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Articolo 380 bis Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati

Dispositivo dell'art. 380 bis Codice di procedura civile

Se non è stata ancora fissata la data della decisione, il presidente della sezione o un consigliere da questo delegato può formulare una sintetica proposta di definizione del giudizio, quando ravvisa la inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto. La proposta è comunicata ai difensori delle parti.

Entro quaranta giorni dalla comunicazione la parte ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, può chiedere la decisione. In mancanza, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell'articolo 391.

Se entro il termine indicato al secondo comma la parte chiede la decisione, la Corte procede ai sensi dell'articolo 380 bis 1 e quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell'articolo 96(1).

Note

(1) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 7) che "Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati o abrogati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto: - (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti"; - (con l'art. 35, comma 6) che "Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".

Spiegazione dell'art. 380 bis Codice di procedura civile

A seguito della Riforma Cartabia, nell’ottica di una complessiva riorganizzazione del giudizio di cassazione, la norma in esame, volta a disciplinare la decisione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, è stata completamente riscritta.
Nella sua nuova formulazione si prevede che, fin quando non sia stata fissata la decisione mediante discussione in pubblica udienza o attraverso adunanza in camera di consiglio, il Presidente della Sezione a cui è affidato il ricorso o un consigliere da questi delegato, può formulare un progetto di sentenza (la norma utilizza l’espressione “una sintetica proposta di definizione del giudizio”) qualora ritenga allo stato inammissibile, improcedibile o manifestamente infondato il ricorso introduttivo e quello incidentale eventualmente proposto.
A differenza della vecchia previsione, in questa sorta di definizione accelerata vengono fatti rientrare anche i casi di improcedibilità del ricorso, mentre non ci si potrà avvalere di tale modalità decisoria per le ipotesi di “manifesta fondatezza” del ricorso principale.

La norma richiede che la proposta di definizione del giudizio venga comunicata, a cura della cancelleria, ai difensori delle parti, i quali, a quel punto, entro il termine di quaranta giorni da tale comunicazione, hanno facoltà di scegliere se richiedere che la causa venga comunque decisa nelle forma ordinaria oppure rinunciare alla stessa.
Nel primo caso il difensore della parte ricorrente, munito di nuova procura speciale, sarà tenuto a formulare apposita istanza per chiedere che si proceda alla definizione secondo le modalità ordinarie della controversia; in questo caso il procedimento si svolgerà secondo le forme dettate dall’art. 380 bis 1 del c.p.c. (ovvero, mediante decisione in camera di consiglio).

Si tenga presente, tuttavia, che il ricorrente dovrà compiere questa scelta anche tenendo conto dell’ulteriore previsione contenuta nel nuovo dettato della norma in esame, sicuramente volta a scoraggiare la decisione della causa secondo le modalità ordinarie.
Infatti, nella seconda parte dell’ultimo comma il legislatore ha tenuto a precisare che, qualora la decisione dovesse ricalcare il contenuto della sintetica proposta di definizione del giudizio, la Corte dovrà (pare necessariamente) applicare al soccombente anche le sanzioni di cui al terzo e quarto comma dell’art. 96 del c.p.c..
Al contrario, in caso di mancata proposizione di tale istanza, la causa si intenderà rinunciata e proseguirà ex art. 391 del c.p.c..

Massime relative all'art. 380 bis Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 2720/2020

Nel giudizio di cassazione la proposta di trattazione camerale ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. non riveste carattere decisorio e non deve essere motivata, essendo destinata a fungere da prima interlocuzione fra il relatore e il presidente del collegio, senza che risulti in alcun modo menomata la possibilità per quest'ultimo, all'esito del contraddittorio scritto con le parti e della discussione in camera di consiglio, di confermarla o di non condividerla, con conseguente rinvio alla pubblica udienza della sezione semplice, in base all'art. 391 bis, comma 4, c.p.c.; né il contenuto e la funzione di tale disposizione sono mutati all'esito del Protocollo di intesa tra la Corte di cassazione, il Consiglio Nazionale Forense e l'Avvocatura generale dello Stato sull'applicazione del "nuovo rito" ai giudizi civili di cassazione, intervenuto in data 15 dicembre 2016, che ha previsto l'"informazione circa le ragioni dell'avvio del ricorso alla trattazione in adunanza camerale". Ne consegue che in un giudizio di revocazione la suddetta proposta non può valere come indebita anticipazione del giudizio ad opera del consigliere relatore, né tantomeno comportare un obbligo di astensione di cui all'art. 51, n. 4, c.p.c. (Rigetta, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 25/09/2018).

