(massima n. 1)
L'assenza solo temporanea del difensore dell'imputato durante l'udienza preliminare, alla quale abbia comunque partecipato svolgendo il proprio intervento decisivo, è causa di una nullità di ordine generale, a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178 lett. C) c.p.p. con le conseguenti limitazioni, in ordine all'eccepibilità ed alla rilevabilità della relativa nullità, previste dall'art. 180 c.p.p. (In motivazione la Corte ha precisato che l'assenza temporanea del difensore non può essere causa di nullità assoluta in quanto incide soltanto sulla pienezza «dell'assistenza» dell'imputato presente o della «rappresentanza» di quello assente).