(massima n. 1)
Il giudice di appello, qualora ritenga di non potere accogliere l'accordo proposto dalle parti ex art. 599 c.p.p. non può pronunciare direttamente sentenza, decidendo la causa nel merito, con la conferma della decisione di primo grado, perché l'omissione dell'ordine di citazione a comparire per il dibattimento priva l'imputato appellante dell'esercizio del suo diritto di intervenire nel processo, facendosi assistere dal difensore, per discutere i motivi di appello e presentare conclusioni nel merito. Ciò dà luogo alla nullità di ordine generale prevista dall'art. 178 lett. c) c.p.p.