(massima n. 1)
La necessità di una procura speciale, normativamente stabilita per la parte che proponga il giudizio di revocazione avverso una sentenza della corte di cassazione, non può, per ciò solo ed in assenza di una disposizione espressa in tal senso (come quella dettata dal codice di rito per il controricorso in cassazione), ritenersi richiesta anche per la controparte che, in tale giudizio, sia soltanto convenuta.