(massima n. 1)
Nei giudizi d'appello che si svolgono in camera di consiglio secondo il disposto dell'art. 599 c.p.p., compresi quelli relativi alle impugnazioni delle sentenze pronunciate in primo grado nei giudizi abbreviati, l'imputato ristretto nella libertą ha diritto di comparire personalmente e, quando abbia tempestivamente manifestato la propria volontą in tal senso, la mancata traduzione rileva quale legittimo impedimento anche se si tratti di persona detenuta o internata in un diverso distretto di corte d'appello, conseguendo altrimenti dalla violazione del contraddittorio una nullitą riconducibile alla lett. c) dell'art. 178 c.p.p. (In motivazione la Corte ha ritenuto che la disposizione contenuta nel comma 2 dell'art. 599 c.p.p. debba prevalere su quella generale contenuta nel comma 4 dell'art. 127 stesso codice, anche in considerazione del contesto processuale riguardante la colpevolezza dell'imputato).