenti di causa; ne consegue che non è configurabile l'errore revocatorio qualora l'erronea percezione si risolva in realtà nella prospettazione di un vizio di diritto. (Sulla base del principio di cui in massima, la S.C. – in un caso nel quale l'impugnata sentenza delle Sezioni Unite, all'esito di un procedimento svoltosi, a seguito di provvedimento presidenziale, in udienza pubblica anziché in camera di consiglio come originariamente previsto, aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso la delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa in ragione della natura amministrativa, e non giurisdizionale, del procedimento disciplinare a carico dei magistrati amministrativi – ha dichiarato inammissibile l'istanza di revocazione proposta al fine di ottenere il riesame di tale questione, escludendo carattere decisorio ed efficacia di giudicato al suddetto provvedimento presidenziale di rimessione del ricorso all'udienza pubblica).

Cass. civ. n. 13790/2001

È inammissibile il ricorso per cassazione per revocazione ex art. 391 bis c.p.c. avverso la sentenza con cui la decisione di merito viene cassata con rinvio ogniqualvolta l'errore revocatorio denunciato abbia portato all'omesso esame di eccezioni, questioni e tesi difensive che possano costituire oggetto di una nuova, libera ed autonoma valutazione da parte del giudice di rinvio (nella specie è stato dichiarato inammissibile il ricorso con cui si lamentava errore di fatto — consistito nel ritenere tardivo il controricorso — da cui era derivato l'omesso esame di questo, in quanto il medesimo conteneva mere tesi difensive riguardanti la qualificazione di un rapporto di lavoro, l'indagine relativa al quale era stata rimessa al giudice di rinvio).

Cass. civ. n. 7802/2001

La sentenza che statuisce sull'istanza di revocazione proposta avverso una pronuncia emessa dalla Corte di cassazione, qualunque sia il suo contenuto, deve essere emessa in camera di consiglio, a norma dell'art. 391 bis c.p.c., in ogni caso, e non solo se ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 375 c.p.c.

Cass. civ. n. 14840/2000

Ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall'art. 391 bis c.p.c., rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi; pertanto, non è configurabile l'errore revocatorio qualora l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice. Né la disposizione citata, così letteralmente interpretata, viola gli artt. 3 e 24 della Costituzione, proprio perché è regola generale dell'ordinamento, basata sul principio di certezza giuridica, che una volta che siano stati percorsi tutti i gradi e le fasi del processo, nei quali sono stati esaminati i fatti dedotti dalle parti e le ragioni poste a fondamento, e una volta, quindi, che siano stati esperiti tutti i possibili rimedi apprestati dalla legge, la decisione finale emessa in sede di legittimità è destinata a passare in giudicato, in senso sia formale che sostanziale, senza possibilità – a parte i casi eccezionali previsti dagli artt. 395 e 404 c.p.c. – che la stessa sia rimessa in discussione.

Cass. civ. n. 1178/2000

È inammissibile l'istanza di revocazione di una sentenza della Corte di cassazione fondata non sulla asserita esistenza di un errore di fatto (inteso come erronea percezione degli atti di causa che si sostanzi nella supposizione dell'esistenza di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, ovvero nella supposta inesistenza di un fatto la cui verità è incontrovertibilmente accertata), bensì su errori di criterio nella valutazione del fatto, cioè a dire su di una erronea valutazione delle situazioni processuali e dell'impianto probatorio, tali da consentire (se la sentenza impugnata non fosse stata pronunciata dalla Corte di Cassazione) il ricorso ex art. 360 n. 5 c.p.c.

Cass. civ. n. 14073/2000

Con riferimento alle pronunzie della Corte di cassazione, non costituisce vizio revocatorio, ex art. 391 bis c.p.c., l'erronea dichiarazione di inammissibilità del controricorso, ove l'omesso esame dell'atto non abbia comportato un errore di percezione del giudice, evitabile mediante la lettura delle allegazioni difensive ivi contenute (nella specie, la parte ricorrente in revocazione si era limitata a prospettare l'eventualità di un diverso esito del precedente giudizio di legittimità, ove fossero state esaminate le deduzioni difensive contenute nel controricorso da lei proposto).

