(massima n. 1)
Avverso le sentenze di mera legittimità della Corte di cassazione non è ammissibile l'impugnazione per revocazione per contrasto di giudicati, ai sensi dell'art. 395, n. 5, c.p.c., non essendo tale ipotesi espressamente contemplata nella disciplina anteriore al D.L.vo n. 40 del 2006 (applicabile nella specie ), né in quella successiva ( artt. 391 bis e 391 ter c.p.c. ), secondo una scelta discrezionale del legislatore non in contrasto con alcun principio e norma costituzionale, atteso che il diritto di difesa e altri diritti costituzionalmente garantiti non risultano violati dalla disciplina delle condizioni e dei limiti entro i quali può essere fatto valere il giudicato, la cui stabilità rappresenta un valore costituzionale condivisibile anche alla luce della circostanza che l'ammissibilità di tale impugnazione sarebbe logicamente e giuridicamente incompatibile con la natura delle sentenze di mera illegittimità, che danno luogo solo al giudicato in senso formale e non a quello sostanziale.