(massima n. 1)
In tema di composizione dei collegi giudicanti nell'ambito della giurisdizione militare, il criterio al quale si è ispirato il legislatore è quello di impedire che l'imputato abbia un grado superiore a quello del giudice, prescrivendo che, nei tribunali, il giudice abbia il medesimo grado dell'imputato, quando questi è un ufficiale e, nelle corti di appello, il giudice abbia il medesimo grado dell'imputato, quando questi è un ufficiale di grado pari o superiore a tenente colonnello. Ne consegue che le estrazioni a sorte vanno effettuate, ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della L. n. 180 del 1981, tra gli ufficiali aventi il grado minimo prescritto in relazione al grado dell'imputato solo quando questi è un ufficiale. In tal modo il numero degli ufficiali tra i quali si effettua il sorteggio è tanto più circoscritto, quanto più alto è il grado del giudicabile. (Fattispecie nella quale si era lamentato che, nel giudizio contro imputato avente il grado di maresciallo maggiore, il sorteggio non fosse stato limitato ai soli ufficiali inferiori. La Suprema Corte, nell'enunciare il principio di cui in massima, ha rigettato il ricorso).