Cassazione civile Sez. VI sentenza n. 15321 del 12 settembre 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

Il contrasto tra formulazione letterale del dispositivo di una sentenza della Corte di cassazione (nella specie, di rigetto del ricorso) e pronuncia adottata in motivazione (nella specie, di fondatezza di una delle censure dell'impugnazione proposta), non incidendo sull'idoneitą del provvedimento, considerato complessivamente nella totalitą delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, non integra un vizio attinente alla portata concettuale e sostanziale della decisione, bensģ un errore materiale, correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391 bis c.p.c., trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile "ictu oculi" dal testo del provvedimento, senza che venga in rilievo un'inammissibile attivitą di specificazione o di interpretazione della sentenza di legittimitą. (Nella specie, la S.C., in accoglimento del ricorso per correzione degli errori materiali, ha ordinato di completare il dispositivo della sentenza mediante esplicita cassazione con rinvio del provvedimento impugnato, in relazione al motivo accolto, rimettendo al giudice di rinvio altresģ la pronuncia sulle spese, in quanto del pari erroneamente liquidate).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.