(massima n. 1)
Con l'impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di cassazione, risulta introdotto, ad opera delle sentenze della Corte costituzionale n. 17 del 1986 e n. 36 del 1991, un istituto del tutto estraneo al sistema normativo previgente, il quale ultimo individuava nella menzionata sentenza la fase terminale del processo. Ne consegue che non è a riguardo applicabile il principio sancito nell'art. 324 c.p.c. (disposizione che, nello stabilire che non può ritenersi passata in giudicato la sentenza soggetta a revocazione, ai sensi dei nn. 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c., si riferisce alle sole sentenze di merito) e che il principio contenuto nel terzo comma dell'art. 391 bis c.p.c., come modificato dalla legge n. 353 del 1990 (a norma del quale la pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con il ricorso per cassazione respinto) non ha portata innovativa e si applica anche ai giudizi iniziati prima del primo gennaio 1993.