(massima n. 1)
L'inammissibilitą della revocazione delle decisioni, anche della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., per errore di fatto, qualora lo stesso abbia costituito un punto controverso oggetto della decisione, ricorre solo ove su detto fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, in ragione della quale la pronuncia del giudice non si configura come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio: ne deriva che non costituisce un punto controverso oggetto di decisione quello rispetto al quale una parte si sia limitata a sollecitare l'esercizio di poteri di controllo officiosi da parte del giudice.