(massima n. 1)
In tema di giudizio di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la palese ammissibilitą e fondatezza del ricorso giustifica, per ragioni di economia processuale valutate alla luce del principio costituzionale di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, secondo comma, Cost., la sua trattazione diretta in udienza pubblica, senza che debba seguirsi l'"iter" procedimentale delineato dal combinato disposto degli artt. 391-bis e 380-bis cod. proc. civ.