Cass. civ. n. 31041/2019

In tema di giudizio di cassazione, le memorie ex art. 380 bis c.p.c., se depositate a mezzo posta, devono essere dichiarate inammissibili ed il loro contenuto non può essere preso in considerazione, non essendo applicabile per analogia l'art. 134, comma 5, disp. att. c.p.c., disposizione che riguarda esclusivamente il ricorso ed il controricorso.

Cass. civ. n. 16913/2019

Nel giudizio di cassazione, l'ordinanza interlocutoria con cui il Collegio rimette la causa alla pubblica udienza dall'adunanza camerale ex art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c. non dispiega effetti sull'ampiezza della cognizione, il cui oggetto verrà definito e delimitato a seguito della celebrazione della pubblica udienza, ma soltanto sulla modalità della cognizione, rendendo necessario in concreto, come presupposto del suo esercizio, il contraddittorio orale tra le parti.

Cass. civ. n. 7541/2019

In tema di ricusazione nell'ambito del procedimento di cassazione ex art. 380 bis c.p.c., non ricorre l'obbligo di astensione di cui all'art. 51, n. 4, c.p.c., in capo al giudice relatore autore della proposta di cui al primo comma della citata disposizione, in quanto detta proposta non riveste carattere decisorio, essendo destinata a fungere da prima interlocuzione fra il relatore e il presidente del collegio, senza che risulti in alcun modo menomata la possibilità per il collegio, all'esito del contraddittorio scritto con le parti e della discussione in camera di consiglio, di confermarla o modificarla. (Nella specie, la S.C. ha respinto l'istanza di ricusazione del giudice relatore, avanzata dal ricorrente nella memoria successiva alla formulazione della proposta ex art. 380 bis, comma 1, c.p.c., sul presupposto che il relatore si sarebbe rivelato di parte, nel propendere apoditticamente per l'inammissibilità del ricorso, in contrasto con le circostanze di fatto, la legge e la giurisprudenza evidenziate nel ricorso medesimo).

Cass. civ. n. 32068/2018

In tema di procedimento in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c., alla rinuncia al ricorso per cassazione ad opera della parte che lo aveva inizialmente proposto segue sempre la declaratoria di estinzione del giudizio, quand'anche consti una causa di inammissibilità dell'impugnazione.

Cass. civ. n. 30760/2018

L'eventuale vizio del ricorso per cassazione non può essere sanato da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria di cui all'art. 380 bis, comma 2, c.p.c., la cui funzione - al pari della memoria prevista dall'art. 378 c.p.c., sussistendo identità di "ratio" - è di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il gravame ai sensi dell'art. 366 c.p.c. poiché il ricorrente, che aveva impugnato la sentenza di appello per omessa pronuncia sulla domanda di corresponsione degli interessi, solo con la memoria integrativa aveva precisato in quale atto e fase del giudizio di secondo grado aveva proposto tale domanda).

Cass. civ. n. 25948/2018

Il decreto di fissazione dell'udienza, ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c., è ritualmente notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore risultante dal Reginde, ai sensi dell'art. 136, comma 2, c.p.c. e dell'art. 16, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, a nulla rilevando l'eventuale diverso indirizzo PEC indicato negli atti difensivi.

Cass. civ. n. 8837/2018

L'indennità di espropriazione, in quanto espressa ab origine in valori monetari, ha natura di debito di valuta, natura che non muta per il fatto che i criteri della sua determinazione vadano riferiti al valore del bene al tempo del provvedimento ablatorio.

Cass. civ. n. 22462/2017

In tema di procedimento di cassazione, ove il ricorso sia stato preliminarmente esaminato dalla sezione prevista dall'art. 376 c.p.c. e questa, in esito alla camera di consiglio, abbia rimesso la causa alla sezione semplice ai sensi dell'art. 380 bis, comma 3, c.p.c., non sussiste la necessità della trattazione del processo in pubblica udienza, salvo che l'ordinanza di remissione faccia espresso riferimento alla sussistenza dei presupposti - particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare - che, ai sensi dell'art. 375, comma 2, c.p.c., giustificano tale trattazione.

