(massima n. 1)
Nel procedimento di sorveglianza, quando la comunicazione della data dell'udienza sia stata eseguita senza il rispetto del termine di dieci giorni liberi previsto dall'art. 666, terzo comma c.p.p., richiamato dall'art. 678, deve ritenersi verificata una nullitā di ordine generale ai sensi dell'art. 178, lett. c), in quanto il mancato rispetto del detto termine menoma l'apprestamento della difesa sia da parte dell'interessato che del suo difensore, la cui partecipazione all'udienza camerale č prevista come necessaria dal quarto comma dell'art. 666.