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Articolo 178 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Nullità di ordine generale

Dispositivo dell'art. 178 Codice di procedura penale

1. È sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni concernenti:

  1. a) le condizioni di capacità del giudice [33] e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario(1);
  2. b) l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e la sua partecipazione al procedimento;
  3. c) l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private nonché la citazione in giudizio della persona offesa dal reato e del querelante(2).

Note

(1) Il riferimento è alla mancanza di requisiti occorrenti per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali, non quindi al difetto presente in capo al giudice e relativo alle condizioni specifiche per l'esercizio di tali funzioni in un determinato procedimento (ad es. le disposizioni tabellari sulla ripartizione interna degli affari giurisdizionali).
(2) L'espressione "imputato" è comprensiva della persona sottoposta alle indagini ex art. 61, primo comma.

Ratio Legis

La previsione di nullità di ordine generale si ispira a ragioni di economia normativa, nonchè al tentativo di colmare eventuali dimenticanze che, a fronte del sistema chiuso delle nullità, finirebbero per essere considerate solo mere irregolarità.

Spiegazione dell'art. 178 Codice di procedura penale

Il principio di tassatività previsto dall'articolo 177 implica che al giudice non è consentito ricorrere all'interpretazione analogica in tema di nullità, e quindi non vi è alcuno spazio per altre fattispecie di invalidità. Con il principio di tassatività non contrasta tuttavia l'esistenza di nullità ricavabili da una serie di fattispecie disciplinate altrove. Tale metodologia normativa si ispira non solamente a principi di economia normativa, ma anche ala volontà del legislatore di colmare inevitabili lacune normative che, nell'ambito del sistema delle nullità, determinerebbero l'inquadramento del vizio tra le mere irregolarità.

Il medesimo principio è seguito dalla norma in commento, in cui vi sono una serie di disposizioni che riguardano il giudice, il pubblico ministero, l'imputato, le altre parti private, i loro difensori e rappresentanti e la citazione a giudizio della persona offesa e del querelante.

Alle nullità di ordine generale sono contrapposte le nullità speciali, in quanto previste da una precisa disposizione.

Tra le ipotesi elencate, solo la lettera a) e parte della lettera b) sono previste come nullità assolute, ovvero insanabili e dichiarate tali anche d'ufficio dal giudice, mentre le norme sulla partecipazione del pubblico ministero al procedimento e quelle sull'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato sono affette da nullità a regime intermedio (v. art. 180). L'intervento dell'imputato è garantito nei confronti delle nullità (assolute) che comportano l'omessa citazione dell'imputato.

Massime relative all'art. 178 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 18152/2017

L'omessa notifica alla parte civile dell'avviso di fissazione del giudizio di rinvio davanti alla Corte d'Appello, disposto a seguito di annullamento di una sentenza di assoluzione impugnata ai soli effetti civili, determina una nullità a regime intermedio, di cui all'art. 178, comma primo, cod. proc. pen. che, ove tempestivamente dedotta, comporta l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice di rinvio competente per valore in grado d'appello.

Cass. pen. n. 45387/2015

Nel procedimento di prevenzione, la mancata concessione del rinvio dell'udienza in presenza di una dichiarazione del difensore di adesione all'astensione dalle udienze legittimamente proclamata dall'organismo rappresentativo della categoria, effettuata o comunicata dal difensore medesimo nelle forme e nei termini previsti dall'art. 3 primo comma del vigente codice di autoregolamentazione, determina una nullità assoluta per violazione del diritto di difesa.

Cass. pen. n. 40688/2015

Nel procedimento di esecuzione, è affetto da nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena se l'avviso di udienza non contiene l'indicazione, sia pure in forma succinta, di tale oggetto del procedimento, per la necessità di assicurare il rispetto del principio del contraddittorio. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato il provvedimento impugnato nella parte in cui aveva disposto la revoca della sospensione condizionale della pena su richiesta formulata in udienza dal pubblico ministero nell'ambito di procedimento attivato dal condannato per l'applicazione della continuazione tra reati oggetto di più sentenze).

Cass. pen. n. 15814/2015

In tema di legittimo impedimento a comparire del difensore per concomitante impegno professionale, qualora la valutazione dell'istanza di rinvio sia effettuata all'udienza immediatamente successiva rispetto a quella della quale era chiesto il rinvio e detta istanza sia rigettata, non si determina un difetto di assistenza dell'imputato, di talché non è configurabile alcuna nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo, lett. c) e 179, comma primo, cod. proc. pen. (In motivazione la S.C. ha precisato che, se il giudice di merito ritenga, sia pure ex post, meritevole di accoglimento l'istanza medesima, dovrebbe dichiarare la nullità dell'attività istruttoria compiuta in assenza del difensore di fiducia e procedere alla rinnovazione degli atti).

Cass. pen. n. 3758/2015

Il divieto di concessione di benefici penitenziari (nella specie permesso premio) previsto dall'art. 58-quater, comma quarto, ord. pen. nei confronti dei condannati per i delitti di cui agli artt. 289-bis e 630 cod. pen., che non abbiano effettivamente espiato i due terzi della pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo, almeno ventisei anni, opera anche nei confronti dei soggetti che abbiano collaborato con la giustizia.

Cass. pen. n. 9669/2015

Non causa nullità l'errore nell'indicazione del giorno della comparizione contenuta nel decreto di giudizio immediato, se pienamente riconoscibile e inidoneo a ingenerare equivoco sulla data effettiva. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che fosse nullo il decreto nel quale come data di celebrazione dell'udienza era indicata quella corrispondente al giorno e mese effettivamente stabiliti ma riferiti all'anno precedente).

Cass. pen. n. 3881/2015

L'omessa notifica all'imputato, dichiarato contumace, dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado con l'estratto del provvedimento comporta la nullità, ex art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. del decreto di citazione per il giudizio di appello e della sentenza emessa all'esito del relativo giudizio.

Cass. pen. n. 53720/2014

In tema di impugnazioni relative a misure cautelari personali, il pubblico ministero può introdurre nuovi elementi probatori a carico, all'udienza di riesame, ma il tribunale, al fine di assicurare la piena applicazione del contraddittorio, deve assegnare all'indagato un congruo termine a difesa, in difetto del quale si configura un'ipotesi di nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all'assistenza del medesimo.

Cass. pen. n. 29677/2014

Qualora il decreto che dispone il giudizio destinato all'imputato venga per errore notificato presso lo studio del difensore di fiducia invece che al domicilio validamente eletto, sussiste una nullità non assoluta, ma a regime intermedio, come tale deducibile a pena di decadenza nei termini previsti dall'art. 491 c.p.p., in quanto l'atto deve ritenersi comunque giunto a conoscenza dell'interessato (Fattispecie nella quale, pur essendo intervenuta la revoca dell'elezione di domicilio, il difensore di fiducia, la cui nomina non era stata del pari revocata, non aveva formulato alcuna osservazione sulla regolarità della notificazione del decreto che dispone il giudizio emesso dal g.u.p.).

Cass. pen. n. 25807/2014

L'acquisizione della relazione di consulenza tecnica di parte (nella specie, del pubblico ministero) in assenza della previa audizione del suo autore non ne comporta l'inutilizzabilità, ma integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, ex art. 178, comma primo, lett. c), c.p.p., soggetta ai limiti di deducibilità di cui all'art. 182 e alla sanatoria di cui all'art. 183, comma primo, lett. a), c.p.p.; ne deriva che, in tal caso, la parte presente al compimento di detta nullità deve dolersene immediatamente nelle forme prescritte, pena la decadenza dal potere di deducibilità e la conseguente sanatoria dovuta all'accettazione degli effetti dell'atto.

Cass. pen. n. 20336/2014

È viziata dalla nullità di ordine generale di cui all'art. 178, comma primo, lett. b), cod. proc. pen., l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che dichiara l'estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità senza procedere a fissare l'udienza prevista dall'art. 186, comma nono bis, cod. strada, in quanto tale omissione incide sulla partecipazione del P.M. al procedimento.

