(massima n. 1)
Nel dibattimento di appello, lo svolgimento della relazione introduttiva prevista dall'art. 602 c.p.p., mediante invio alle parti tramite posta elettronica e contestuale messa a disposizione dei componenti del Collegio, anche se tale attivitā č compiuta prima della costituzione del rapporto processuale non determina alcuna nullitā ai sensi dell'art. 178, lett. c), c.p.p..