(massima n. 1)
Con riferimento alle pronunzie della Corte di cassazione, non costituisce vizio revocatorio, ex art. 391 bis c.p.c., l'erronea dichiarazione di inammissibilitą del controricorso, ove l'omesso esame dell'atto non abbia comportato un errore di percezione del giudice, evitabile mediante la lettura delle allegazioni difensive ivi contenute (nella specie, la parte ricorrente in revocazione si era limitata a prospettare l'eventualitą di un diverso esito del precedente giudizio di legittimitą, ove fossero state esaminate le deduzioni difensive contenute nel controricorso da lei proposto).