Cass. pen. n. 13085/2014

L'omessa valutazione di una memoria difensiva determina la nullità di ordine generale prevista dall'art. 178, comma primo, lett. c), c.p.p., in quanto impedisce all'imputato di intervenire concretamente nel processo ricostruttivo e valutativo effettuato dal giudice in ordine al fatto-reato, comportando la lesione dei diritti di intervento o assistenza difensiva dell'imputato stesso, oltre a configurare una violazione delle regole che presiedono alla motivazione delle decisioni giudiziarie, in relazione al necessario vaglio delibativo delle questioni devolute con l'atto di impugnazione.

Cass. pen. n. 9284/2014

Nel dibattimento di appello, lo svolgimento della relazione introduttiva prevista dall'art. 602 c.p.p., mediante invio alle parti tramite posta elettronica e contestuale messa a disposizione dei componenti del Collegio, anche se tale attività è compiuta prima della costituzione del rapporto processuale non determina alcuna nullità ai sensi dell'art. 178, lett. c), c.p.p..

Cass. pen. n. 7968/2014

L'omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia dell'imputato determina una nullità d'ordine generale insanabile, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio, non potendo l'imputato essere privato del diritto di affidare la propria difesa alla persona che riscuota la sua fiducia e che abbia avuto la possibilità di prepararsi adeguatamente nel termine stabilito per la comparizione.

Cass. pen. n. 4429/2014

Il diniego alla richiesta dell'imputato di accedere ai supporti magnetici di un'intercettazione non dà luogo alla nullità della richiesta di rinvio a giudizio, poiché detta sanzione - oltre a non essere espressamente comminata dall'articolo 416 cod. proc. pen. - non può derivare dalla previsione generale dell'art. 178, comma primo lett. c) cod. proc. pen., considerato che gli adempimenti relativi all'acquisizione delle conversazioni intercettate (art. 268 cod. proc. pen.) non costituiscono condizione né antecedente procedimentale necessario dell'esercizio dell'azione penale.

L'ordinanza con la quale il G.U.P. rigetti la richiesta difensiva di accedere ai supporti audiovisivi di una conversazione fra presenti, indicata fra gli elementi probatori a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio, è affetta da nullità assoluta, ex art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., per il pregiudizio arrecato al diritto di difesa dell'imputato a cui è sottratta la conoscenza di una prova a carico. Tale nullità è sanabile, ex art. 183, comma primo, lett. b), cod. proc. pen., con la richiesta di giudizio abbreviato e non è comunque più deducibile, per carenza di interesse, ex art. 182 cod. proc. pen., qualora nel corso del giudizio abbreviato il supporto sia acquisto e su di esso espletata perizia audiovisiva nel contraddittorio delle parti.

Cass. pen. n. 269/2014

L'omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, ma può influire sulla congruità e correttezza logico - giuridica della motivazione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive.

Cass. pen. n. 51740/2013

Non sussiste la nullità di cui all'art. 178, comma primo, lett. c) cod. proc. pen. qualora la formazione del fascicolo del dibattimento avvenga in assenza del contraddittorio delle parti, considerato che l'udienza di cui all'art. 431 cod. proc. pen. non comporta preclusioni di sorta e non pregiudica in alcun modo le esigenze della difesa, in quanto tutte le questioni in essa proponibili possono essere riproposte nella fase preliminare del dibattimento, ex art. 491 cod. proc. pen.

Cass. pen. n. 27738/2013

Non dà luogo ad alcune nullità la celebrazione del giudizio di rinvio davanti ad un collegio, in diversa composizione, della medesima sezione della corte d'appello che aveva emesso la decisione annullata.

Cass. pen. n. 18615/2013

Non sussiste alcuna violazione del principio di immutabilità del giudice qualora, successivamente al provvedimento di ammissione delle prove ma prima dell'inizio dell'istruttoria dibattimentale, muti l'organo giudica) Condizioni di capacità del giudice.ante, in assenza di obiezione o esplicita richiesta delle parti di rivisitazione dell'ordinanza ex art. 495 cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che il principio di immutabilità, funzionale al rispetto dei principi di oralità ed immediatezza, esige soltanto che a decidere sia lo stesso giudice che ha presieduto all'istruttoria).

Cass. pen. n. 11766/2012

Il provvedimento di revoca dell'indulto, che sia adottato d'ufficio dal giudice dell'esecuzione, è affetto da nullità assoluta, ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. b) cod. proc. pen., perché il procedimento di esecuzione, salvo che per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto, richiede l'impulso di parte.

Cass. pen. n. 8921/2012

È illegittimo il provvedimento del Tribunale del riesame che abbia confermato l'ordinanza cautelare utilizzando gli esiti delle operazioni di intercettazione, qualora la difesa non abbia previamente ottenuto la copia delle registrazioni tempestivamente richiesta ed autorizzata dal pubblico ministero a causa di ritardi imputabili alla segreteria di quest'ultimo.

Cass. pen. n. 6519/2012

L'omissione dell'informazione di garanzia prima dell'adozione del decreto di sequestro preventivo, ovvero la mancata indicazione degli elementi di essa nello stesso decreto, in caso di contestualità, in tanto comportano la nullità del provvedimento per violazione dell'art. 178, comma primo, lett. c), c.p.p., in quanto determinino la violazione del diritto di difesa per la mancata possibilità di partecipazione del difensore alle operazioni di esecuzione del sequestro.

Cass. pen. n. 2176/2012

La designazione, quale difensore di ufficio, di un difensore diverso da quello di turno secondo la tabella formata dal Consiglio dell'ordine forense d'intesa con il Presidente del Tribunale non configura una nullità sussumibile nella previsione dell'art. 178, comma primo, lett. c), c.p.p..

Cass. pen. n. 857/2012

La celebrazione dell'udienza prima dell'ora stabilita (nella specie dieci minuti) determina una nullità d'ordine generale per palese lesione dei diritti difensivi e di assistenza dell'imputato.

Cass. pen. n. 21416/2011

Il pubblico ministero, a cui viene richiesto dall'indagato l'interrogatorio a seguito dell'avviso di conclusione delle indagini, ha l'obbligo di procedervi a pena di nullità della richiesta di rinvio a giudizio, anche se è stato espletato un precedente interrogatorio a seguito di emissione di ordinanza cautelare.

Cass. pen. n. 20121/2011

L'omessa notifica all'imputato, già assente, del provvedimento, non richiesto, di anticipazione di un'udienza fissata per la trattazione del giudizio, con nuova emissione del decreto di citazione, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio.

Cass. pen. n. 17381/2011

L'accordo per l'applicazione di pena su richiesta delle parti, concluso con il P.M. dal sostituto processuale nominato dal difensore, al quale l'imputato abbia rilasciato procura speciale, è nullo in quanto i poteri che derivano da tale procura si caratterizzano "intuitu personae" e non possono essere compresi fra quelli esercitabili dal sostituto processuale del difensore a norma dell'art. 102 c.p.p..

Cass. pen. n. 20300/2010

L'ingiustificato rifiuto da parete del P.M. di consegnare al difensore la trasposizione su supporto informatico delle registrazioni poste a base della misura cautelare, non inficia l’attività di ricerca della prova ed il risultato probatorio, in sé considerati, ma determina - a causa della illegittima compressione del diritto di difesa - una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, lett. c), c.p.p., pertanto soggetta alla deducibilità ed alle sanatorie di cui agli artt. 180, 182 e 183 c.p.p.. Di conseguenza, qualora tale vizio sia stato ritualmente dedotto in sede di riesame (ed il Tribunale non abbia potuto acquisire d'ufficio il relativo supporto fonico entro il termine perentorio di cui all’art. 309, nono comma, c.p.p..), il giudice non può utilizzare le suddette registrazioni come prova. L’eventuale annullamento del provvedimento cautelare, per le ragioni testé indicate, non preclude al pubblico ministero la possibilità di reiterare la richiesta ed al G.I.P. di accoglierla la nuova richiesta, se corredata dal relativo supporto fonico. (Mass. redaz.)

