1. I diritti e le garanzie dell'imputato si estendono(1) alla persona sottoposta alle indagini preliminari(2) [347 ss., 551 ss. c.p.p.].
2. Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa all'imputato, salvo che sia diversamente stabilito(3).
Note
(1)
Si tratta di una norma di favore perché i diritti e le facoltà a garanzia dell'imputato vengono estesi alla persona sottoposta alle indagini preliminari; non vengono invece estese le previsioni sfavorevoli.
(2)
Per una migliore comprensione è utile evidenziare che un soggetto può aver già assunto la qualità di persona sottoposta ad indagini preliminari ancor prima che la notizia di reato venga inserita nel registro di cui all'art. 335 c.p.p.; ciò, in particolare, può avvenire quando la p.g. svolge indagini in autonomia ossia nel termine entro cui deve darne avviso al pubblico ministero.
(3)
Secondo alcuni, in base alla lettura di tale comma, si potrebbe ritenere che l'estensione all'indagato delle garanzie e dei diritti spettanti all'imputato non riguardi solo gli aspetti vantaggiosi in bonam partem, bensì anche quelli in malam partem o, quanto meno, anche gli aspetti neutri. Si specifica che, anche qualora si volesse preferire tale interpretazione, con riferimento agli aspetti sfavorevoli, essa riguarderebbe esclusivamente le disposizioni codicistiche.