(massima n. 1)
Nel caso di ricorso per revocazione di una sentenza della Corte di cassazione la quale abbia dichiarato l'improcedibilitą di un ricorso, la omessa, sommaria esposizione dei fatti in causa e la omessa indicazione dei motivi dedotti a sostegno del ricorso gią dichiarato improcedibile determinano la inammissibilitą del ricorso. Esse, infatti, comportano la preclusione di ogni decisione nella fase rescissoria del giudizio che dovesse seguire all'eventuale accoglimento della domanda di revocazione, non potendosi supplire a tali mancanze con il riferimento al ricorso per cassazione originariamente proposto e poi dichiarato improcedibile, ostandovi il disposto dell'art. 391 bis c.p.c., a norma del quale l'impugnazione per revocazione delle sentenze della Cassazione si propone con ricorso ai sensi degli artt. 365 e ss. c.p.c., con un richiamo che impone il rispetto delle medesime forme richieste per il ricorso originario e l'applicazione delle medesime sanzioni previste per la loro inosservanza. Strumentale, poi, rispetto a tale adempimento č quello, sanzionato con l'improcedibilitą, ex art. 369, n. 4, c.p.c., che impone al ricorrente di depositare gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, non potendo, in linea di massima, valutarsi la fondatezza dei motivi di ricorso senza procedere al riscontro degli atti e documenti posti a fondamento delle ragioni addotte contro la sentenza impugnata.