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Articolo 61 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Estensione dei diritti e delle garanzie dell'imputato

Dispositivo dell'art. 61 Codice di procedura penale

1. I diritti e le garanzie dell'imputato si estendono(1) alla persona sottoposta alle indagini preliminari(2) [347 ss., 551 ss. c.p.p.].

2. Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa all'imputato, salvo che sia diversamente stabilito(3).

Note

(1) Si tratta di una norma di favore perché i diritti e le facoltà a garanzia dell'imputato vengono estesi alla persona sottoposta alle indagini preliminari; non vengono invece estese le previsioni sfavorevoli.
(2) Per una migliore comprensione è utile evidenziare che un soggetto può aver già assunto la qualità di persona sottoposta ad indagini preliminari ancor prima che la notizia di reato venga inserita nel registro di cui all'art. 335 c.p.p.; ciò, in particolare, può avvenire quando la p.g. svolge indagini in autonomia ossia nel termine entro cui deve darne avviso al pubblico ministero.
(3) Secondo alcuni, in base alla lettura di tale comma, si potrebbe ritenere che l'estensione all'indagato delle garanzie e dei diritti spettanti all'imputato non riguardi solo gli aspetti vantaggiosi in bonam partem, bensì anche quelli in malam partem o, quanto meno, anche gli aspetti neutri. Si specifica che, anche qualora si volesse preferire tale interpretazione, con riferimento agli aspetti sfavorevoli, essa riguarderebbe esclusivamente le disposizioni codicistiche.

Spiegazione dell'art. 61 Codice di procedura penale

La norma in commento estende alla persona sottoposta alle indagini le garanzie ed i diritti attribuiti all'imputato, applicando una disciplina priva di eccessivi riscontri formali. Dato l'ampio perimetro concettuale, si ritiene che l'estensione dei diritti e delle garanzie si riferisca anche agli atti non documentabili, come le notizie e le indicazioni assunte dagli ufficiali di polizia giudiziaria sul luogo o sull'immediatezza del fatto (v. art. 350, comma 5). Il legislatore ha voluto distinguere le due figure - quella dell'imputato dal quella della persona sottoposta ad indagini - perchè quest'ultimo non è ancora accusato formalmente di nulla: versa solamente nella situazione in cui il pubblico ministero sta valutando se sussistono elementi per sostenere l'accusa in giudizio, attribuendogli la responsabilità di un fatto di reato, oppure no.

La prova di reità si forma infatti nel giudizio, pertanto, fino a quel momento l'indagato rimane tale e così per tutta la durata delle indagini preliminari. Solo al loro termine, con l'eventuale esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, egli assumerà la qualifica di imputato.

Va precisato che un soggetto diviene persona sottoposta alle indagini (c.d. indagato) quando la polizia giudiziaria acquisisce una notizia di reato qualificata (denuncia, querela, referto, istanza, richiesta) e quando la polizia giudiziaria, dopo un vaglio di attendibilità, abbia acquisito notizie di reato inqualificate (ovvero voci correnti tra il pubblico, fonti giornalistiche ecc.).

Massime relative all'art. 61 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 24263/2010

È legittima la notifica di atti nei confronti dell'imputato non detenuto, con le modalità di cui all'art. 157, comma ottavo bis, c.p.p., pur se la prima notificazione (nella specie, consistente nella notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari) sia stata effettuata quando il medesimo era ancora soltanto indagato, perché all'indagato non si estendono solo i diritti e le garanzie previste per l'imputato ma ogni altra disposizione che a quest'ultimo faccia riferimento.

Cass. pen. n. 15208/2010

Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 319 ter c.p., è "atto giudiziario" l'atto funzionale ad un procedimento giudiziario, sicché rientra nello stesso anche la deposizione testimoniale resa nell'ambito di un processo penale.

Cass. pen. n. 10026/2008

In tema di corruzione in atti giudiziari, tenuto conto dello scopo della norma incriminatrice, consistente nel garantire che l'attività giudiziaria sia svolta imparzialmente, deve ritenersi che la qualità di "parte" in un processo penale, presa in considerazione dall'art. 319 ter, comma primo, cod. pen., sia da riconoscere non solo all'imputato ma anche al soggetto sottoposto ad indagini preliminari. (Rigetta, Trib. lib. Napoli, 19 maggio 2008).

Cass. pen. n. 13057/2003

La notifica nei casi di urgenza a mezzo telegramma è prevista dall'art. 149 c.p.p. solo nei confronti di persone diverse dall'imputato e poiché l'art. 61 c.p.p. estende all'indagato i diritti e le garanzie dell'imputato, non può essere utilizzata neppure nei confronti della persona sottoposta alle indagini.

Cass. pen. n. 9122/1995

Le disposizioni di cui all'art. 210 c.p.p. nell'esame di persone imputate in un procedimento connesso o imputate di un reato collegato si applicano anche quando la persona da esaminare è sottoposta ad indagini e non è ancora imputata. L'art. 61 c.p.p. infatti estende a tale persona i diritti e garanzie dell'imputato; d'altro canto non v'è dubbio che le norme di cui sopra sono dettate in vista di una tutela rispetto alla possibilità di autoincriminazione che per l'indagato vale non meno che per l'imputato.

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