Che cosa significa "Risoluzione del contratto"?
È lo scioglimento del vincolo contrattuale, previsto a favore della parte che, in un contratto a prestazioni corrispettive, non sia inadempiente, quando l'altra invece sia colpevole di inadempimento, nonché previsto in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione e sopravvenuta eccessiva onerosità.
Prima che si verifichi la risoluzione, il contratto è perfettamente valido: al momento della sua esecuzione, tuttavia, una parte o entrambe non possono raggiungere il pieno soddisfacimento dei propri interessi a causa dell'inadempimento altrui o dell'evento sopravvenuto.
Con lo scioglimento del contratto, si rimedia all'alterazione del c.d. sinallagma, ossia il rapporto di interdipendenza tra le reciproche prestazioni contrattuali: il contraente che non possa più ricevere la controprestazione viene, quindi, esonerato dal dover eseguire la propria prestazione.
Il codice civile disciplina tre ipotesi di risoluzione:
a) la risoluzione per inadempimento (artt. 1453-1462 c.c.);
b) la risoluzione per impossibilità sopravvenuta (artt. 1463-1466 c.c.);
c) la risoluzione per eccessiva onerosità (v. artt. 1467-1469 c.c.).
Prima che si verifichi la risoluzione, il contratto è perfettamente valido: al momento della sua esecuzione, tuttavia, una parte o entrambe non possono raggiungere il pieno soddisfacimento dei propri interessi a causa dell'inadempimento altrui o dell'evento sopravvenuto.
Con lo scioglimento del contratto, si rimedia all'alterazione del c.d. sinallagma, ossia il rapporto di interdipendenza tra le reciproche prestazioni contrattuali: il contraente che non possa più ricevere la controprestazione viene, quindi, esonerato dal dover eseguire la propria prestazione.
Il codice civile disciplina tre ipotesi di risoluzione:
a) la risoluzione per inadempimento (artt. 1453-1462 c.c.);
b) la risoluzione per impossibilità sopravvenuta (artt. 1463-1466 c.c.);
c) la risoluzione per eccessiva onerosità (v. artt. 1467-1469 c.c.).