(massima n. 1)
Il ricorso per revocazione di una sentenza della Corte di cassazione ai sensi degli artt. 391 bis c.p.c. e 391 ter c.p.c. è improcedibile quando il ricorrente non depositi la copia autentica della sentenza, atteso che l’art. 391-bis c.p.c., rinviando alla disciplina dettata dagli artt. 365 e seguenti, richiede l’osservanza di quanto prescritto nell’art. 369, comma 2, n. 2, del medesimo codice.