(massima n. 2)
La cognizione del giudice di appello nel procedimento incidentale sulla libertā, di cui all'art. 310 c.p.p., č limitata ai punti della decisione impugnata attinti dai motivi di gravame (e a quelli con essi strettamene connessi e da essi dipendenti), ma non č condizionata dalle deduzioni in fatto e dalle argomentazioni in diritto poste dal giudice della decisione impugnata a sostegno del proprio assunto. (Fattispecie relativa ad appello avverso il provvedimento di rigetto di istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare per asserita contestazione a catena, fondata, tra l'altro, sull'esistenza di vincolo di continuazione o di connessione tra i reati contestati. Nell'enunciare il principio di cui in massima, la Suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione del tribunale della libertā basata, pur in assenza al riguardo di deduzioni dell'appellante o di argomentazioni del giudice a quo, sull'esistenza di una preclusione derivante dal giudicato cautelare sul punto).