(massima n. 1)
È inammissibile il ricorso per cassazione per revocazione ex art. 391 bis c.p.c. avverso la sentenza con cui la decisione di merito viene cassata con rinvio ogniqualvolta l'errore revocatorio denunciato abbia portato all'omesso esame di eccezioni, questioni e tesi difensive che possano costituire oggetto di una nuova, libera ed autonoma valutazione da parte del giudice di rinvio (nella specie è stato dichiarato inammissibile il ricorso con cui si lamentava errore di fatto — consistito nel ritenere tardivo il controricorso — da cui era derivato l'omesso esame di questo, in quanto il medesimo conteneva mere tesi difensive riguardanti la qualificazione di un rapporto di lavoro, l'indagine relativa al quale era stata rimessa al giudice di rinvio).