(massima n. 1)
In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell'errore di fatto, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., presuppone che la decisione appaia fondata, in tutto o in parte, esplicitandone e rappresentandone la decisività, sull'affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che, per converso, la realtà effettiva (quale documentata in atti) induce, rispettivamente, ad escludere od affermare, così che il fatto in questione sia percepito e portato ad emersione nello stesso giudizio di cassazione, nonché posto a fondamento dell'argomentazione logico-giuridica conseguentemente adottata dal giudice di legittimità. Ne consegue che, allorché la Corte, come nella specie, risolva, in applicazione di appositi principi e di un'adeguata interpretazione normativa, una determinata questione giuridica implicata dall'inosservanza di un necessario adempimento processuale sottoposto al rispetto di una specifica modalità notificatoria e di un termine perentorio e non prorogabile (l'invalida notificazione dell'integrazione del contraddittorio disposta con ordinanza, ai sensi degli artt. 330 e 331 c.p.c., sul ricorso incidentale), il ricorso per revocazione è inammissibile, non potendo affermarsi che l'impugnata sentenza sia incorsa in un errore di fatto.