Cass. civ. n. 13342/2000

L'art. 330 c.p.c. (prevedente che l'impugnazione deve essere notificata, in mancanza di diversa indicazione nell'atto di notificazione della sentenza, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio) si applica anche alla revocazione per errore di fatto contro le sentenze della Corte di Cassazione, rientrando questa tra i mezzi di impugnazione e non ostando a tale applicazione la circostanza che il rimedio ex art. 391 bis c.p.c. non impedisca il passaggio in giudicato della sentenza di merito, in quanto la disposizione di cui all'art. 330 comma primo cit. regola anche le ipotesi di revocazione cosiddetta straordinaria (proponibile cioè anche dopo la formazione del giudicato), mentre la disposizione di cui al terzo comma dello stesso articolo (secondo cui, trascorso un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione deve essere notificata alla parte personalmente) trova la sua ratio non nel decorso del termine annuale per l'impugnazione e, quindi, nel (verosimile) passaggio in giudicato della sentenza, bensì nella presunzione che, alla scadenza dell'anno, sia cessato il rapporto tra la parte e il difensore.

Cass. civ. n. 11061/2000

La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4 c.p.c., riguarda le ipotesi di decisioni adottate su ricorsi per nullità della sentenza o del procedimento e cioè per vizi in procedendo, di cui non si è tenuto conto per un errore meramente percettivo (svista o puro equivoco) nel controllo degli atti del procedimento pregresso ovvero nell'esame degli atti dello stesso processo di cassazione, mentre è esclusa la revocabilità delle sentenze suddette per le quali si deduca un errore riguardante un atto difensivo della parte e che sia radicalmente inidoneo ad incidere direttamente sui poteri cognitori e decisori della Corte di cassazione. (Nella specie la Corte — proprio in ragione della ritenuta non decisività dell'errore di percezione nel controllo degli atti processuali — ha ritenuto inammissibile il ricorso per revocazione per omesso esame del controricorso erroneamente ritenuto tardivo).

Cass. civ. n. 441/2000

L'errore di fatto che giustifica la revocazione di una sentenza della Corte di cassazione, oltre ad avere i caratteri precisati dall'art. 395, n. 4, c.p.c., deve riguardare fatti sottoposti al diretto accertamento della Suprema Corte, la cui sentenza non può incorrere invece in censure per pretesi errori in iudicando, ancorché i principi dalla stessa affermati e le argomentazioni logiche e giuridiche da essa svolte appaiano opinabili in sede teorica e dottrinale. (I ricorrenti avevano dedotto la sussistenza di una svista della Corte quanto alla esclusione della sussistenza nella fattispecie concreta degli elementi necessari per l'applicazione in senso a loro favorevole della regola di diritto enunciata dalla sentenza impugnata; la Corte ha ora osservato che la fattispecie, come accertata in sede di merito, era più complessa ed era stata considerata anche negli aspetti valorizzati dai ricorrenti in revocazione, sicché la loro censura in realtà atteneva semmai ad un preteso vizio di contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, non riconducibile all'errore di fatto di cui agli artt. 395 n. 4 e 391 bis).

Cass. civ. n. 3875/2000

Nel caso di ricorso per revocazione di una sentenza della Corte di cassazione la quale abbia dichiarato l'improcedibilità di un ricorso, la omessa, sommaria esposizione dei fatti in causa e la omessa indicazione dei motivi dedotti a sostegno del ricorso già dichiarato improcedibile determinano la inammissibilità del ricorso. Esse, infatti, comportano la preclusione di ogni decisione nella fase rescissoria del giudizio che dovesse seguire all'eventuale accoglimento della domanda di revocazione, non potendosi supplire a tali mancanze con il riferimento al ricorso per cassazione originariamente proposto e poi dichiarato improcedibile, ostandovi il disposto dell'art. 391 bis c.p.c., a norma del quale l'impugnazione per revocazione delle sentenze della Cassazione si propone con ricorso ai sensi degli artt. 365 e ss. c.p.c., con un richiamo che impone il rispetto delle medesime forme richieste per il ricorso originario e l'applicazione delle medesime sanzioni previste per la loro inosservanza. Strumentale, poi, rispetto a tale adempimento è quello, sanzionato con l'improcedibilità, ex art. 369, n. 4, c.p.c., che impone al ricorrente di depositare gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, non potendo, in linea di massima, valutarsi la fondatezza dei motivi di ricorso senza procedere al riscontro degli atti e documenti posti a fondamento delle ragioni addotte contro la sentenza impugnata.

Cass. civ. n. 950/2000

Integra l'errore di fatto, di cui al n. 4 dell'art. 395, c.p.c., richiamato dall'art. 391 bis c.p.c., ai fini della revocazione di una sentenza della Corte di cassazione, l'affermazione da parte di tale sentenza della tardività del deposito di un ricorso spedito a mezzo posta, la quale sia stata resa, in adesione al rilievo della parte resistente, sulla sola scorta di quanto emergeva dalla nota del deposito stesso, nel presupposto della consegna dell'atto direttamente alla cancelleria della Corte, e non già all'esito di una valutazione di prevalenza della data indicata dalla nota rispetto a quella (tempestiva) di spedizione, riportata sul plico postale, poiché in tale caso si è in presenza di una svista processuale, rappresentata dall'erronea supposizione di una circostanza inconfutabilmente esclusa dalle risultanze della causa e non invece di un errore di giudizio su un punto controverso.

