(massima n. 1)
E' affetta da nullitā insanabile, non emendabile per mezzo del procedimento per la correzione dell'errore materiale, l'ordinanza emessa dalla Corte di cassazione che, per evidente svista, rechi l'intestazione riferita alle parti effettive della causa, e la motivazione ed il dispositivo relativi alle parti di altra causa, atteso che, in tale ipotesi, a differenza di quel che si verifica nella correzione dell'errore materiale, non č possibile ricostruire il "decisum" e la "ratio decidendi", con la conseguenza che la decisione manca del tutto e la Corte č tenuta a procedere alla rinnovazione dell'intero giudizio.