(massima n. 1)
In tema di revocazione, l'art. 391 bis c.p.c., interpretato anche alla luce dell'espressione "altresģ" di cui all'art. 391 ter c.p.c. che pone in collegamento le diverse ipotesi revocatorie, comporta che, ove la decisione della S.C., oggetto di impugnazione revocatoria, non abbia deciso nel merito ma abbia rinviato la causa ad altro giudice a norma dell'art. 384, secondo comma, c.p.c., in tale sede possono essere fatti valere gli errori di fatto previsti dall'art. 395, n. 4, c.p.c. relativi ai vizi processuali che la parte rimasta contumace avrebbe potuto conoscere a seguito del ricorso in riassunzione. Tale soluzione si pone in linea con i principi del giusto processo atteso che, da un lato, valorizza la fase rescindente rendendola funzionale a garantire il riesame della controversia e, dall'altro, impedisce che la fase rescissoria ostacoli l'accertamento della veritą materiale.