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Articolo 664 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Pagamento dei canoni

Dispositivo dell'art. 664 Codice di procedura civile

Nel caso previsto nell'articolo 658, il giudice adito pronuncia separato decreto di ingiunzione (1) per l'ammontare dei canoni scaduti e da scadere fino all'esecuzione dello sfratto, e per le spese relative all'intimazione.

Il decreto è steso in calce ad una copia dell'atto di intimazione presentata dall'istante, da conservarsi in cancelleria(2).

Il decreto è immediatamente esecutivo, ma contro di esso può essere proposta opposizione a norma del capo precedente. L'opposizione non toglie efficacia all'avvenuta risoluzione del contratto.

Note

(1) Nel procedimento di convalida di sfratto per morosità, il locatore può chiedere al giudice oltre alla convalida con formula esecutiva l'emanazione del decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni scaduti e di quelli che scadranno fino al rilascio dell'immobile. Si tratta di due procedimenti autonomi ma si precisa che il presupposto ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo coincide proprio con la convalida della licenza. Inoltre, se il conduttore non compare o comparendo no si oppone, gli effetti della convalida non si estendono all'ingiunzione, così come l'accoglimento dell'opposizione al decreto non influisce sull'avvenuta convalida, anche se mette in dubbio il giudicato sulla morosità.
(2) Il decreto viene scritto in calce ad una copia dell'atto di intimazione e viene pronunciato immediatamente esecutivo. Avverso tale decreto può essere proposta opposizione ai sensi dell'art. 645 del c.p.c.. In mancanza, il decreto diventerà esecutivo.

Ratio Legis

La norma funge da collegamento sia con l'art. 658 del c.p.c. sia con l'art. 633 del c.p.c., disponendo infatti la pronuncia di un decreto ingiuntivo per i canoni scaduti e da scadere.

Spiegazione dell'art. 664 Codice di procedura civile

Presupposto indispensabile per l'emanazione del decreto d’ingiunzione è l'avvenuta pronuncia dell'ordinanza di convalida dello sfratto; in tal senso si argomenta peraltro anche da quanto statuito all’ultimo comma della norma, nella parte in cui è detto che “l'opposizione non toglie efficacia all'avvenuta risoluzione del contratto”, il che presuppone che la risoluzione sia già avvenuta per effetto dell'ordinanza di convalida (si dice che sussiste una relazione di pregiudizialità-dipendenza tra l'accoglimento della domanda di convalida e quella d'ingiunzione di modo che, se la prima non è accolta, non può esserlo neanche la seconda).

Oggetto del decreto possono essere, oltre ai canoni già scaduti, anche quelli ancora da scadere sino all'esecuzione dello sfratto; si tratta di un'ipotesi tipica ed eccezionale di condanna in futuro, la quale ha ad oggetto un credito non completamente predeterminato e predeterminabile.
La norma prevede che il decreto possa contenere anche la liquidazione delle spese processuali, sia relative alla domanda d'ingiunzione sia relative alla convalida; tale liquidazione unitaria trova giustificazione nella presentazione contestuale delle due domande.

Per quanto concerne la prova del credito, va osservato che mentre secondo la tesi prevalente per l’emissione del decreto occorre la prova scritta di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., non essendo sufficiente la condotta dell'intimato di mancata comparizione o mancata opposizione, in contrario si osserva che non può trascurarsi la circostanza che la domanda d'ingiunzione è proposta a contraddittorio pieno e contestualmente a quella di convalida; ciò rende difficile escludere ogni rilevanza alla condotta dell'intimato ai fini della concessione del decreto.

La domanda d'ingiunzione va proposta necessariamente nell'atto di intimazione; il decreto, a sua volta, deve essere reso in calce ad una copia dell'atto di intimazione presentata dall'istante, da conservarsi in cancelleria.
Il decreto è immediatamente esecutivo per legge e ciò si giustifica per il fatto che lo stesso è reso in un giudizio a contraddittorio pieno e si fonda, indirettamente, sulla condotta non oppositiva del debitore.
Avverso il decreto ingiuntivo è ammessa l'opposizione secondo lo schema procedimentale dell'opposizione a decreto ingiuntivo; conseguenza di ciò sarà che mentre l’ordinanza di convalida è già definitiva ed immutabile, il decreto lo diviene se non opposto nel termine.
L'accoglimento dell'opposizione non può, comunque, incidere sull'avvenuta risoluzione del contratto, disposta con efficacia di giudicato dall'ordinanza di convalida.

