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La compravendita di opere d'arte

La compravendita di opere d'arte
Quale tutela spetta all’acquirente di un dipinto falso venduto per autentico?
Per opera d’arte si intende una creazione artistica realizzata da un professionista di un’arte.
Nell’immaginario collettivo il caso più noto è quello di opera d’arte che si estrinseca in un quadro, in un dipinto.
Essendo un’opera unica, vi sono collezionisti disposti a sborsare fior fior di quattrini per acquistarla (se di autore celebre, s'intende).
Proprio per tale motivo, da sempre, il mercato delle opere d’arte ha dovuto lottare contro la contraffazione, contro "i falsi".

Se un collezionista si avvede che l’opera d’arte acquistata è in realtà un falso, magari ben fatto, quali rimedi può porre in essere?

La risposta è facile: ovviamente vi potranno essere dei risvolti penali; oltre ad essi, in sede civile, l’acquirente avrà diritto alla restituzione di quanto pagato a titolo di corrispettivo per l'acquisto ed al risarcimento del danno.

Sebbene tale assunto sembri essere giuridicamente la cosa più semplice e logica, non è sempre stato così.
In origine, infatti, si riteneva che il rischio dell’acquisto di un’opera d’arte falsa ricadesse solo sull’acquirente, data la difficoltà di attestare la paternità di un’opera.
Fortunatamente per i collezionisti vi è stato poi un revirement giurisprudenziale, sulla scorta del quale i giudici di legittimità hanno individuato nella autenticità dell’opera un elemento essenziale del contratto di compravendita, posto che sulla base della stessa su basano tanto l’accordo tra le parti quanto il relativo prezzo.
Inoltre, la legge ora prevede che il venditore rilasci al compratore un certificato di autenticità e provenienza (ex art. 64 D. Lgs. 42/2004 e ss. mm.).
Da ciò ne consegue che qualora l’opera venduta sia un falso, trattandosi di ipotesi di aliud pro alio, l’acquirente gabbato avrà diritto a chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento, alla restituzione del prezzo versato, degli interessi legali nel frattempo maturati ed al risarcimento del danno subìto (Trib. Pescara sent. n. 915 del 25/04/2016).

Come dovrà essere calcolato il danno subito ed il relativo risarcimento?
In ossequio alle disposizioni vigenti in materia di responsabilità contrattuale, esso consisterà nel maggior valore che avrebbe potuto realizzare nel tempo l’acquirente se l’opera fosse stata autentica (si ricorda infatti che più passa il tempo, più solitamente un’opera d’arte acquista valore).

Il trascorrere del tempo non ha tuttavia rilevanza solo ai fini dell’acquisto di valore dell’opera.
Invero, trattandosi tali casi di ipotesi di responsabilità contrattuale, l’azione di cui sopra è sottoposta alla prescrizione ordinaria decennale. Esso decorre dal momento in cui, usando l’ordinaria diligenza (art. 1176 c.c.), il compratore si è accorto della falsità dell’opera.


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