(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)
543 Ho stabilito (articolo 624) che nel mutuo commerciale sono sempre dovuti interessi, in base alla nota regola generale circa l'onerosità dei rapporti commerciali.
Ho poi soppresso nello stesso articolo 624 (articolo 632 del progetto del 1936) la disposizione relativa alla irripetibilità degli interessi pagati senza essere dovuti e della loro non imputabilità al capitale: questa regola è stata richiamata nella parte generale delle obbligazioni (articolo 16).
Per le stesse ragioni non ho riprodotto l'articolo 633 del progetto del 1936 relativo alla misura degli interessi (articolo 15 del presente schema) e l' articolo 635 concernente la presunzione del pagamento degli interessi per il fatto del pagamento del capitale (articolo 95 del citato schema).
544 Nell'articolo 626, completando il principio dell' articolo 622, ho previsto la risoluzione del contratto di mutuo per il mancato pagamento degli interessi.
Qui ho potuto parlare di risoluzione dato il carattere corrispettivo del rapporto: e per quanto, in vista del contenuto dell'articolo 253 e della giustificazione che ne ho fatto, la norma non sarebbe stata necessaria, tuttavia mi è sembrato opportuno di prevederla, ad evitare dubbi di interpretazione.