(massima n. 1)
Integra la nullitą prevista dall'art. 178, comma 1 lett. a), c.p.p. il provvedimento di assegnazione degli affari o di sostituzione del giudice impedito, adottato in violazione di specifiche disposizioni delle leggi di ordinamento giudiziario attinenti alle condizioni di capacitą del giudice, mentre, ai sensi dell'art. 33, comma 2, c.p.p., non dą luogo a nullitą l'inosservanza delle disposizioni di natura amministrativa regolatrici della materia ordinamentale, quali quelle contenute nelle tabelle di organizzazione degli uffici, configurabile come mera irregolaritą di rilievo disciplinare. (Nella specie, la Corte ha ritenuto non integrare nullitą bensģ mera irregolaritą, eventualmente rilevante sotto il profilo amministrativo e disciplinare, il provvedimento del presidente della sezione Gip del tribunale, titolare del potere di assegnazione dell'affare, di assegnazione a sč medesimo di un procedimento cautelare in sostituzione del magistrato incaricato, motivato con riguardo sia all'impedimento personale di quest'ultimo che all'impossibilitą di seguire nel periodo feriale l'ordinaria procedura sostitutiva prescritta tabellarmente). (Mass. redaz.).