(massima n. 1)
Il provvedimento giurisdizionale affetto da un mero errore materiale nell’indicazione di uno dei componenti del collegio che lo ha pronunciato non può qualificarsi inesistente e, pertanto, è idoneo a validamente definire il ricorso cui si riferisce, salva la sola necessità della sua emenda formale con il procedimento di correzione; ne consegue che l’istanza, proposta ex art. 3 della l. n. 117 del 1988 prospettando come non ancora esaminato il predetto ricorso, è infondata ma può essere convertita nella procedura officiosa di correzione di errore materiale di cui all’art. 391-bis c.p.c., come modificato dall’art. 1-bis, comma 1, lett. l), n. 1, del d.l. n. 168 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016.