Cass. civ. n. 6369/2017

La notificazione al difensore del decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio e della proposta del relatore, ex art. 380 bis c.p.c., ove eseguita successivamente al 15 febbraio 2016 (data di entrata in vigore del d.m. Giustizia del 19.1.2016), va necessariamente compiuta per via telematica, ex art. 16, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012, salva la possibilità di procedere secondo quanto previsto dai successivi commi 6 ed 8 del medesimo art. 16 - e, cioè, mediante deposito presso la cancelleria ovvero ai sensi degli artt. 136, comma 3, e 137 ss. c.p.c. - per il caso di impossibilità, imputabile o meno al destinatario, di ricorrere alla posta elettronica certificata.

Cass. civ. n. 4906/2017

In tema di rito camerale di legittimità di cui all’art. 1 bis della l. n. 197 del 2016, che ha convertito, con modificazioni, il d.l. n. 168 del 2016, applicabile, ai sensi del comma 2 della stessa norma, anche ai ricorsi depositati prima dell’entrata in vigore della legge di conversione per i quali non sia stata ancora fissata l’udienza o l’adunanza in camera di consiglio, alle parti costituitesi tardivamente nei corrispondenti giudizi deve essere riconosciuto il diritto di depositare memorie scritte, nel termine di cui all’ art. 380 bis 1 c.p.c., al fine di evitare disparità di trattamento rispetto ai processi trattati in pubblica udienza ed in attuazione del principio costituzionale del giusto processo, di cui all’art. 111 Cost. oltre che dell’art. 6 CEDU.

Cass. civ. n. 22201/2014

Nell'adunanza camerale ex art. 380 bis cod. proc. civ. sono inammissibili le memorie presentate a mezzo fax inviato alla cancelleria, atteso che per tali memorie - aventi funzione sostanzialmente omologa rispetto a quelle di cui all'art. 378 cod. proc. civ., per le quali è prescritto il deposito in cancelleria - il secondo comma dell'art. 380 bis cod. proc. civ. stabilisce la necessità della "presentazione", con tale espressione dovendosi identificare, in mancanza di diversa precisazione, il deposito in cancelleria, che è il modo normale con cui la parte provvede all'attività diretta a partecipare all'ufficio un atto che le è consentito compiere.

Cass. civ. n. 219/2013

In tema di giudizio di cassazione, la valutazione compiuta dal giudice della sezione apposita di cui all'art. 376 c.p.c. nel trasmettere il ricorso alla sezione semplice, in ordine alla non ricorrenza nella specie delle condizioni per dichiarare inammissibile il ricorso, preclude, stante il disposto dell'art. 380 bis, comma quarto, c.p.c., alla sezione semplice l'adozione, a sua volta, del rito camerale, essendo imposta la trattazione in pubblica udienza; tuttavia, in difetto di norma specifica, non è ragionevole interpretare la disciplina nel senso che tale precedente valutazione sull'ammissibilità del ricorso limiti o vincoli la piena delibazione in sede di pubblica udienza, che, pertanto, deve estendersi a tutte le questioni che il ricorso stesso pone.

Cass. civ. n. 17603/2011

L'eventuale vizio del ricorso per cassazione non può essere sanato da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria di cui all'art. 380 bis, secondo comma, c.p.c., la cui funzione - al pari della memoria prevista dall'art. 378 c.p.c., sussistendo identità di "ratio" - è di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi già debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli.

Cass. civ. n. 1015/2011

A norma dell'art. 379 c.p.c., in sede di discussione davanti alla Corte di cassazione è consentito alle parti di presentare brevi osservazioni per iscritto per replicare alle conclusioni assunte dal P.M. in udienza; ne consegue che, ove il ricorso sia stato trattato in camera di consiglio con la procedura di cui all'art. 380 bis c.p.c. ed il P.M. si sia limitato a chiedere la conferma della relazione presentata, è precluso alle parti di depositare ulteriori osservazioni scritte.

Cass. civ. n. 24140/2010

In tema di ricusazione nell'ambito del procedimento di cassazione ex art. 380 bis c.p.c., non sussiste l'obbligo di astenersi del presidente che ha fissato l'adunanza in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. e del relatore se, con riferimento alla relazione, redatta ai sensi del citato art. 380 bis dal consigliere nominato ex art. 377 c.p.c., le parti private o il P.M. sostengano l'erroneità delle considerazioni in essa svolte, in quanto detta relazione - a maggior ragione allorché sia ampia, così da consentire più agevolmente il diritto di difesa - non riveste carattere decisorio e neppure può considerarsi un'anticipazione del giudizio da parte del consigliere relatore (per di più del collegio, che procede all'esame del ricorso soltanto in un momento successivo), svolgendo il relatore un'attività non diversa da quella del giudice istruttore in applicazione dell'art. 182 c.p.c..