Cass. pen. n. 14579/2010

Non è abnorme, e quindi non è ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, rilevata la mancata notificazione all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la restituzione degli atti al P.M. (Fattispecie in cui il P.M., a seguito di declaratoria di incompetenza del giudice di pace, aveva emesso il decreto penale di condanna, senza procedere alla previa notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p.).

Cass. pen. n. 10607/2010

Nel procedimento camerale l'omessa citazione del codifensore comporta una nullità a regime intermedio, la quale va eccepita prima della deliberazione della sentenza che definisce il grado, senza che rilevi la presenza o meno in udienza dell'imputato o del codifensore ritualmente citato. (Fattispecie relativa all'omessa notifica dell'avviso di udienza del giudizio d'appello ad uno dei codifensori dell'imputato).

Cass. pen. n. 8227/2010

Non è abnorme l'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento, investito della richiesta di giudizio immediato formulata con riferimento a reato per il quale l'azione penale doveva essere esercitata mediante citazione diretta a giudizio, ordini la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, in quanto dall'omissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari può derivare una lesione della facoltà di intervento dell'imputato rilevante a norma dell'art. 178, lett. c) c.p.p. (In motivazione la S.C. ha affermato che il giudice del dibattimento può sindacare i presupposti e le condizioni per l'ammissione del giudizio immediato qualora essi si risolvano in violazioni di norme procedimentali concernenti l'intervento, l'assistenza o la rappresentanza dell'imputato).

Cass. pen. n. 41261/2008

Non dà luogo alla nullità prevista dall'art. 178 lett. a) c.p.p. l'inosservanza delle norme riguardanti la sostituzione del giudice astenuto. (Nel caso di specie, relativo ad ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione di misura coercitiva, il G.U.P., rilevata la propria incompatibilità, aveva omesso di investire il presidente del tribunale a norma dell'art. 36, comma terzo, c.p.p., trasmettendo gli altri ad altro giudice).

Cass. pen. n. 39395/2008

La nullità, ex art. 178, comma primo, lett. c) - conseguente alla pronuncia dell'ordinanza con cui il giudice revochi, senza sentire la difesa, l'ammissione di testi indicati da quest'ultima e tempestivamente eccepita - può essere, in presenza di una già dichiarata prescrizione del reato, dedotta e rilevata anche in sede di legittimità, qualora la sentenza di merito contenga la pronuncia di statuizioni in favore della parte civile.

Cass. pen. n. 38138/2008

In tema di misure cautelari personali, l'ordinanza con cui il G.i.p. dispone la sostituzione della custodia cautelare in carcere con la meno grave misura degli arresti domiciliari senza acquisire il parere del P.M. previsto dall'art. 299, comma terzo bis, c.p.p., è nulla ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. b ), c.p.p., per violazione della disciplina concernente la partecipazione del P.M. al procedimento.

Cass. pen. n. 37463/2008

In tema di atti processuali, integra una nullità d'ordine generale per violazione del diritto di difesa (art. 178, comma primo, lett. c ) c.p.p. ) la totale assenza di documentazione degli atti dibattimentali di raccolta della prova. (Fattispecie nella quale il giudice aveva posto a fondamento della decisione prove dichiarative sprovviste di documentazione, sia per l'assenza di trascrizioni dovuta a malfunzionamento dell'apparecchio di fonoregistrazione, sia per la mancata redazione del verbale riassuntivo in violazione dell'art. 139, comma terzo, c.p.p. ).

Cass. pen. n. 33858/2008

Presupposto dell'adozione di misure cautelari, sia nella fase di indagini preliminari sia nelle ulteriori fasi del giudizio, è la richiesta del P.M., la cui mancanza integra l'ipotesi di nullità di ordine generale ex art. 178, comma primo, lett. b ), c.p.p., insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo ai sensi dell'art. 179 c.p.p.

Cass. pen. n. 10376/2008

In tema di impedimento del difensore dell'imputato, l'omessa valutazione dell'istanza di rinvio dell'udienza per motivi di salute determina il difetto di assistenza dell'imputato, con la conseguente nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo, lett. c) e 179, comma primo, c.p.p. (Fattispecie nella quale il difensore di fiducia ha delegato altro difensore al mero deposito di un'istanza di rinvio, senza attribuirgli altre facoltà ai sensi dell'art. 102 c.p.p.).

Cass. civ. n. 33748/2005

Le sentenze pronunciate in procedimenti penali diversi e non ancora divenute irrevocabili, legittimamente acquisite al fascicolo per il dibattimento nel contraddittorio fra le parti, possono essere utilizzate come prova limitatamente all'esistenza della decisione e alle vicende processuali in esse rappresentate, ma non ai fini della valutazione delle prove e della ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento in quei procedimenti. (Mass. redaz.).

Cass. pen. n. 27856/2005

Integra la nullità prevista dall'art. 178, comma 1 lett. a), c.p.p. il provvedimento di assegnazione degli affari o di sostituzione del giudice impedito, adottato in violazione di specifiche disposizioni delle leggi di ordinamento giudiziario attinenti alle condizioni di capacità del giudice, mentre, ai sensi dell'art. 33, comma 2, c.p.p., non dà luogo a nullità l'inosservanza delle disposizioni di natura amministrativa regolatrici della materia ordinamentale, quali quelle contenute nelle tabelle di organizzazione degli uffici, configurabile come mera irregolarità di rilievo disciplinare. (Nella specie, la Corte ha ritenuto non integrare nullità bensì mera irregolarità, eventualmente rilevante sotto il profilo amministrativo e disciplinare, il provvedimento del presidente della sezione Gip del tribunale, titolare del potere di assegnazione dell'affare, di assegnazione a sè medesimo di un procedimento cautelare in sostituzione del magistrato incaricato, motivato con riguardo sia all'impedimento personale di quest'ultimo che all'impossibilità di seguire nel periodo feriale l'ordinaria procedura sostitutiva prescritta tabellarmente). (Mass. redaz.).

Cass. pen. n. 11468/2004

Costituisce una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, lett. c) c.p.p. la illegittima esclusione della parte civile nel giudizio di appello, sul presupposto che tale parte non aveva autonomamente impugnato la sentenza di primo grado, atteso che la decisione nel giudizio di impugnazione sulla responsabilità penale si riflette sulla decisione relativa alla responsabilità civile anche in mancanza di impugnazione del capo concernente l'azione civile.

Cass. pen. n. 20271/2003

La polizia giudiziaria, quando agisca di propria iniziativa e non su delega del P.M., prima di procedere al sequestro, ex art. 354 c.p.p., deve avvisare l'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia (ex art. 114 att. c.p.p.), in quanto anche il sequestro — come le ispezioni e le perquisizioni — rientra nella categoria degli atti per i quali è previsto l'avviso all'indagato della facoltà di nominare un difensore ad inizio di operazioni; la violazione di tale obbligo determina una nullità a regime intermedio, la quale, essendo pertinente alla fase delle indagini preliminari, è sanata se non eccepita tempestivamente entro il giudizio di primo grado.

Cass. pen. n. 19691/2003

Nel caso di nullità non assolute attinenti al diritto di difesa dell'imputato, la deducibilità della relativa eccezione è soggetta alla preclusione di cui all'art. 182, comma 2, prima parte, c.p.p., alla sola condizione, necessaria e sufficiente, che l'imputato sia presente ed assistito da un difensore, ancorché nominato d'ufficio in sostituzione di quello di fiducia, non comparso. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto operante la suddetta preclusione in un caso in cui, essendo mancato l'avviso dell'udienza d'appello ad uno dei due difensori di fiducia e non essendo comparso l'altro, ritualmente avvisato, l'imputato, presente, era stato assistito da un difensore designato ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p.).

