(massima n. 1)
L'errore percettivo, denunciabile ex art. 391 bis c.p.c., si sostanzia esclusivamente nella mancata percezione, da parte della Suprema Corte, dell'esistenza di un motivo di ricorso, come tale ignorato nella sua pronuncia, e non anche nell'avere la stessa meramente recepito una valutazione effettuata dal giudice di merito cosė risolvendo la corrispondente questione all'esito di un giudizio di per sé incompatibile con l'errore di fatto, ed inidoneo, quindi, a costituire motivo di revocazione a norma dell'art. 395 n. 4 c.p.c.. (Nella specie, č stata esclusa la configurabilitā di un siffatto errore nella impugnata decisione che aveva affermato essere dato pacifico tra le parti ed acclarato dalla sentenza di merito che la procedura espropriativa oggetto della stessa era stata generata da uno strumento scaturente dall'art. 80, piuttosto che nell'ambito degli artt. 28 e 29, della legge 14 maggio 1981 n. 219).