Tranne che per gli immobili non urbani, la forma dell'atto introduttivo dell'opposizione sarà di regola quella del ricorso (anche il giudizio d'opposizione segue il rito locatizio).
La specialità della fase della convalida induce ad escludere l'ammissibilità di provvedimenti anticipatori di condanna quali l' art. 186 ter del c.p.c., che si ritengono ammissibili solo in un giudizio ordinario.

Massime relative all'art. 664 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 25599/2016

In tema di locazione di immobili urbani, la condanna del conduttore al pagamento dei canoni a scadere sino alla riconsegna dell'immobile locato costituisce un ampliamento della domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, avente fondamento nella particolare disposizione dell'art. 664, comma 1, c.p.c., ed attiene al canone comprensivo delle maggiorazioni per intervenute variazioni degli indici ISTAT, se dovute.

Cass. civ. n. 676/2005

In tema di procedimento per convalida di sfratto per morosità, se all'esito dell'opposizione dell'intimato il giudizio di convalida prosegue con la conversione del rito ex art. 667 c.p.c. il locatore può chiedere, trattandosi di domanda fondata sul medesimo contratto di locazione posto a fondamento della pretesa originariamente azionata con il procedimento sommario, il pagamento anche della penale pattuita per la risoluzione del contratto, non ostandovi l'art. 664 c.p.c. (che contempla il mero riferimento al canone), la cui applicazione rimane esclusa in conseguenza della detta conversione in procedimento ordinario, così come risulta d'altro canto superata l'inammissibilità della relativa domanda formulata nell'atto d'intimazione, ove successivamente alla medesima rinnovata.

Cass. civ. n. 1529/1994

Contro il decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'art. 664 c.p.c., essendo ammessa l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c., non può essere proposto ricorso per cassazione.

Cass. civ. n. 7815/1991

In difetto della relativa opposizione da parte del conduttore intimato il decreto ingiuntivo per i canoni scaduti e da scadere pronunciato nei suoi confronti in seguito all'istanza del locatore contenuta nell'atto di intimazione di sfratto per morosità, ai sensi degli artt. 658 e 664 c.p.c., passa in giudicato, con effetti preclusivi uguali a quelli di qualsiasi provvedimento di condanna, anche quando il detto intimato si sia opposto alla convalida dello sfratto, perché l'art. 664 c.p.c., disponendo che il giudice adito pronuncia «separato decreto di ingiunzione» immediatamente esecutivo, contro il quale può essere proposta «opposizione a norma del capo precedente», rende evidente che il procedimento relativo al decreto ingiuntivo viene ad essere separato da quello sulla convalida per seguire il suo corso secondo norme proprie.

Cass. civ. n. 265/1977

Il nostro ordinamento ammette la sentenza condizionale quando l'evento futuro e incerto, cui viene subordinato l'efficacia della condanna, costituisce elemento accidentale della decisione, così formulata per economia di giudizio e per evitare ulteriori accertamenti di merito con conseguente aggravio di spese per le parti in causa. Per quanto concerne la materia delle locazioni, in particolare, è lo stesso art. 664 c.p.c. che prevede l'ammissibilità, in caso di inadempimento, della condanna per i canoni scaduti e da scadere.

Cass. civ. n. 2182/1972

Qualora la qualifica di locatario moroso, dedotta come titolo a fondamento dell'ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti, sia stata altresì dedotta come titolo di giustificazione della domanda di convalida di sfratto per morosità, il giudicato formatosi sul provvedimento di sfratto comprende sia l'ordine di rilascio dell'immobile sia la qualifica di locatario dell'intimato.

Cass. civ. n. 3429/1968

In sede di opposizione, proposta a norma dell'art. 664 ultimo comma c.p.c. avverso l'ingiunzione di pagamento dei canoni, successivamente alla convalida dello sfratto, la cui ordinanza, in difetto di opposizione, sia passata in cosa giudicata, non è consentito contestare l'esistenza della locazione né quanto attiene alla risoluzione del rapporto locatizio ed ai presupposti formali e sostanziali della risoluzione stessa, coperti appunto dal giudicato. L'ambito del giudizio di opposizione, che venga introdotto dall'intimato a norma dell'art. 664 c.p.c., è limitato alle contestazioni relative all'esistenza ed alla quantità del debito per canoni, ma che non rimettano in discussione il diritto, definitivamente accertato, del locatore alla risoluzione del contratto e la esistenza di quel rapporto che forma oggetto della pronunzia di risoluzione.