Cass. civ. n. 7433/2009

La relazione ex art. 380 bis c.p.c. è priva di valore vincolante e ben può essere disattesa dall'organo giudicante, ossia dal collegio in camera di consiglio, che mantiene pieno potere decisorio - da esprimere anche sulla scorta dei rilievi contenuti nelle memorie di parte e della discussione orale - come espressamente riconosciuto dall'ultimo comma della anzidetta disposizione, laddove si prevede che, ove la Corte ritenga che non ricorrano le condizioni prescritte per la trattazione in camera di consiglio - che sono evidentemente quelle formulate nella relazione preliminare - rinvia la causa alla pubblica udienza.

Cass. civ. n. 19514/2008

In tema di giudizio di cassazione e di procedimento in camera di consiglio di cui all'art. 380 bis c.p.c., dal complesso delle innovazioni apportate con la novella di cui al D.L.vo n. 40 del 2006, inequivocabilmente volta al rafforzamento della funzione nomofilattica della corte di legittimità, a sua volta certamente agevolata da una definizione del giudizio di cassazione alternativa alla decisione, e dalla nuova formulazione dell'art. 391, secondo comma, c.p.c., per il quale il rinunciante può (e non più deve ) essere condannato alle spese, così avallando l'ipotesi che si sia voluto dar luogo ad una sorta di incentivazione alla rinuncia, si desume che il termine utile per rinunciare al ricorso va individuato nel momento in cui è precluso alle parti l'esercizio di un'ulteriore attività processuale e non in quello, antecedente, della notifica agli avvocati della relazione depositata dal consigliere relatore nominato ai sensi dell'art. 377 c.p.c., senza che, in tal modo, venga meno la remora a presentare ricorsi inammissibili o manifestamente infondati, stante il ruolo potenzialmente deterrente della condanna alle spese, e che sia escluso il risparmio di attività per il quale si giustifica l'ammissibilità della rinuncia, essendo il collegio comunque esentato dall'esame del ricorso, sia in sede di adunanza in camera di consiglio, che di eventuale pubblica udienza, cui la causa venga rinviata ex art. 380 bis quinto comma, c.p.c. (Nella specie le S.U. hanno dichiarato l'estinzione in relazione a rinuncia intervenuta prima della data fissata per l'adunanza in camera di consiglio ).

In tema di giudizio di cassazione e di procedimento in camera di consiglio di cui all'art. 380 bis c.p.c., ove la parte che ha proposto ricorso per cassazione vi rinunci, alla manifestazione di tale volontà abdicativa segue la declaratoria di estinzione, anche se sussista una causa di inammissibilità dell'impugnazione evidenziata dal relatore nominato ai sensi dell'art. 377 c.p.c.

Cass. civ. n. 4177/2008

In tema di giudizio di cassazione, l'art. 380 bis, comma terzo, c.p.c., contiene una disciplina completa del potere di esercizio della difesa per iscritto nel procedimento di decisione in camera di consiglio, ed è quindi esclusa la possibilità di applicazione dell'art. 378 c.p.c., dettato per il procedimento di decisione in udienza pubblica. Pertanto, una volta esercitato il potere di depositare memoria ai sensi del suddetto terzo comma, qualora non sia maturato il termine di cui all'art. 378 calcolato in funzione della data dell'adunanza, non è concepibile l'applicazione di questa norma. Tuttavia, poiché il terzo comma suindicato usa il termine «memorie» e l'uso del plurale non è imposto e non è spiegabile con il riferimento alla possibilità del deposito in capo alle parti (in quanto il legislatore avrebbe potuto usare il termine al singolare, a differenza di quanto imposto dal riferimento alle «conclusioni» del P.M., che evocano un concetto necessariamente da esprimersi con l'uso del plurale), l'interpretazione favorevole alla possibilità del dispiegarsi nel senso più ampio del diritto di difesa della parte impone di ritenere che la parte, purché rispetti il termine di non oltre cinque giorni prima della data dell'adunanza, può depositare più memorie, senza che il deposito di una prima memoria implichi consumazione del potere di difesa scritta.

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