(massima n. 1)
Č inammissibile l'istanza di revocazione di una sentenza della Corte di cassazione fondata non sulla asserita esistenza di un errore di fatto (inteso come erronea percezione degli atti di causa che si sostanzi nella supposizione dell'esistenza di un fatto la cui veritā č incontestabilmente esclusa, ovvero nella supposta inesistenza di un fatto la cui veritā č incontrovertibilmente accertata), bensė su errori di criterio nella valutazione del fatto, cioč a dire su di una erronea valutazione delle situazioni processuali e dell'impianto probatorio, tali da consentire (se la sentenza impugnata non fosse stata pronunciata dalla Corte di Cassazione) il ricorso ex art. 360 n. 5 c.p.c.