(massima n. 1)
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 2009, con cui č stata dichiarata l'illegittimitą costituzionale dell'art. 391 bis, primo comma, c.p.c. (come modificato dall'art. 16 del D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40), nella parte in cui non prevede la esperibilitą della revocazione per errore di fatto, ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4), c.p.c., avverso le ordinanze pronunciate dalla Corte di Cassazione a norma dell'art. 375, primo comma, n. 1), dello stesso codice, č ammissibile il ricorso per revocazione, proposto avverso l'ordinanza con cui sia stata dichiarata l'inammissibilitą del ricorso per cassazione, nel quale si deduca l'erronea percezione del segno grafico attestante la data di deposito della sentenza di merito originariamente impugnata, rilevante ai fini del termine per l'impugnazione.