Presupposto indispensabile per l'emanazione del
decreto d’ingiunzione è l'avvenuta pronuncia dell'
ordinanza di
convalida dello
sfratto; in tal senso si argomenta peraltro anche da quanto statuito all’ultimo comma della norma, nella parte in cui è detto che “
l'opposizione non toglie efficacia all'avvenuta risoluzione del contratto”, il che presuppone che la risoluzione sia già avvenuta per effetto dell'ordinanza di convalida (si dice che sussiste una relazione di pregiudizialità-dipendenza tra l'accoglimento della domanda di convalida e quella d'ingiunzione di modo che, se la prima non è accolta, non può esserlo neanche la seconda).
Oggetto del decreto possono essere, oltre ai canoni già scaduti, anche quelli ancora da scadere sino all'esecuzione dello sfratto; si tratta di un'ipotesi tipica ed eccezionale di condanna in futuro, la quale ha ad oggetto un
credito non completamente predeterminato e predeterminabile.
La norma prevede che il decreto possa contenere anche la liquidazione delle spese processuali, sia relative alla domanda d'ingiunzione sia relative alla convalida; tale liquidazione unitaria trova giustificazione nella presentazione contestuale delle due domande.
Per quanto concerne la prova del credito, va osservato che mentre secondo la tesi prevalente per l’emissione del decreto occorre la prova scritta di cui agli artt.
633 e
634 c.p.c., non essendo sufficiente la condotta dell'intimato di mancata
comparizione o mancata opposizione, in contrario si osserva che non può trascurarsi la circostanza che la domanda d'ingiunzione è proposta a
contraddittorio pieno e contestualmente a quella di convalida; ciò rende difficile escludere ogni rilevanza alla condotta dell'intimato ai fini della concessione del decreto.
La domanda d'ingiunzione va proposta necessariamente nell'atto di intimazione; il decreto, a sua volta, deve essere reso in calce ad una copia dell'atto di intimazione presentata dall'istante, da conservarsi in
cancelleria.
Il decreto è immediatamente esecutivo per legge e ciò si giustifica per il fatto che lo stesso è reso in un giudizio a contraddittorio pieno e si fonda, indirettamente, sulla condotta non oppositiva del debitore.
Avverso il
decreto ingiuntivo è ammessa l'opposizione secondo lo schema procedimentale dell'opposizione a decreto ingiuntivo; conseguenza di ciò sarà che mentre l’ordinanza di convalida è già definitiva ed immutabile, il decreto lo diviene se non opposto nel termine.
L'accoglimento dell'opposizione non può, comunque, incidere sull'avvenuta risoluzione del contratto, disposta con efficacia di giudicato dall'ordinanza di convalida.
Tranne che per gli immobili non urbani, la forma dell'atto introduttivo dell'opposizione sarà di regola quella del ricorso (anche il giudizio d'opposizione segue il rito locatizio).
La specialità della fase della convalida induce ad escludere l'ammissibilità di provvedimenti anticipatori di condanna quali l'
art. 186 ter del c.p.c., che si ritengono ammissibili solo in un giudizio ordinario.