Cass. civ. n. 8295/1999

È ammissibile il ricorso con il quale la parte chieda, ex art. 391 bis c.p.c., contestualmente la revocazione ovvero la correzione di errori materiali della sentenza impugnata.

Cass. civ. n. 7182/1999

L'errore di fatto (di cui all'art. 395, n. 4 c.p.c.) idoneo a determinare la revocabilità (tra le altre) delle sentenze della Corte di cassazione ex art. 391 bis c.p.c. consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbiano indotto quel giudice ad affermare l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, la cui sussistenza (o insussistenza) risulti, invece, in modo incontestabile dagli atti esaminati. Non sussiste, pertanto, alcun errore di percezione o svista materiale nel caso in cui la Corte abbia ritenuto insussistente un elemento di fatto (nella specie, la data di pubblicazione della sentenza oggetto del ricorso) con riferimento esclusivo al testo della procura speciale a margine (pur se, nell'intestazione del ricorso, la sentenza oggetto di impugnazione fosse correttamente indicata in tutti i suoi estremi), onde trarne un giudizio (di invalidità della procura priva di data, e conseguentemente) di inammissibilità del ricorso (per mancanza di prova della posteriarità della data di conferimento della procura rispetto alla pubblicazione della sentenza impugnata), mentre la circostanza che quei giudici non abbiano ritenuto di poter ricavare il fatto giudicato inesistente aliunde (nella specie, alla luce dell'inscindibile collegamento tra la procura a margine e l'intestazione del ricorso) integra gli estremi dell'errore di valutazione, insuscettibile di essere invocato quale motivo di revocazione.

Cass. civ. n. 3928/1999

L'errore di fatto che può legittimare la revocazione della sentenza di cassazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., così come inciso dalle sentenze della Corte costituzionale 30 gennaio 1986, n. 17 e 31 gennaio 1991, n. 36, deve riguardare gli atti interni, cioè quelli che la Corte deve esaminare direttamente, con propria autonoma indagine di fatto, nell'ambito dei motivi di ricorso o delle questioni rilevabili d'ufficio, e deve quindi avere carattere autonomo, nel senso che deve incidere direttamente ed esclusivamente sulla sentenza della Cassazione, perché, se invece l'errore è stato causa determinante della decisione di merito, in relazione ad atti o documenti che ai fini della stessa sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati, il vizio che inficia la sentenza dà adito agli specifici mezzi di impugnazione esperibili contro le sentenze di merito. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha dichiarato inammissibile l'istanza per la revocazione di una sentenza della Cassazione, con la quale si pretendeva di ravvisare il vizio revocatorio nel fatto che la stessa Corte non si fosse accorta che il giudice d'appello non s'era, a sua volta, accorto che la sentenza di primo grado non aveva previsto una determinata circostanza relativa alla controversia in oggetto).

Cass. civ. n. 10635/1998

L'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4 c.p.c. ed idoneo a costituire (a seguito delle pronunce n. 17 del 1986 e 36 del 1991 della Corte costituzionale, nonché dell'entrata in vigore dell'art. 391 bis nel testo di cui alla L. n. 353 del 1990) motivo di revocazione della sentenza emessa nel giudizio di cassazione, deve consistere — al pari dell'errore revocatorio imputabile al giudizio di merito — nell'affermazione o supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece in modo indiscutibile esclusa o accertata in base al tenore degli atti e documenti di causa, deve essere decisivo (nel senso che deve sussistere un nesso di causalità necessaria tra l'erronea supposizione e la decisione resa), non deve cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata, e deve, infine, presentare i caratteri della evidenza e della obiettività; è pertanto inammissibile il rimedio della revocazione in relazione ad errori che non rilevino con assoluta immediatezza, ma richiedano, per essere apprezzati, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche, ovvero errori che non siano decisivi in se stessi, ma debbano essere valutati nel più ampio contesto delle risultanze di causa, o, infine, errori che non consistano in un vizio di assunzione del fatto (tale da comportare che il giudice non statuisca su quello realmente controverso), ma si riducano ad errori di criterio nella valutazione del fatto, di modo che la decisione non derivi dall'ignoranza di atti e documenti di causa, ma dall'erronea interpretazione di essi.