Cass. pen. n. 13981/2003

Il giudice, qualora debba provvedere, anche d'ufficio, in ordine alla revoca o alla sostituzione della misura coercitiva, ha l'obbligo di rivolgere al pubblico ministero richiesta di parere, il cui inadempimento comporta la nullità prevista dall'art. 178 lett. b) c.p.p. per inosservanza delle disposizioni concernenti la partecipazione del pubblico ministero al procedimento. (Nell'enunciare tale principio, la Corte ha chiarito che l'avviso della data dell'interrogatorio spedito al P.M. non sostituisce la richiesta di parere in ordine alla modifica o revoca della misura e che l'uso dell'avverbio “immediatamente” nell'art. 299, comma 1, c.p.p. sottolinea l'esigenza di celere definizione della procedura, ma non implica la possibilità di una revoca o sostituzione della misura ex officio).

Cass. pen. n. 1801/2003

In tema di archiviazione, l'omessa fissazione da parte del Gip dell'udienza camerale di cui all'art. 410 c.p.p. e la mancata motivazione in ordine all'opposizione proposta dalla persona offesa dal reato avverso la relativa richiesta formulata dal P.M. costituiscono violazione sostanziale del diritto della persona offesa al contraddittorio (art. 178 lett. c, c.p.p.) deducibile in Cassazione.

Cass. pen. n. 1589/2002

In tema di capacità del giudice, non dà luogo alla nullità prevista dall'art. 178 lett. a) c.p.p. l'inosservanza delle norme riguardanti la procedura per la sostituzione del giudice astenuto, atteso che l'art. 33 comma secondo c.p.p. stabilisce che non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni sull'assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici. (Principio affermato con riguardo alla decisione di designazione del nuovo giudice adottata dal presidente di sezione anziché dal presidente del tribunale).

Cass. pen. n. 30190/2002

Non è configurabile la nullità di cui all'art. 178, comma primo, lett. b) c.p.p., concernente l'inosservanza dell'iniziativa del P.M. nell'esercizio dell'azione penale e la sua partecipazione al procedimento, nell'ipotesi di conferimento, in assenza dei presupposti che lo consentono, da parte del procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello a un magistrato della procura della Repubblica, della delega all'esercizio delle funzioni di pubblico ministero nel giudizio di appello.

Cass. pen. n. 28867/2002

Nei giudizi d'appello che si svolgono in camera di consiglio secondo il disposto dell'art. 599 c.p.p., compresi quelli relativi alle impugnazioni delle sentenze pronunciate in primo grado nei giudizi abbreviati, l'imputato ristretto nella libertà ha diritto di comparire personalmente e, quando abbia tempestivamente manifestato la propria volontà in tal senso, la mancata traduzione rileva quale legittimo impedimento anche se si tratti di persona detenuta o internata in un diverso distretto di corte d'appello, conseguendo altrimenti dalla violazione del contraddittorio una nullità riconducibile alla lett. c) dell'art. 178 c.p.p. (In motivazione la Corte ha ritenuto che la disposizione contenuta nel comma 2 dell'art. 599 c.p.p. debba prevalere su quella generale contenuta nel comma 4 dell'art. 127 stesso codice, anche in considerazione del contesto processuale riguardante la colpevolezza dell'imputato).

Cass. pen. n. 21561/2002

Nel giudizio di appello in camera di consiglio, l'udienza deve essere rinviata quando vi è un legittimo impedimento dell'imputato che, sottoposto alla misura dell'obbligo di soggiorno in un comune diverso da quello del luogo di svolgimento del giudizio, abbia manifestato la volontà di comparire e non abbia ottenuto autorizzazione dal giudice competente. Ne consegue che la sentenza pronunciata all'esito dell'udienza — celebrata nonostante l'impedimento dell'imputato a comparire — è viziata dalla nullità prevista dall'art. 178 lett. c) c.p.p., a regime intermedio ex art. 180 dello stesso codice.

Cass. pen. n. 8392/2002

La mancata acquisizione del parere del pubblico ministero in ordine alla istanza di revoca della misura cautelare, richiesto dall'art. 299 comma 3 bis c.p.p., non determina la nullità del provvedimento ex art. 178 lettera b) dello stesso codice, a condizione che il rappresentante della pubblica accusa sia stato messo in condizione di esprimere le proprie conclusioni, ancorché in concreto non lo abbia fatto. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la nullità del provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca della misura cautelare proposta, in pubblica udienza, alla presenza del P.M., il quale si era poi spontaneamente allontanato prima di concludere).

Cass. pen. n. 5990/2002

Integra una nullità a regime intermedio, ad una lettura correlata degli artt. 178, lett. c) e 179 c.p.p., la nomina quale difensore d'ufficio, effettuata nel decreto di citazione a giudizio, di un avvocato cancellato dall'Albo professionale che non sia comparso nel dibattimento, atteso che tale ipotesi va parificata a quella di mancato avviso e non alla diversa ipotesi, che darebbe luogo a nullità assoluta, di assenza del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza.

Cass. pen. n. 4526/2002

La nullità della richiesta di rinvio a giudizio (e quella, derivata, del decreto che la dispone) conseguente al mancato invito all'imputato a presentarsi per rendere interrogatorio (art. 416 c.p.p. nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 17, comma 3, della legge 16 dicembre 1999, n. 479) sussiste anche nella ipotesi in cui lo stesso imputato sia stato sottoposto in precedenza a interrogatorio di garanzia ai sensi dell'art. 294 c.p.p. a seguito di emissione di ordinanza applicativa di misura cautelare essendo in ogni caso necessario che l'indagato non venga a trovarsi dinanzi al giudice dell'udienza preliminare senza essere messo in condizione di conoscere i fatti dai quali dovrà difendersi; detta nullità deve essere qualificata a regime intermedio ai sensi degli artt. 178, lett. c) e 180 c.p.p., con la conseguenza che non può più essere rilevata o dedotta dopo la deliberazione della sentenza di primo grado. (Nell'affermare tale principio la Corte ha inoltre evidenziato che in sede di richiesta di rinvio a giudizio l'imputato aveva ricevuto per la prima volta contestazione di una ipotesi di reato non oggetto dell'interrogatorio di garanzia, così che il mancato invito a presentarsi aveva comportato un'effettiva lesione del diritto di difesa).

Cass. pen. n. 427/2002

In tema di udienza preliminare, il mancato rispetto del termine di dieci giorni entro il quale deve essere notificato il relativo avviso integra nullità a regime intermedio che, se dedotta, non comporta l'obbligo, per il giudice, di fissare una nuova udienza con la concessione dell'intero termine, potendo essere quest'ultimo integrato mediante rinvio dell'udienza di tanti giorni quanti sono necessari ad assicurarne il rispetto, giacché è sufficiente che l'imputato abbia a disposizione, per l'esercizio dell'attività difensiva, un periodo di tempo che, computato dalla data del primo avviso, risulti complessivamente corrispondente a quello prescritto.

Cass. pen. n. 45915/2001

La designazione quale difensore di ufficio di un legale diverso da quelli di turno secondo la tabella formata dal Consiglio dell'ordine forenze d'intesa con il presidente del tribunale, ai sensi dell'art. 29 D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271, non implica nullità riconducibile all'art. 178 lett. C) c.p.p., poiché la prescrizione della nomina nell'ambito e secondo l'ordine della tabella mira alla miglior reperibilità dei difensori ed alla razionale distribuzione degli incarichi, ma non incide sull'assistenza tecnica a cura di un difensore di ufficio assicurata dalla legge all'interessato. (Fattispecie antecedente alle modifiche apportate dall'art. 97 c.p.p. ed all'art. 29 D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271 mediante la legge 6 marzo 2001, n. 60).

Cass. pen. n. 45551/2001

Il mancato invio a mezzo posta dell'avviso del risultato delle analisi effettuate, su campioni di sostanze alimentari, dalla competente autorità sanitaria cui è demandato il controllo ex art. 1 della legge 30 aprile 1962 n. 283 non costituisce violazione del diritto di difesa (con conseguente esclusione dell'ipotesi di nullità ex art. 178 lett. c, c.p.p.), atteso che la comunicazione del risultato delle analisi rileva solo ai fini della decorrenza del termine per la presentazione dell'istanza di revisione, termine che in mancanza di tale invio decorrerà da un atto successivo che abbia valore equipollente.

