(massima n. 1)
In tema di impugnazioni, dall'art. 391 bis, quarto e quinto comma, cod. proc. civ., costituisce norma speciale e derogatoria dell'art. 324 cod. proc. civ. - e quindi di stretta applicazione - secondo la quale la proposizione di un ricorso per revocazione impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata solo ove il ricorso per cassazione sia stato accolto, dovendosi invece, ritenere che per evitare la proposizione di ricorsi meramente dilatori e diretti ad impedire la formazione del giudicato, qualora una sentenza della Corte di cassazione abbia rigettato il ricorso, e lasciato immutata la decisione impugnata, tanto per ragioni processuali, quanto per la reiezione dei motivi di merito, si formi il giudicato, che non č inciso dalla proposizione (o dalla astratta proponibilitā) di un ricorso per revocazione (Cosė statuendo, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva sancito la legittimitā di un diniego di definizione di una lite fiscale pendente, ai sensi dell'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ritenendo inconfigurabile, alla data di entrata in vigore di quest'ultima, la stessa pendenza di quella lite, giā precedentemente definita dalla medesima Corte avverso la cui sentenza l'odierna ricorrente aveva poi inammissibilmente esperito il rimedio della revocazione ex artt. 395, n. 4, e 391 bis cod. proc. civ.).