(massima n. 1)
La revocazione per errore di fatto (art. 395, n. 4, c.p.c.) delle sentenze della corte di cassazione – prevista espressamente dall'art. 391 bis c.p.c., introdotto dall'art. 67 della L. n. 353 del 1990, applicabile ai giudizi pendenti al primo gennaio 1993 a partire dal 2 gennaio 1994 – è esperibile anche avverso le sentenze di regolamento della giurisdizione – rispetto alle quali la Suprema Corte è altresì giudice del fatto —, qualora si assuma che la giurisdizione sia stata regolata supponendo l'esistenza o l'inesistenza di un fatto dagli atti incontestabilmente escluso o, rispettivamente, accertato e sempre che il fatto medesimo non abbia formato oggetto del giudizio.