Cass. pen. n. 38464/2001

La dichiarazone di contumacia dell'imputato è viziata da nullità assoluta, ai sensi dell'art. 178, lett. c) c.p.p., con nullità di tutti gli atti successivi, se il giudice, ritenuto legittimo l'impedimento del difensore a comparire, anziché provvedere a norma dell'art. 486, comma 3, c.p.p. e sospendere o rinviare anche d'ufficio il dibattimento, fissare con ordinanza una nuova udienza e disporne la notificazione all'imputato non comparso, abbia, invece, nominato un difensore d'ufficio e dichiarato la contumacia dell'imputato, in assenza del difensore di fiducia.

Cass. pen. n. 37876/2001

Il principio per il quale in caso di assistenza dell'indagato da parte di due difensori l'avviso della data di udienza fissata per la discussione dell'istanza di riesame va data ad entrambi, anche quando l'istanza sia stata presentata da uno solo di essi, opera anche nella materia delle misure cautelari reali, con la conseguenza che l'omissione di siffatto adempimento determina una nullità a regime intermedio

Cass. pen. n. 30420/2001

L'assenza solo temporanea del difensore dell'imputato durante l'udienza preliminare, alla quale abbia comunque partecipato svolgendo il proprio intervento decisivo, è causa di una nullità di ordine generale, a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178 lett. C) c.p.p. con le conseguenti limitazioni, in ordine all'eccepibilità ed alla rilevabilità della relativa nullità, previste dall'art. 180 c.p.p. (In motivazione la Corte ha precisato che l'assenza temporanea del difensore non può essere causa di nullità assoluta in quanto incide soltanto sulla pienezza «dell'assistenza» dell'imputato presente o della «rappresentanza» di quello assente).

Cass. pen. n. 24810/2001

Nella ipotesi di annullamento per vizi formali di un'ordinanza cautelare da parte del tribunale del riesame, rispetto all'adozione del nuovo provvedimento de liberate non sussiste per il giudice delle indagini preliminari che ha emesso il provvedimento annullato alcuna delle incompatibilità previste dall'art. 34 c.p.p. (così come risultante dalle plurime decisioni assunte dalla Corte costituzionale). Ne consegue che per l'ordinanza cautelare emessa nuovamente dal giudice delle indagini preliminari non può ravvisarsi alcuna delle ipotesi di nullità disciplinate dagli artt. 178 e 179 c.p.p., mentre può sussistere motivo di ricusazione del giudice, che deve essere fatto valere nei termini e nelle forme previsti dall'art. 38 c.p.p.

Cass. pen. n. 24617/2001

È abnorme, in quanto determina la stasi del processo, il provvedimento con il quale il tribunale dichiara la nullità del decreto di giudizio immediato, con contestuale restituzione degli atti al P.M., per l'avvenuta trasmissione della relativa richiesta oltre il termine di novanta giorni previsto dall'art. 454 c.p.p., giacché tale termine non è previsto a pena di decadenza.

Cass. pen. n. 23594/2001

Non è configurabile la nullità di cui all'art. 178 lett. b) c.p.p. nel caso in cui il pubblico ministero, che partecipa all'udienza camerale, non concluda su tutte le questioni, atteso che l'obbligo di partecipazione al procedimento non implica che il P.M. debba svolgere le sue conclusioni su tutte le questioni prospettate in relazione alle possibili statuizioni del giudice.

Cass. pen. n. 18130/2001

In tema di rinvio in prosecuzione del processo ad altra udienza, l'omesso formale avviso all'imputato contumace della celebrazione della successiva udienza in altro edificio non è equiparabile all'omessa citazione e non integra nullità assoluta ed insanabile di cui all'art. 178 lett. c) c.p.p., giacché l'avviso orale del rinvio ex art. 477, comma 3, c.p.p., ha lo stesso effetto della citazione a comparire per la nuova udienza «per coloro che sono comparsi o debbono essere considerati presenti» e l'omesso formale avviso del trasferimento del luogo dell'udienza in altri locali costituisce un evento eccezionale e di tale notorietà che può essere portato a conoscenza dell'imputato e del suo difensore con altre modalità ed anche con avvisi pubblici. (Nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avevano rilevato che l'imputato ed il suo difensore fossero a conoscenza del trasferimento dei locali, tenuto conto della notorietà dell'esistenza dei nuovi locali e del fatto che comunque il trasferimento era stato pubblicizzato mediante avvisi).

Cass. pen. n. 8594/2001

In tema di impedimento dell'imputato a comparire, la disposizione prevista dal previgente art. 486, comma 3, c.p.p. (riprodotta nel vigente art. 420, comma 3 dello stesso codice) in virtù della quale il giudice deve sospendere o rinviare il dibattimento anche quando l'imputato non si presenti alle successive udienze ove l'assenza sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, è applicabile anche nel caso di imputato contumace, con la conseguenza che l'omessa valutazione del legittimo impedimento dedotto, concernendo l'intervento dell'imputato, rende configurabile una nullità di ordine generale a regime intermedio ex articoli 178 lett. c) e 180 c.p.p., deducibile con l'impugnazione.

Cass. pen. n. 11925/2000

Palese è la violazione del diritto di difesa e la nullità a termini dell'art. 178 lett. c) del codice di rito, del dibattimento e della successiva sentenza nel caso in cui il processo in sede d'appello è stato celebrato alle ore 10,40, contumace l'imputato ed assente il difensore, nonostante che quest'ultimo avesse richiesto ed ottenuto che, in considerazione dei suoi concomitanti e non prorogabili impegni professionali il processo fosse chiamato alle ore 12,30.

Cass. pen. n. 2420/2000

Qualora il decreto di inammissibilità della richiesta, previsto dall'art. 666, comma 2, c.p.p., nel procedimento di esecuzione, non sia stato preceduto dall'acquisizione del prescritto parere del pubblico ministero, quella che si configura è una nullità a regime «intermedio», riconducibile alle previsioni di cui all'art. 178, comma 1, lett. b), c.p.p. e non deducibile dalla parte privata ma soltanto dallo stesso pubblico ministero, per violazione del contraddittorio cartolare alla cui realizzazione è finalizzata l'audizione di detto organo.

Cass. pen. n. 5207/2000

Le nullità derivanti dall'omesso avviso all'imputato (ex art. 223 delle norme di coordinamento del c.p.p.) del procedimento di analisi di campioni (per le quali non sia prevista o possibile la revisione) rientra nella categoria delle nullità così dette di regime intermedio. Pur trattandosi, invero, di una nullità di ordine generale ricadente nella previsione di cui alla lett. c) dell'art. 178 c.p.p., attinente all'intervento dell'imputato (o del suo difensore), la stessa, tuttavia, non rientra tra quelle assolute, insanabili e rilevabili anche di ufficio in ogni stato e grado, di cui al successivo articolo 179, considerato che la mancanza dell'avviso dell'inizio del procedimento di analisi dell'indagato è cosa diversa dalla omessa violazione del principio del contraddittorio. (Fattispecie relativa a scarico idrico contenente percentuali elevate di concentrazione di azoto nitroso).

Cass. pen. n. 4074/2000

Nel caso di ufficio giudiziario diviso in più sezioni, l'indicazione della sezione innanzi alla quale si deve comparire è necessaria per individuare il luogo di comparizione, e l'omissione comporta la nullità dell'ordinanza di contumacia. Peraltro la nullità sarà generale ed assoluta, ai sensi dell'art. 178, lett. c), c.p.p. solo allorquando la mancata indicazione della sezione giudicante è tale, in rapporto alla situazione concreta, da provocare un'incertezza assoluta sul luogo di comparizione e da pregiudicare, in termini effettivi, il diritto di intervento dell'imputato.

Cass. pen. n. 5495/2000

Il mancato avviso al ricorrente della data di udienza camerale fissata per i provvedimenti di cui all'articolo 674 c.p.p., comporta la nullità assoluta ed insanabile ex art. 178 lett. c) c.p.p. per violazione del diritto di difesa. Ed invero, il giudice dell'esecuzione in tale procedimento deve osservare quanto stabilito in genere dall'articolo 666 c.p.p. ed in particolare dal terzo comma di detta norma che prescrive l'obbligo di comunicare o notificare alle parti e ai difensori l'avviso della data di udienza camerale fissata per la trattazione del ricorso.

