(massima n. 1)
Il giudice, qualora debba provvedere, anche d'ufficio, in ordine alla revoca o alla sostituzione della misura coercitiva, ha l'obbligo di rivolgere al pubblico ministero richiesta di parere, il cui inadempimento comporta la nullitą prevista dall'art. 178 lett. b) c.p.p. per inosservanza delle disposizioni concernenti la partecipazione del pubblico ministero al procedimento. (Nell'enunciare tale principio, la Corte ha chiarito che l'avviso della data dell'interrogatorio spedito al P.M. non sostituisce la richiesta di parere in ordine alla modifica o revoca della misura e che l'uso dell'avverbio immediatamente nell'art. 299, comma 1, c.p.p. sottolinea l'esigenza di celere definizione della procedura, ma non implica la possibilitą di una revoca o sostituzione della misura ex officio).