Cass. civ. n. 7875/1998

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 67 della L. 26 novembre 1990, n. 353 — che con effetto dal primo gennaio 1993 ha esteso la revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. alla sentenza di cassazione, introducendo l'art. 391 bis c.p.c. — per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nei limiti in cui esclude la sanatoria per la notificazione del ricorso relativo alle sentenze della Corte di cassazione pronunciate prima della entrata in vigore della nuova normativa — questione che potrebbe portare alla dichiarazione d'illegittimità della norma, ove sia da interpretarsi nel senso che il dies a quo dell'impugnazione possa precedere la data dell'insorgenza del relativo diritto — non è rilevante rispetto a revocazione proposta dopo il decorso di un anno anche dall'inserimento nell'ordinamento processuale dell'art. 391 bis anzi citato. Né il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, ovvero, in difetto ed indipendentemente da tale notificazione, il termine di un anno dalla pubblicazione, fissati per la proposizione della revocazione dall'art. 391 bis c.p.c. possono ritenersi irragionevoli a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 119 del 18 aprile 1996, che ha dichiarato la illegittimità di tale norma in punto di fissazione di un termine per emendare gli errori materiali delle pronunce di cassazione.

Cass. civ. n. 11148/1997

In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, il richiamo all'art. 375 c.p.c., contenuto nel comma secondo dell'art. 391 bis c.p.c., è limitato al procedimento in Camera di consiglio e non si estende alla natura formale e sostanziale del provvedimento da adottare, che la prima norma menzionata individua nell'ordinanza. Peraltro, l'art. 375 prevede l'ordinanza esclusivamente per la dichiarazione di inammissibilità o per il rigetto del ricorso per mancanza dei motivi previsti nell'art. 360, per l'ordine di integrazione del contraddittorio o della notifica di cui all'art. 332, ovvero per l'estinzione del processo per intervenuta rinuncia; la natura del giudizio di revocazione, che comporta un judicium rescindens ed un judicium rescissorium, con incidenza su una precedente sentenza, impone, viceversa, l'adozione della sentenza quale provvedimento conclusivo.

Cass. civ. n. 7116/1997

Con l'impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di cassazione, risulta introdotto, ad opera delle sentenze della Corte costituzionale n. 17 del 1986 e n. 36 del 1991, un istituto del tutto estraneo al sistema normativo previgente, il quale ultimo individuava nella menzionata sentenza la fase terminale del processo. Ne consegue che non è a riguardo applicabile il principio sancito nell'art. 324 c.p.c. (disposizione che, nello stabilire che non può ritenersi passata in giudicato la sentenza soggetta a revocazione, ai sensi dei nn. 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c., si riferisce alle sole sentenze di merito) e che il principio contenuto nel terzo comma dell'art. 391 bis c.p.c., come modificato dalla legge n. 353 del 1990 (a norma del quale la pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con il ricorso per cassazione respinto) non ha portata innovativa e si applica anche ai giudizi iniziati prima del primo gennaio 1993.

Cass. civ. n. 3083/1996

L'art. 391 bis c.p.c. (introdotto dall'art. 67 della legge n. 353 del 1990 ed in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1993, ai sensi del primo comma dell'art. 62 della stessa legge) – a norma del quale la pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto – ha lo scopo di porre un ostacolo a ricorsi meramente dilatori e strumentali, diretti ad impedire il formarsi del giudicato, costituendo, quindi, norma speciale e derogatoria dell'art. 324 c.p.c., che regola autonomamente gli effetti della revocazione diretta contro la sentenza della Corte di cassazione. Ne consegue che, allorquando sia proposto un ricorso per revocazione di sentenza di rigetto della Suprema Corte, l'avvenuta formazione della cosa giudicata formale fa venire meno i presupposti per una eventuale sospensione di altro giudizio di cassazione, rispetto al quale l'altra causa (ormai non più in corso) si asserisce essere pregiudiziale.

Cass. civ. n. 10684/1993

La revocazione per errore di fatto (art. 395, n. 4, c.p.c.) delle sentenze della corte di cassazione – prevista espressamente dall'art. 391 bis c.p.c., introdotto dall'art. 67 della L. n. 353 del 1990, applicabile ai giudizi pendenti al primo gennaio 1993 a partire dal 2 gennaio 1994 – è esperibile anche avverso le sentenze di regolamento della giurisdizione – rispetto alle quali la Suprema Corte è altresì giudice del fatto —, qualora si assuma che la giurisdizione sia stata regolata supponendo l'esistenza o l'inesistenza di un fatto dagli atti incontestabilmente escluso o, rispettivamente, accertato e sempre che il fatto medesimo non abbia formato oggetto del giudizio.

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