(massima n. 1)
Nelle controversie in materia di lavoro e previdenza, la sospensione feriale dei termini va esclusa dal computo del termine lungo per la proposizione del ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4 c.p.c. avverso le sentenze di legittimitą, trovando applicazione anche nel giudizio di cassazione, in quanto richiamato ex art. 400 c.p.c., lart. 3 della l. n. 742 del 1969 di cui non si ravvisano ragioni di incompatibilitą con la disciplina della revocazione.