(massima n. 1)
La detenzione dell'imputato per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo e tempestivamente comunicata nel giudizio di primo grado, impone al giudice di disporre accertamenti finalizzati alla verifica del legittimo impedimento sicché, ove il giudice disponga procedersi ugualmente al giudizio, si verifica la nullità di ordine generale di cui all'art. 178, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., da rilevare o eccepire prima della deliberazione della sentenza del grado successivo. (Fattispecie in cui la relativa questione, non dedotta in appello, era stata sollevata solo nel giudizio di legittimità, con conseguente decadenza dalla possibilità di eccepire la nullità). (Dichiara inammissibile, Corte Appello Roma, 12/03/2019)