Cass. civ. n. 1394/1965

La competenza del giudice della causa di sfratto per morosità ad emettere il decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni scaduti si determina in base all'ammontare dei canoni scaduti al momento della domanda (art. 658 c.p.c.); verificatosi tale presupposto l'art. 664 c.p.c. conferisce allo stesso giudice il potere di emettere condanna anche per i canoni a scadere fino alla esecuzione dello sfratto.

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Consulenze legali
relative all'articolo 664 Codice di procedura civile

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ALFIO M. chiede
lunedì 20/07/2015 - Puglia
“Nel caso di cui all' art. 658 c.p.c. (intimazione sfratto per morosità) è previsto che il Giudice emetta in calce alla citazione, D.I. ex art. 664 c.p.c. di pagamento dei canoni morosi. Avverso tale D.I. è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. Tale articolo prevede che l'opposizione si propone con atto di citazione, entro 40 gg. dalla notifica del D.I. La citazione in opposizione, notificata al locatore opposto nei 40 gg. dal D.I.,deve essere iscritta a ruolo entro i 10 gg. dalla notifica avvenuta. Come si conciliano tali norme con la previsione dell'art. 641 c.p.c. e con pronunzie giurisprudenziali, secondo cui l'opposizione deve essere fatta non con citazione bensì con ricorso,che deve deve essere iscritto a ruolo entro lo stesso termine dei 40 gg.?
Grazie e cordiali saluti.”
Consulenza legale i 30/07/2015
E' certamente pacifico che, in generale, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta ai sensi dell'art. 645 del c.p.c., vada instaurata con atto di citazione. Non sussiste alcun dubbio in proposito, visto che l'art. in questione, laddove prevede che "L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'art. 638", vige sin dal 1951 (l'articolo è stato modificato con D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857).

Tuttavia, quando il provvedimento monitorio è emesso nell'ambito di un procedimento per la convalida di sfratto per morosità, si ritiene che debba prevalere il rito previsto in materia locatizia dall'art. 447 bis del c.p.c.: di conseguenza, l'opposizione deve essere presentata con ricorso, anziché con atto di citazione. Si tratta di un orientamento accolto pressoché unanimamente sia in dottrina che in giurisprudenza.

Si veda in tal senso Cassazione civile, sez. III, 1 giugno 2000, n. 7263: "l'opposizione all'ingiunzione di pagamento di canoni scaduti, emessa dal giudice della locazione, va proposta con ricorso da depositare in cancelleria entro il termine previsto dall'art. 641 c.p.c.".

Trattandosi di una intepretazione di natura dottrinale e giurisprudenziale, nel silenzio della legge, si è comunque ritenuta ammissibile anche l'opposizione con atto di citazione: essa, però, risulta tempestiva solo qualora venga, non solo notificata, ma anche iscritta a ruolo entro il termine di quaranta giorni (v. Trib. Bari, 5 ottobre 2004: "l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per un credito afferente a un rapporto di locazione di immobile urbano si configura quale controversia rientrante fra quelle soggette al rito locatizio, sicché essa va proposta con ricorso ex art. 414 c.p.c., da depositarsi entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c. e ciò anche se il decreto non contenga alcuna indicazione sulla specialità del rito. Nell'ipotesi, dunque, in cui sia stata erroneamente introdotta con citazione, l'opposizione può ben considerarsi tempestiva, per idoneità al raggiungimento dello scopo, se la citazione medesima sia stata depositata prima della scadenza del detto termine di quaranta giorni. Del tutto ininfluente, ai fini della ammissibilità della opposizione, nel caso di mancato rispetto del predetto termine, possono considerasi tanto la accettazione del contraddittorio da parte dell'opposto, quanto il mancato mutamento del rito ex art. 426 c.p.c.").

E' chiaro che, limitandosi ad una lettura del dettato normativo, sembrerebbe logico che l'art. 664, facendo riferimento al capo precedente, e quindi anche all'art. 645, preveda l'opposizione in forma di atto di citazione.
Tuttavia, l'ordinamento giuridico è composto di norme più generali e trasversali che vanno a sovrapporsi a quelle più specifiche: è quello che accade nel caso in esame, ove si ritiene prevalente il principio di coerenza con il rito (per i contratti di locazione, si segue il rito del lavoro, che prevede l'introduzione del giudizio con ricorso).

In realtà, un appiglio letterale a sostegno di tale posizione si trova proprio nell'art. 645, comma secondo, laddove il legislatore afferma che in seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del "procedimento ordinario": va da sé, quindi, che, se l'opposizione si svolge in altre forme, anche l'atto introduttivo del giudizio deve essere adeguato al diverso rito (procedimento ordinario - atto di citazione, rito del lavoro - ricorso).