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Articolo 1466 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 03/08/2024]

Impossibilità nel contratto plurilaterale

Dispositivo dell'art. 1466 Codice Civile

Nei contratti indicati dall'articolo 1420 l'impossibilità della prestazione di una delle parti non importa scioglimento del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.

Ratio Legis

La norma si giustifica quale tendenza legislativa a disporre lo scioglimento del contratto solo come extrema ratio in virtù del principio di conservazione del contratto.

Spiegazione dell'art. 1466 Codice Civile

Richiamo alla funzione ed alla struttura del contratto plurilaterale

Sul concetto di contratto plurilaterale, si veda quanto detto sub art. 1459, e specialmente si tenga presente la struttura e la funzione di questo contratto, sopra esposto.


La spiegazione della disposizione contenuta nell'art. 1466

Sono appunto la struttura e la funzione del contratto plurilaterale quelle che permettono di spiegare agevolmente la disposizione dell'art. 1466.

A) «nei contratti plurilaterali l'impossibilità della prestazione di una delle parti non importa di regola scioglimento del contratto rispetto alle altre»: questo perché il contratto stesso può sussistere anche se viene eliminata una delle parti, dato che il numero delle parti stesse e la loro disposizione non è qui tipica e necessariamente inalterabile, per cui non influisce sulla struttura contrattuale;

B) «l'impossibilità della prestazione di una delle parti importa scioglimento del contratto anche rispetto alle altre parti quando la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale». Qui entra in gioco la funzione del contratto plurilaterale se, per l’impossibilità sopravvenuta dalla prestazione di una delle parti non è più possibile la realizzazione dello scopo comune, quello che l’art. 1460 chiama scioglimento del contratto non potrà essere che totale.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

248 Riconosciuta anche legislativamente la categoria dei contratti plurilaterali, è apparso necessario disciplinare talune situazioni giuridiche alle quali essi danno luogo e che hanno già spesso formato oggetto di controversie giudiziarie.
Una di questa situazioni dipende dal fatto dell'inadempimento e della impossibilità concernente la prestazione di una sola delle parli; e viene considerata in questa sede. L'altra deriva dall'esistenza di vizi che diano luogo alla nullità e all'annullabilità; ad essa mi riferirò a proposito del capo X di questo titolo.
249 Se il contratto plurilaterale si componesse in una unità di vincolo, l'inadempienza e l'impossibilità dovrebbe necessariamente ripercuotersi su tutta la economia del contratto. Ma il contratto plurilaterale racchiude una pluralità di rapporti, ed è caratterizzato dallo scambio fra la prestazione di una parte e quella di tutte le altre, di cui ciascuna è tenuta solo alla propria prestazione. Una struttura del genere rende, però, autonome le posizioni dei contraenti, solo nei limiti consentiti dallo scopo unitario che il contratto si propone di realizzare mercé il complesso dei vincoli, di cui si costituisce.
E' ovvio, pertanto, che solo la intensità del collegamento delle singole prestazioni può determinare la riflessione su tutto il contratto di una situazione concernente una sola delle parti contrapposte.
Se le prestazioni contrattuali mancate non si collegano alle altre in modo tale che il venir meno di esse non fa mancare lo scopo del contratto, non è dubbio che si debba sciogliere solo il vincolo dell'inadempiente o solo quello che ha per oggetto la prestazione divenuta impossibile; il contratto resterà in vita per le prestazioni dovute dalle altre parti. Ma, se il contratto, mancata la prestazione di una delle parti, non può assolvere alla funzione che esso doveva svolgere, è chiaro che lo scioglimento del vincolo individuale trascina tutto il contratto e lo travolge nell'estinzione. Così può accadere per il contratto di consorzio, quando esso è stato costituito in contemplazione della partecipazione di quel produttore la cui prestazione viene a mancare.
L'art. 267 è stato redatto in piena coerenza a tali concetti.

Massime relative all'art. 1466 Codice Civile

Cass. civ. n. 22977/2013

In materia di comunione ereditaria, è consentito ai comproprietari, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, di pattuire lo scioglimento nei confronti di uno solo dei coeredi, ferma restando la situazione di comproprietà tra gli altri eredi del medesimo dante causa: tale contratto, con cui i coeredi perseguono uno scopo comune, senza prestazioni corrispettive, non determinando direttamente lo scioglimento della comunione, non configura una vera e propria divisione, per la cui validità soltanto è necessaria la sottoscrizione di tutti i coeredi, ma un contratto plurilaterale, immediatamente vincolante ed efficace fra gli originari contraenti e destinato ad acquistare efficacia nei confronti degli assenti in virtù della loro successiva adesione, sempre possibile, salva diversa pattuizione, sino a quando non intervenga un contrario comune accordo o un provvedimento di divisione giudiziale.

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