(massima n. 1)
L'errore causato da inesatta determinazione dei presupposti numerici di una operazione č deducibile in sede di legittimitā, in quanto si risolve in un vizio logico della motivazione, a differenza dell'errore materiale di calcolo risultante dal confronto tra motivazione e dispositivo, il quale č suscettibile di correzione con la procedura di cui agli artt. 287 ss. c.p.c. (in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto impugnabile per cassazione, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., la sentenza che, dopo avere affermato, nella motivazione, che la vittima di un fatto illecito aveva concorso nella misura del 50% a concausare il danno, nel dispositivo aveva condannato il responsabile a risarcirle integralmente il danno).