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Vacanza rovinata? Ora puoi ottenere il risarcimento delle spese del viaggio e i danni morali: lo dice la Cassazione

Vacanza rovinata? Ora puoi ottenere il risarcimento delle spese del viaggio e i danni morali: lo dice la Cassazione
La Corte di Cassazione dalla parte dei turisti: se la vacanza è da incubo, scatta il risarcimento dei danni morali
L'estate è agli sgoccioli eppure, purtroppo, c'è chi torna al lavoro senza essersela goduta a pieno. Per un lungo anno, difatti, si lavora in attesa delle meritate ferie e si progettano le vacanze, ma può capitare che queste non vadano nel modo sperato.
Tra voli cancellati, imprevisti metereologici e servizi promessi che poi non sussistono nella realtà, per molti una vacanza da sogno può trasformarsi in un incubo. I tour operator vendono pacchetti di viaggio "all-inclusive", magari per mete lontane, invogliando i turisti con paesaggi spettacolari e la prospettiva di rilassarsi su una spiaggia da cartolina. Tuttavia, alle volte, capita che, giunti a destinazione, l'esperienza sia l'opposto di quella promessa. Ebbene, secondo la Corte di Cassazione, nel caso di vacanza rovinata, non solo si ha diritto al rimborso, ma altresì al risarcimento dei danni biologici e morali.

In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza n. 5271/2023, si è pronunciata sulla vicenda di due turisti napoletani che, nell'agosto 2012, avevano acquistato un pacchetto all-inclusive per Cuba, viaggio poi rovinato in quanto, nella realtà, nulla corrispondeva a quanto garantito e venduto.
Non solo il volo era partito con più di tre ore di ritardo ma, giunti all'hotel, la coppia aveva riscontrato la presenza di lenzuola sporche e capelli nel lavandino della propria camera, nonché la presenza di bottiglie nella piscina dell'hotel. Anche il cibo risultava di pessima qualità.
Prove alla mano, i turisti avevano adito il Giudice di Pace per ottenere il risarcimento dei danni. Tale domanda era stata accolta, ma la decisione era stata ribaltata in secondo grado dal Tribunale di Napoli, che aveva ritenuto estinto il diritto della coppia per intervenuta prescrizione. Si è quindi arrivati dinanzi alla Corte di Cassazione, che ha dato ragione ai turisti e ha riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali.

Prima di esaminare cosa ha affermato la Suprema Corte, è bene sapere che per danno da vacanza rovinata si intende il pregiudizio arrecato al turista che non ha potuto godere del viaggio programmato, a causa dell'inadempimento dell'organizzatore.
In particolare, la vacanza è rovinata quando, a causa del predetto inadempimento non si sono realizzate le finalità, di svago e riposo, per le quali il viaggio è stato acquistato. Di conseguenza, il turista che, invece di rilassarsi, ha subito uno stress psicofisico, ha diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e al rimborso dei costi sostenuti, ma soprattutto al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 del Codice Civile, che prevede che tale danno vada risarcito nei casi previsti dalla legge.
Anche in virtù di una lettura costituzionalmente orientata di tale norma, per danno non patrimoniale si intende qualsiasi pregiudizio arrecato dalla violazione di un diritto della persona costituzionalmente garantito.

Tornando al danno da vacanza rovinata, si evidenzia che la disciplina in materia di contratti del turismo organizzato è contenuta nel D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del Turismo), emanato in attuazione della direttiva 2008/122/CE.
In particolare, ai sensi dell'art. 46 di tale decreto, nel caso in cui l'inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non sia di scarsa importanza, ai sensi dell'art.1455 del Codice Civile, "il viaggiatore può chiedere all'organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta."
Tale norma valorizza le finalità proprie di una vacanza che, come dicevamo, sono quelle di svago e riposo; difatti, prevede che l'ammontare del risarcimento sia correlato al tempo trascorso inutilmente e all'irripetibilità dell'occasione persa.
Secondo la legge, quindi, chi ha acquistato un pacchetto, nel caso di inadempimento del venditore o organizzatore, ha in primo luogo diritto alla risoluzione del contratto, con conseguente rimborso dei costi sostenuti, e ha altresì diritto a vedersi risarciti i danni subiti.
In particolare, ai sensi del secondo comma dell'art. 46 del d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, tale diritto al risarcimento "si prescrive in tre anni, ovvero nel più lungo periodo per il risarcimento del danno alla persona previsto dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto, a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza".

In materia è intervenuta la Corte di Cassazione, con la menzionata sentenza n. 5271/2023, che ha evidenziato come già da tempo la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto, in tema, la risarcibilità del danno non patrimoniale, individuandone il fondamento "non nella generale previsione dell'art. 2 Cost., ma proprio nella cosiddetta vacanza rovinata (come legislativamente disciplinata)". Come affermato dalla Suprema Corte, difatti, la risarcibilità di tale danno è prevista dalla legge, oltre che costantemente predicata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea.
In particolare, la Cassazione ha evidenziato che la Corte di Giustizia, già con la sentenza 12 marzo 2002, n. 168, pronunciandosi in via pregiudiziale sull'interpretazione dell'art. 5 della direttiva n. 90/314/CEE, ha affermato che il suddetto articolo "deve essere interpretato nel senso che in linea di principio il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio tutto compreso", in quanto nel settore dei viaggi turistici si segnalano spesso "danni diversi da quelli corporali".

Per tali motivi, la Corte di Cassazione ha ritenuto errata la sentenza del Tribunale di Napoli laddove affermava che "il termine danno alla persona deve, evidentemente, essere riferito ai soli danni fisici e non anche a quelli morali sia perché è tale l'accezione tecnica del termine e sia perché, altrimenti, la distinzione non avrebbe senso. In tema di cd. vacanza rovinata, infatti, è chiaro che si verte sempre di danni cd. morali in quanto quelli patrimoniali sono risarcibili a prescindere e già oggetto di normative speciali". Difatti, secondo la Suprema Corte, tra i "danni alla persona", di cui anche all'art. 43 del d.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, che prevede, al comma 8, che "il diritto al risarcimento dei danni alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto", sono compresi quelli di carattere non patrimoniale, di cui all'art.2059 del Codice Civile, come categoria ampia ed unitaria concernente la lesione di interessi inerenti la persona.

Alla luce di ciò, nel caso in cui le vostre vacanze dovessero essere rovinate a causa dell'inadempimento del venditore o dell'organizzatore, oltre ad aver diritto alla risoluzione del contratto, con conseguente rimborso di quanto speso, potrete agire anche per il risarcimento dei danni, compresi i danni non patrimoniali, alla luce di quanto affermato dalla Suprema Corte.


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