(massima n. 1)
Anche al ricorso per revocazione proposto avverso una sentenza della Corte di cassazione si applica l'art. 327 c.p.c. nel suo complesso, per cui la parte ricorrente non decade dalla facoltà di proporre tardivamente l'impugnazione, in applicazione del secondo comma della norma citata, se dimostri la nullità della citazione o della notificazione di essa e di non aver avuto conoscenza del processo a causa di tale nullità; la prova di quest'ultima circostanza può essere fornita anche a mezzo di presunzioni, purché esse siano gravi, precise e concordanti. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione perché proposto oltre il termine annuale dal deposito della sentenza, in quanto la parte, pur avendo provato la nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di legittimità, non aveva fornito anche la prova della mancata conoscenza da parte sua del giudizio di cassazione e della sentenza che l'aveva definito).