Cass. pen. n. 3196/1999

Il giudice di appello, qualora ritenga di non potere accogliere l'accordo proposto dalle parti ex art. 599 c.p.p. non può pronunciare direttamente sentenza, decidendo la causa nel merito, con la conferma della decisione di primo grado, perché l'omissione dell'ordine di citazione a comparire per il dibattimento priva l'imputato appellante dell'esercizio del suo diritto di intervenire nel processo, facendosi assistere dal difensore, per discutere i motivi di appello e presentare conclusioni nel merito. Ciò dà luogo alla nullità di ordine generale prevista dall'art. 178 lett. c) c.p.p.

Cass. pen. n. 3212/1999

La disciplina della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale opera anche con riferimento al procedimento di sorveglianza, applicandosi non solo ai termini di comparizione, ma anche a quelli previsti dagli artt. 47, comma quarto, e 51 bis della legge n. 354 del 1975 (c.d. ordinamento penitenziario) per la decisione del tribunale di sorveglianza nei casi di sospensione provvisoria dell'esecuzione della pena o della misura alternativa. La violazione della disciplina in questione dà luogo a nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. c) c.p.p.

Cass. pen. n. 7594/1999

Nel caso in cui il nuovo difensore dell'imputato faccia richiesta di termini a difesa per prendere visione degli atti ed informarsi sui fatti, deve essergli assegnato un termine congruo e, di regola, non inferiore a tre giorni. Pertanto, mentre sussiste presunzione di congruità per un termine che sia non inferiore a quello sopra specificato, è ben possibile che, in processi semplici, tale termine sia inferiore e possa essere anche fissato in pochi minuti, senza che ciò determini compromissione del diritto di difesa ed integri la nullità di cui all'art. 178 lettera c) c.p.p.

Cass. pen. n. 2974/1999

La capacità del giudice deve sussistere all'atto della deliberazione del provvedimento giurisdizionale, nulla rilevando che essa venga meno successivamente, sì da risultare mancante all'atto in cui il provvedimento stesso, ancorché tardivamente, viene depositato in cancelleria. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stato escluso che fosse affetto da nullità ex art. 178, comma 1, lett. a, e 179 c.p.p. un provvedimento che figurava sottoscritto da un magistrato il quale, ancora in servizio al momento in cui aveva concorso alla deliberazione, era stato già collocato a riposo allorché era stato effettuato il deposito).

Cass. pen. n. 7439/1999

Il giudice per le indagini preliminari, una volta pronunciato il decreto che dispone il giudizio, perde la propria competenza funzionale in ordine ad atti che non siano quelli urgenti attinenti alla libertà personale dell'imputato. Ne consegue che ove detti atti siano comunque compiuti essi risultano affetti da nullità assoluta rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 178, comma 1, lett. A) e 179, comma 1, c.p.p. (Fattispecie in cui la S.C., in applicazione del principio di cui in massima, ha ritenuto l'incompetenza funzionale del giudice per le indagini preliminari in ordine al decreto con cui veniva disposta dallo stesso una perizia diretta a realizzare la trascrizione delle registrazioni magnetiche di intercettazioni telefoniche o ambientali).

Cass. pen. n. 9/1999

Nel procedimento di esecuzione avente ad oggetto la confiscabilità di un bene, l'amministrazione dello Stato è titolare di un interesse alla decisione dalla quale può derivarle, in modo diretto e immediato, un pregiudizio o un vantaggio giuridicamente apprezzabile; alla predetta amministrazione compete pertanto l'avviso dell'udienza in camera di consiglio fissata per la deliberazione dell'incidente, posto che il termine «parti» che figura nell'art. 666, comma 3, c.p.p., deve essere inteso in senso sostanziale e non in senso formale, e dunque riferito a tutti i soggetti titolari di posizioni giuridiche sulle quali la decisione è idonea ad esplicare diretta incidenza. Dall'omessa notificazione dell'avviso di udienza deriva una nullità generale a regime intermedio di cui all'art. 178, lett. c), c.p.p., come tale soggetta al regime di rilevabilità e deducibilità di cui agli artt. 180 e 182 c.p.p. (Nel caso di specie la Corte ha escluso, ai sensi dell'art. 182, comma 1, c.p.p., che la nullità derivante dall'omissione predetta potesse essere eccepita dal condannato i cui beni erano stati confiscati, in quanto soggetto privo di interesse all'osservanza della disposizione violata; ed ha ritenuto altresì, ai sensi dell'art. 180 c.p.p., che la rilevabilità d'ufficio nel giudizio di cassazione di tale invalidità dovesse considerarsi preclusa in quanto, inerendo essa ad attività preparatorie dell'udienza in camera di consiglio, avrebbe potuto essere rilevata dal giudice dell'esecuzione, indipendentemente dall'eccezione di parte, sino al momento della deliberazione).

Cass. pen. n. 1050/1999

Il sequestro preventivo disposto di urgenza dal P.M. o dalla polizia giudiziaria è provvedimento precario, destinato o ad essere implicitamente caducato ovvero ad essere sostituito dal decreto del giudice, il quale, tuttavia, non può agire motu proprio, dovendo sempre operare su richiesta del P.M. Ne consegue che un provvedimento adottato in assenza di tale richiesta dà luogo a nullità assoluta, insanabile e rilevabile, anche di ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, per violazione del principio posto dall'art. 178 lettera b) c.p.p. (Fattispecie nella quale il Gip aveva emesso decreto di sequestro preventivo, pur in assenza di esplicita istanza del P.M. che, in relazione a provvedimento ablativo, emesso di urgenza da personale del Corpo forestale dello Stato, si era limitato a chiedere la convalida dello stesso e non anche la emissione del decreto di sequestro preventivo. La Suprema corte, rilevando che la richiesta di convalida è diretta ad ottenere unicamente la convalida del provvedimento emesso in via di urgenza, ma che esso non contiene — nemmeno implicitamente — l'istanza di emissione da parte del giudice della misura cautelare reale, ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Riesame che aveva rigettato la richiesta dell'imputato, il quale aveva impugnato il provvedimento di convalida del sequestro).

Cass. pen. n. 683/1999

La nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa indicazione della persona offesa, rilevata dal pretore in sede dibattimentale, costituisce una nullità di ordine generale, ma non assoluta ed insanabile. Essa costituisce una nullità a regime intermedio, tale da non imporre la regressione del processo alla fase delle indagini preliminari, ma implica la rinnovazione della citazione con notifica alla persona offesa. Il provvedimento con il quale, accertata detta nullità, si restituiscono gli atti al P.M., va considerato abnorme, in quanto dispone la regressione del procedimento in un caso non previsto dal sistema processuale penale.

Cass. pen. n. 195/1999

L'omesso avviso all'imputato in stato di custodia cautelare della udienza per il riesame, celebrata in costanza di divieto per lo stesso imputato di comunicare con il proprio difensore, è affetta da nullità generale ai sensi dell'art. 178, lett. c), c.p.p. in quanto siffatta situazione comporta per l'imputato uno stato di legittimo impedimento che determina ai sensi dell'art. 309, comma 3 bis, c.p.p., il rinvio dell'udienza camerale. (Fattispecie in cui l'indagato, arrestato prima della celebrazione dell'udienza di riesame e sottoposto ad isolamento con conseguente divieto di comunicare con il proprio difensore, non venne informato della udienza né venne disposta la sua traduzione all'udienza stessa).

Cass. pen. n. 191/1999

In materia di riesame delle misure cautelari personali, qualora il provvedimento coercitivo venga impugnato dal solo indagato, l'avviso dell'udienza va notificato ad entrambi i difensori di fiducia cui l'indagato ha diritto; qualora, invece, il riesame sia richiesto dal difensore, avente personale diritto all'impugnativa, l'avviso dell'udienza in camera di consiglio va notificato (in caso di assistenza da parte di due difensori), solo a quello che abbia sottoscritto la richiesta, quale parte del procedimento. L'altro difensore, tuttavia, pur senza avere diritto all'avviso, può comparire, ed in tale caso la sua mancata audizione comporta una nullità ex art. 178 lett. c) c.p.p.

