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Capo IV - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Delle ipoteche

Sezione I - Disposizioni generali

Sezione II - Dell'ipoteca legale

Sezione III - Dell'ipoteca giudiziale

Sezione IV - Dell'ipoteca volontaria

Sezione V - Dell'iscrizione e rinnovazione delle ipoteche

Sezione VI - Dell'ordine delle ipoteche

Sezione VII - Degli effetti dell'ipoteca rispetto al terzo acquirente

Sezione VIII - Degli effetti dell'ipoteca rispetto al terzo datore

Sezione IX - Della riduzione delle ipoteche

Sezione X - Dell'estinzione delle ipoteche

Sezione XI - Della cancellazione dell'iscrizione

Sezione XII - Del modo di liberare i beni dalle ipoteche

Sezione XIII - Della rinunzia e dell'astensione del creditore nell'espropriazione forzata

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
1135 Senza alterare le linee essenziali dell'istituto, ho apportato alla disciplina che questo riceveva nel codice del 1865 numerose modificazioni, sia allo scopo di dare alla materia una più razionale e organica sistemazione, sia allo scopo di colmare lacune e risolvere dubbi e questioni a cui il codice precedente apriva l'adito. La determinazione che il primo comma dell'art. 2808 del c.c. fa dei poteri attribuiti al creditore ipotecario (diritto di seguito e diritto di prelazione) coglie gli aspetti essenziali dell'ipoteca nel suo momento dinamico, nella fase cioè di realizzazione, ma non intende esaurire il quadro dei poteri spettanti al titolare del diritto d'ipoteca, che sono altrove regolati (ad es. articoli 2743, 2813, ecc.). Quando si tratterà di ricostruire, sulla base degli elementi testuali, la natura del diritto d'ipoteca, che il nuovo codice ha preferito di non definire, bisognerà naturalmente tener presenti nella loro organica interdipendenza tutti gli effetti che dall'ipoteca derivano sia nei rapporti tra il creditore ipotecario e gli altri creditori, sia nei rapporti tra il costituente e il creditore medesimo. Ho chiaramente affermato, nel secondo comma dell'art. 2808, il carattere costitutivo dell'iscrizione ipotecaria, dando così soluzione negativa alla questione, agitatasi sotto l'impero del codice precedente, se l'iscrizione fosse necessaria soltanto per l'efficacia dell'ipoteca rispetto ai terzi e se questa potesse sussistere nei rapporti tra creditore e debitore o terzo datore in base al semplice titolo che conferisce il diritto d'iscriverla. All'enunciazione, contenuta nell' art. 2803 del c.c. e nell' art. 2809 del c.c., dei tradizionali effetti e carattere dell'ipoteca (diritto di seguito, diritto di prelazione, specialità e indivisibilità di essa), segue nell'art. 2810 del c.c. l'enumerazione dei beni che possono formarne oggetto. L'enumerazione del codice del 1865 (art. 1967) si amplia con la menzione del diritto di superficie (concessione ad aedificandum). L'ipotecabilità di tale diritto favorisce l'incremento edilizio, in quanto il titolare della concessione ad aedificandum, assoggettando questa ad ipoteca, più facilmente può ottenere le sovvenzioni di cui abbia bisogno per elevare la costruzione. Si completa inoltre l'enumerazione del codice anteriore con la menzione di quei beni mobili (navi, aeromobili, autoveicoli), ai quali l'istituto dell'ipoteca è venuto ad estendersi. Alle leggi che riguardano i detti beni è rinviata la disciplina di queste ipoteche mobiliari, la quale, sotto alcuni aspetti, diverge da quella dell'ipoteca sui beni immobili. Ho poi dichiarato espressamente che sono considerati come ipoteche í privilegi iscritti sugli autoveicoli a norma della legge speciale, non potendo dubitarsi che tali privilegi si configurino come vere e proprie ipoteche mobiliari, dato che condizione per la loro esistenza è l'iscrizione nel pubblico registro, che essi prendono grado dalla loro iscrizione e che ad essi, come all'ipoteca su beni immobili, è inerente il diritto di seguito. Non è più cenno nel testo della non ipotecabilità dell'usufrutto legale degli ascendenti, poichè il divieto è già sancito dall'art. 326 del c.c., primo comma.