(massima n. 1)
Nessuna nullitą della sentenza č configurabile nel rifiuto del pubblico ministero, presente in udienza, di concludere nel merito; non rileva sul punto, infatti, il disposto di cui all'art. 178, lett. b) c.p.p., che sanziona con la nullitą la violazione delle disposizioni concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e la sua «partecipazione al procedimento»: l'obbligo di partecipazione al procedimento, invero, non implica che il pubblico ministero debba svolgere le sue conclusioni, orali o scritte, su tutte le questioni che si possono prospettare in relazione alle possibili statuizioni del giudice. (Nella specie il pubblico ministero, pur invitato nel giudizio d'appello a presentare le sue richieste anche nel merito, aveva ritenuto di non concludere in ordine ai temi principali dell'impugnazione e si era limitato a rinnovare il proprio assenso alla proposta di patteggiamento formulata dall'imputato ai sensi dell'art. 599 c.p.p., non accolta dal giudice).