Cass. pen. n. 3202/1998

L'omessa notificazione dell'avviso all'indagato della data dell'udienza fissata dal tribunale del riesame, ai sensi dell'art. 309, comma ottavo, c.p.p., integra una nullità di ordine generale, a norma dell'art. 178, comma primo, lett. c), c.p.p., nullità che, ai sensi dell'art. 185 c.p.p., si estende all'ordinanza emessa dal tribunale, ma che non comporta la perdita di efficacia della misura coercitiva ai sensi dell'art. 309, comma decimo, c.p.p.

Cass. pen. n. 2554/1998

In materia cautelare è precluso al Gip di applicare una misura cautelare più grave di quella richiesta dal P.M. e, ove ciò si verifichi, si configura nullità assoluta ai sensi dell'art. 178 lett. b) c.p.p., riferita alla partecipazione del pubblico ministero ad una fase del procedimento in cui il Gip non ha plena cognitio ed interviene nei limiti devoluti dalle istanze di parte conformemente alla previsione generale dell'art. 328, primo comma, c.p.p. Il riconoscimento della possibilità di applicazione di una misura cautelare più grave contrasterebbe infatti con la natura accusatoria del nuovo processo penale, con la configurazione del giudice quale organo super partes, nonché con il principio del favor libertatis.

Cass. pen. n. 3500/1998

Il giudice militare astenuto, la cui dichiarazione sia stata già accolta, non può concorrere alla pronunzia del provvedimento declinatorio della competenza, con il quale, accertata l'impossibilità di sostituzione dello stesso, il procedimento è rimesso ad altro giudice, configurandosi, in tal caso, un vizio di capacità del giudice astenuto, derivante da sopravvenuta carenza di potestà giurisdizionale nel processo: la sanzione di inosservanza del divieto è quella della nullità di ordine generale e assoluta, insanabile e rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, del provvedimento di rimessione del procedimento, ai sensi degli artt. 178, lett. a) e 179, comma primo, c.p.p.

Cass. pen. n. 1481/1998

Nel procedimento di sorveglianza, quando la comunicazione della data dell'udienza sia stata eseguita senza il rispetto del termine di dieci giorni liberi previsto dall'art. 666, terzo comma c.p.p., richiamato dall'art. 678, deve ritenersi verificata una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, lett. c), in quanto il mancato rispetto del detto termine menoma l'apprestamento della difesa sia da parte dell'interessato che del suo difensore, la cui partecipazione all'udienza camerale è prevista come necessaria dal quarto comma dell'art. 666.

Cass. pen. n. 2106/1998

In tema di procedimento di sorveglianza, qualora l'avviso per la data dell'udienza sia stato dato senza il rispetto del termine di dieci giorni liberi previsto dall'art. 666, comma terzo, c.p.p., cui fa riferimento l'art. 678 stesso codice, deve ritenersi verificata una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, lett. c), c.p.p., in quanto il mancato rispetto di detto termine incide sul diritto della difesa sotto il profilo della sua menomazione in ordine all'apprestamento dei mezzi difensivi da parte dell'interessato.

Cass. pen. n. 4803/1998

Non è ravvisabile nullità, in relazione all'art. 178 c.p.p., allorquando, in sede di appello, l'udienza ha avuto uno svolgimento ed un esito pubblici sebbene il decreto propedeutico di citazione avesse fatto erroneamente riferimento all'udienza camerale. Trattasi di un errore del decreto di citazione, assimilabile ad un errore nella dichiarazione, che non investe il diritto di difesa che non risulta in nulla menomato.

Cass. pen. n. 5752/1998

L'omissione dell'informazione di garanzia prima dell'adozione del decreto di sequestro, ovvero la mancata indicazione degli elementi di essa nello stesso decreto in caso di contestualità, comporta la nullità del provvedimento per violazione dell'art. 178, lett. c), c.p.p., posto che dette omissioni impediscono l'intervento del difensore di fiducia o di ufficio alle operazioni di esecuzione del sequestro; nullità che si verifica anche quando il provvedimento rechi tutti gli elementi richiesti dall'art. 369 c.p.p. (qualificazione giuridica, data e luogo del fatto), ad eccezione dell'invito all'indagato ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia, giacché la relativa omissione determina la violazione del diritto di difesa per la mancata possibilità di partecipazione, conseguente a tale omissione, del difensore alle suddette operazioni. In tale ultima ipotesi, tuttavia, la mancanza dell'invito di cui all'art. 369 c.p.p. diviene irrilevante ai fini della validità dell'atto qualora il pubblico ministero ovvero l'ufficiale della polizia giudiziaria abbiano chiesto all'indagato presente, in adempimento dell'obbligo imposto dall'art. 365 c.p.p., se è assistito da un difensore di fiducia ovvero, in mancanza, ne abbiano designato uno d'ufficio: e ciò in quanto non potrebbe parlarsi di intempestività dell'interpello rispetto all'avviso di cui all'art. 369 c.p.p., considerato che l'interessato viene a conoscenza del decreto di sequestro (e della eventuale informazione di garanzia), quale tipico atto a sorpresa, solo al momento della sua esecuzione.

Cass. pen. n. 5386/1997

L'assenza del difensore di fiducia in dibattimento per altro impegno professionale in una diversa sede giudiziaria, specie se tempestivamente comunicato, impone al giudice del processo di cui si chiede il rinvio di effettuare sempre e comunque un bilanciamento tra l'interesse difensivo e l'interesse pubblico alla immediata trattazione del procedimento. L'omessa valutazione dell'istanza di rinvio rende configurabile in tal caso un'ipotesi di nullità assoluta ed insanabile del procedimento per violazione del diritto di difesa ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p., a nulla rilevando la presenza e l'assistenza di un difensore di ufficio. (Nella fattispecie il giudice del gravame aveva celebrato l'udienza — nominando un difensore di ufficio all'imputato e dichiarando la contumacia di quest'ultimo — senza prendere in considerazione l'istanza di rinvio del dibattimento presentata dal difensore di fiducia il quale aveva documentalmente dimostrato un concomitante impegno professionale per quella stessa data in altro giudizio presso il tribunale di una diversa città. La Suprema Corte, in applicazione del principio di cui in massima, ritenendo appunto configurabile un'ipotesi di nullità assoluta ed insanabile del procedimento per violazione del diritto di difesa ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p., in accoglimento del proposto ricorso ha annullato con rinvio l'impugnata sentenza).

Cass. pen. n. 4053/1997

Nell'ipotesi in cui la corte d'appello, rigettata la richiesta di pena concordata, non dia, neppure implicitamente, l'ordine di prosecuzione del dibattimento previsto dall'art. 602 c.p.p. e pronunci immediatamente il dispositivo, la sentenza è nulla per la violazione dei diritti della difesa e dell'accusa, in base agli artt. 178, lett. c), 180 e 470 c.p.p.

Cass. pen. n. 8/1997

È nullo per violazione di norma processuale concernente l'iniziativa del pubblico ministero (art. 178, lett. b, c.p.p.) il provvedimento con il quale il tribunale rifiuta di acquisire al fascicolo del dibattimento, ai sensi dell'art. 513, secondo comma, c.p.p., il verbale delle dichiarazioni rese da un soggetto imputato in un procedimento connesso (nella specie: concorrente minorenne) che si è avvalso della facoltà di non rispondere; ne consegue che il predetto vizio può essere denunciato anche con il ricorso immediato per cassazione ai sensi degli artt. 569 e 606, lett. c), c.p.p.

Cass. pen. n. 10851/1996

Atteso il principio secondo il quale l'ufficio del procuratore della Repubblica si incarna in tutti i suoi componenti, senza che occorra, verso i terzi, una delega formale del titolare, è da escludere che costituisca causa di nullità del dibattimento e della conseguente sentenza la mancanza di una formale designazione, da parte del procuratore della Repubblica, ai sensi dell'art. 70 dell'ordinamento giudiziario, del magistrato del pubblico ministero che ha partecipato all'udienza dibattimentale.

