(massima n. 1)
La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4 c.p.c., riguarda le ipotesi di decisioni adottate su ricorsi per nullitā della sentenza o del procedimento e cioč per vizi in procedendo, di cui non si č tenuto conto per un errore meramente percettivo (svista o puro equivoco) nel controllo degli atti del procedimento pregresso ovvero nell'esame degli atti dello stesso processo di cassazione, mentre č esclusa la revocabilitā delle sentenze suddette per le quali si deduca un errore riguardante un atto difensivo della parte e che sia radicalmente inidoneo ad incidere direttamente sui poteri cognitori e decisori della Corte di cassazione. (Nella specie la Corte proprio in ragione della ritenuta non decisivitā dell'errore di percezione nel controllo degli atti processuali ha ritenuto inammissibile il ricorso per revocazione per omesso esame del controricorso erroneamente ritenuto tardivo).