Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 26643 del 22 ottobre 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

L'errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione della sentenza di cassazione, ex artt. 391 bis e 395, n. 4 c.p.c., deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la S.C. può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell'ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d'ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l'errore sia stato causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione.

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