(massima n. 1)
La rinuncia a comparire dell'imputato sana la nullità determinata dall'inosservanza del termine a comparire, trattandosi di nullità di ordine generale rientrante tra quelle indicate dall'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per la quale espressamente l'art. 184, comma 1, stesso codice, prevede la sanatoria in conseguenza della detta rinuncia, a nulla rilevando che il difensore abbia tempestivamente eccepito la nullità, giacché in caso di discrepanza tra comportamento processuale dell'interessato che, rinunciando a comparire, abbia sanato la nullità verificatasi, e comportamento processuale del difensore che tale nullità abbia eccepito, prevale la volontà della parte privata rispetto a quella del difensore. (Dichiara inammissibile, Corte App. Sez. Minorenni Ancona, 19/01/2018)