Cass. pen. n. 3900/1996

L'eventuale nullità dell'interrogatorio per mancato avviso al difensore non costituisce vizio genetico dell'ordinanza di custodia cautelare rimovibile con il rimedio del riesame, ma può condizionare, invece, l'efficacia della misura ai sensi dell'art. 302, comma 1, c.p.p. Pertanto, ogni questione relativa alla validità dell'interrogatorio va proposta dinanzi al giudice per le indagini preliminari e, in caso di rigetto, dinanzi al tribunale in sede di appello ai sensi dell'art. 310 stesso codice, al fine, comunque, di ottenere la remissione in libertà dell'indagato per fatti sopravvenuti, ma non l'annullamento dell'ordinanza di custodia cautelare.

Cass. pen. n. 2901/1996

La disposizione secondo la quale il militare componente il tribunale militare deve necessariamente rivestire la qualità di ufficiale e deve avere grado pari a quello dell'imputato concerne i soli procedimenti in cui anche l'imputato sia ufficiale, palesandosi in tal caso la necessità che il giudice militare non abbia rango inferiore — per ovvi motivi, anche di convenienza psicologica — a quello del collega soggetto al suo giudizio. Ma analogo criterio non è invocabile nel procedimento a carico di militare non avente qualità e grado di ufficiale, posto che, in tale ipotesi, non è possibile concepire una parità di grado tra giudice militare, ufficiale e giudicabile, e la diseguaglianza gerarchica è in re ipsa, sicché, una volta rispettata l'inderogabile condizione che il giudice abbia grado di ufficiale, non è rilevante stabilire quantitativamente l'entità della diseguaglianza gerarchica, e nulla impone che detto giudice sia sottotenente (il grado più vicino alla categoria inferiore), anziché ufficiale di grado superiore. (Fattispecie nella quale si era lamentato che, nel giudizio contro imputato avente la qualità di militare di leva, il militare componente del tribunale rivestiva il grado di tenente colonnello ed era stato estratto a sorte non tra i soli ufficiali inferiori in servizio nella circoscrizione del detto tribunale, ma tra tutti gli ufficiali. La S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha rigettato il ricorso).

Cass. pen. n. 6916/1996

Nessuna nullità della sentenza è configurabile nel rifiuto del pubblico ministero, presente in udienza, di concludere nel merito; non rileva sul punto, infatti, il disposto di cui all'art. 178, lett. b) c.p.p., che sanziona con la nullità la violazione delle disposizioni concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e la sua «partecipazione al procedimento»: l'obbligo di partecipazione al procedimento, invero, non implica che il pubblico ministero debba svolgere le sue conclusioni, orali o scritte, su tutte le questioni che si possono prospettare in relazione alle possibili statuizioni del giudice. (Nella specie il pubblico ministero, pur invitato nel giudizio d'appello a presentare le sue richieste anche nel merito, aveva ritenuto di non concludere in ordine ai temi principali dell'impugnazione e si era limitato a rinnovare il proprio assenso alla proposta di patteggiamento formulata dall'imputato ai sensi dell'art. 599 c.p.p., non accolta dal giudice).

Cass. pen. n. 5976/1996

Per analogia con quanto disposto dall'art. 33 comma 2 c.p.p., in ordine alle condizioni di capacità del giudice — alla cui stregua non devono considerarsi ad esse attinenti le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sull'assegnazione dei processi a sezioni, giudici e collegi — egualmente deve ritenersi estranea alla materia della capacità o legittimazione del pubblico ministero, e quindi non riconducibile nell'ambito della nullità di cui all'art. 178, lett. b) c.p.p., la violazione di disposizioni relative alla individuazione concreta del rappresentante della pubblica accusa nel procedimento, una volta che chi svolga tali funzioni sia comunque in generale un soggetto investito delle relative attribuzioni e che sia garantita la partecipazione di detto organo al procedimento medesimo. (Nella fattispecie il P.M. aveva proposto ricorso per cassazione avverso sentenza pronunciata dal Gip presso il tribunale — nonché avverso le ordinanze emesse nel corso della relativa udienza preliminare — deducendo l'irritualità, con conseguente nullità, della delega, conferita ad un magistrato appartenente alla Procura della Repubblica di quel tribunale da parte del procuratore generale che aveva a suo tempo esercitato il potere di avocazione. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso enunciando il principio di cui in massima).

Cass. pen. n. 2049/1996

In tema di composizione dei collegi giudicanti nell'ambito della giurisdizione militare, il criterio al quale si è ispirato il legislatore è quello di impedire che l'imputato abbia un grado superiore a quello del giudice, prescrivendo che, nei tribunali, il giudice abbia il medesimo grado dell'imputato, quando questi è un ufficiale e, nelle corti di appello, il giudice abbia il medesimo grado dell'imputato, quando questi è un ufficiale di grado pari o superiore a tenente colonnello. Ne consegue che le estrazioni a sorte vanno effettuate, ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della L. n. 180 del 1981, tra gli ufficiali aventi il grado minimo prescritto in relazione al grado dell'imputato solo quando questi è un ufficiale. In tal modo il numero degli ufficiali tra i quali si effettua il sorteggio è tanto più circoscritto, quanto più alto è il grado del giudicabile. (Fattispecie nella quale si era lamentato che, nel giudizio contro imputato avente il grado di maresciallo maggiore, il sorteggio non fosse stato limitato ai soli ufficiali inferiori. La Suprema Corte, nell'enunciare il principio di cui in massima, ha rigettato il ricorso).

Cass. pen. n. 221/1995

In materia di misure cautelari personali, allorché la richiesta di riesame viene formulata da uno dei difensori di fiducia dell'indagato, il mancato avviso all'altro difensore fiduciario non determina nullità assoluta del procedimento bensì soltanto nullità di ordine generale, che, se non eccepita tempestivamente dall'altro difensore o dall'indagato all'udienza camerale, rimane sanata, non potendo più essere dedotta in un momento successivo a quello di conclusione di detta udienza. Ad opposta conclusione deve, invece, pervenirsi allorché la richiesta di riesame provenga dallo stesso indagato ovvero dal difensore pretermesso: in questa ipotesi il mancato avviso importa una nullità assoluta del procedimento, come tale rilevabile o deducibile anche successivamente alla conclusione dell'udienza camerale e pur se non dedotta nella medesima, la diversità di regime deriva dalla lettera del comma ottavo dell'art. 309 c.p.p., per il quale «l'avviso della data dell'udienza è... notificato all'imputato e al suo difensore», identificandosi quest'ultimo in quello che ha proposto l'istanza di riesame.

Cass. pen. n. 2574/1994

L'avviso della data dell'udienza fissata in camera di consiglio per la trattazione della richiesta di riesame va notificato, nel caso in cui l'indagato abbia nominato due difensori, ad entrambi. L'omesso avviso ad uno dei due è causa di nullità a regime intermedio che, se rilevata o dedotta tempestivamente, determina la nullità dell'atto o del procedimento posti in essere in assenza del difensore avvertito. Peraltro l'annullamento del provvedimento del tribunale del riesame non determina, se questo è stato emesso nei termini tassativamente fissati dalla legge, caducazione del provvedimento impugnato.

Cass. pen. n. 673/1994

In tema di procedimento di sorveglianza, nel caso in cui l'avviso per la data dell'udienza sia stato dato senza il rispetto del termine di dieci giorni liberi previsto dall'art. 666, terzo comma, richiamato dall'art. 678 c.p.p., deve ritenersi verificata una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, lettera c), c.p.p., in quanto il mancato rispetto di detto termine incide sul diritto della difesa sotto il profilo della sua menomazione in ordine all'apprestamento di mezzi difensivi sia da parte dell'interessato che del suo difensore, la cui partecipazione all'udienza camerale è prevista — a differenza di quella dell'interessato — come necessaria dall'art. 666, quarto comma del codice di rito.

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