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In ritardo con il pagamento delle rate del mutuo, ecco tutte le possibili soluzioni: non sottovalutare i rischi

In ritardo con il pagamento delle rate del mutuo, ecco tutte le possibili soluzioni: non sottovalutare i rischi
Le conseguenze del ritardo nel pagamento delle rate del mutuo e i diversi strumenti di tutela previsti a favore del mutuatario
Può accadere di essere in ritardo o non riuscire a pagare la rata del mutuo. Le cause che possono condurre a tale situazione sono le più disparate: spese improvvise, necessità mediche e cambi di lavoro possono indurre cambiamenti nell’assetto economico familiare tali da rendere insostenibile il corretto e tempestivo pagamento (anche) della rata del mutuo.

Le maggiori difficoltà sono state registrate soprattutto da chi ha un mutuo a tasso variabile: l’aumento dell’inflazione e la decisione della Bce di aumentare i tassi d’interesse hanno condotto ad un cospicuo rialzo della quota mensile del mutuo.

Generalmente, infatti, i contratti di mutuo (art. 1813 c.c.) si differenziano in due categorie a seconda del tasso d’interesse applicato: a tasso fisso e a tasso variabile, a seconda che il tasso d’interesse rimanga costante per tutta la durata del rapporto o venga ricalcolato periodicamente.

Il mancato pagamento di una o più rate del mutuo (indicate dal c.d. “piano di ammortamento”), tuttavia, può generare pericolosi effetti a catena.
In caso di ritardo nei pagamenti, infatti, la Banca può adottare diversi provvedimenti (a seconda anche della casistica e dell’entità del ritardo accumulato), quali:
  • applicazione di un tasso di mora, che comporta la maggiorazione del tasso d’interesse già pattuito nel contratto di mutuo, aumentandolo tra il 2 e il 4% per ogni rata non pagata;
  • iscrizione del nominativo del debitore non pagante al SIC (Sistema di Informazioni Creditizie) gestito dal CRIF (Centrale Rischi di Intermediazione Finanziari), in cui sono raccolti i dati sui finanziamenti erogati a cittadini e imprese. Essere inseriti all’interno del SIC comporta una reale difficoltà ad ottenere ulteriori finanziamenti da Banche e Finanziarie, anche laddove si trattasse di cifre esigue;
  • risoluzione del contratto di mutuo (e decadenza del beneficio del termine – art. 1186 c.c.) che comporta l’obbligo di restituire per l’intero il debito residuo in un’unica soluzione;
  • pignoramento dell’immobile su cui grava l’ipoteca, laddove il mutuatario non abbia pagato 18 rate mensili (7 per i mutui aperti prima del 2016).

Allora, quali iniziative intraprendere nel caso in cui non si riesca più a far fronte con regolarità al pagamento della rata del mutuo?

Il mutuatario ha diverse possibilità. Ai primi segnali di difficoltà il titolare del mutuo può rivolgersi alla propria Banca per valutare le possibili soluzioni, come:
  1. la modifica delle condizioni del mutuo (o rinegoziazione del mutuo) attraverso: (i) l’estensione della durata del contratto; (ii) la modifica della tipologia di credito (ad esempio prevedendo il rimborso – solo per un determinato arco temporale – della sola quota degli interessi e non anche del capitale); (iii) il differimento totale o parziale del pagamento delle rate; (iv) la rinegoziazione del tasso d’interesse;
  2. il rifinanziamento totale o parziale del credito.
Tali misure vengono prese in accordo tra il Cliente e la Banca e normalmente non comportano alcun costo aggiuntivo a carico del mutuatario.

Una differente soluzione potrebbe essere rappresentata dalla surroga del mutuo (introdotta con il c.d. Decreto Bersani). La surroga permette di trasferire il proprio mutuo dalla Banca che lo ha erogato ad altro Istituto di credito che offre migliori condizioni contrattuali.

La surroga consente – tra l’altro – di modificare la tipologia del tasso d’interesse applicato al mutuo (passando da variabile a fisso o viceversa), la durata del contratto e le altre condizioni (e spese) accessorie del mutuo.

Fatte le opportune e necessarie verifiche, la procedura per ottenere la surroga del mutuo è piuttosto semplice: è sufficiente inviare una richiesta di trasferimento indirizzata sia alla Banca che subentra che alla “vecchia” Banca (che sarà tenuta ad accettare il trasferimento e concedere il passaggio entro 30 giorni per non incorrere in penali).
L’intera procedura è sostanzialmente gratuita per il Cliente, salvo il pagamento della tassa ipotecaria pari a 35 euro.

Ulteriori e nuovi strumenti sono stati introdotti con il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019), come la rimodulazione del mutuo (previsto per i mutui erogati sull’abitazione principale), che permette di rivolgersi al Tribunale per essere autorizzati al pagamento (anche dilazionato) delle rate già scadute e riprendere normalmente il pagamento delle rate a scadere, senza che la Banca possa opporsi.

Se la situazione dovesse diventare più grave (sovraindebitamento), il Codice della Crisi prevede ulteriori procedure, come la ristrutturazione del debito o la liquidazione del patrimonio.
In questi casi bisognerà rivolgersi al c.d. “Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento” (OCC), che può illustrare le procedure e aiutare i debitori. La lista degli Organismi a cui ci si può rivolgere è consultabile sul sito del Ministero della Giustizia.


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